Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5642 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5642 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

PU

SENTENZA

sul ricorso 18901-2010 proposto da:
ERRA

MARGHERITA

RREMGH37B64L844K,

elettivamente

domiciliata in ROMA, V.TIBURTINA 612, presso lo
studio dell’avvocato PASSANTE ARIANNA, rappresentata
e difesa dagli avvocati RICCIUTO NICOLA, SALVATORE
AURORA giusta procura speciale notarile del Dott.
2014
92

Notaio CONCETTA PALERMITI in Santa Maria Capua Vetere
del 8/07/2010 rep. n. 236164;
– ricorrente contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA 00079760328, in persona

1

Data pubblicazione: 12/03/2014

dei legali rappresentanti p.t., Ing. LORENZO BIZIO e
Dott. PAOLO BAVARESCO, elettivamente domiciliata in
ROMA, V.A.BAIAMONTI 10, presso lo studio
dell’avvocato CALDORO MARIA FRANCESCA, rappresentata
e difesa dall’avvocato MAGALDI RENATO giusta delega a

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1818/2009 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/05/2009 R.G.N.
1382/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2014 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato NICOLA RICCIUTO;
udito l’Avvocato RENATO MAGALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

margine;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l. Margherita Erra conveniva in giudizio, davanti al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la s.p.a.
Assicurazioni Generali, quale impresa designata dal Fondo di
garanzia per le vittime della strada, affinché fosse

causa di un investimento da parte di un’auto rimasta non
identificata.
Il Tribunale, fatta espletare prova per testi ed una
c.t.u. medico legale, respingeva la domanda, con pronuncia
confermata dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza del
28 maggio 2009.
2. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli
propone ricorso Margherita Erra, con atto affidato a due < LI C VAI`" motivi. Resiste con controricorso la s.p.a. Assicurazioni Generali. Le parti hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell'art. 19, lettera a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché dell'art. 2054, primo comma, cod. civ., e degli artt. 3, secondo comma, e 24 della Costituzione. 3 condannata al risarcimento dei danni da lei riportati a Rileva la ricorrente che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che sussista, a carico di chi agisce nei confronti dell'impresa designata dal FGVS, un onere probatorio particolare, in quanto egli può anche giovarsi delle presunzioni di cui all'art. 2054 codice civile. Nel pronto soccorso di una clinica e si era poi preoccupata anche di sporgere querela; a tali elementi si accompagnerebbe un'errata valutazione della prova testimoniale da parte della Corte territoriale. 1.1. Il motivo non è fondato. 1.2. Va innanzitutto ribadito il principio di cui alla sentenza 10 giugno 2005, n. 12304, secondo cui, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, il danneggiato che promuove azione di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei casi previsti dall'art. 19, lettera a), della legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato. Ciò non significa • come pretende l'odierno ricorrente - che a carico del danneggiato sussista un onere della prova particolare o diverso rispetto a quello solitamente esistente, non essendo esigibile dalla vittima di mantenere un comportamento di non 4 caso, la ricorrente era stata condotta prontamente presso il comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (sentenza 18 novembre 2005, n. 24449). 1.3. Allo stesso modo, occorre rilevare che il motivo settembre 2007, n. 18532, di questa Corte, pone censure che non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata. La pronuncia ora richiamata, infatti, cui si ricollegano le successive sentenze 18 giugno 2012, n. 9939, e 2 settembre 2013, n. 20066, ha definitivamente chiarito che, nel caso di incidente causato da veicolo rimasto non identificato, non si deve riconnettere alcuna particolare ed automatica valenza alla presentazione della relativa denuncia all'autorità di polizia od inquirente. Ciò vale, per così dire, in senso biunivoco: per cui, «l'omessa denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato; così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del giudice di merito nell'ambito della 5 ora in esame, pur richiamando correttamente la sentenza 3 ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza» (sentenza n. 18532 cit.). Nel caso in esame la Corte d'appello di Napoli ha fatto affatto ricondotto alla presentazione della querela da parte della Erra uno specifico valore probatorio, né in un senso né nell'altro; quanto, piuttosto, ha ricostruito l'insieme degli elementi probatori a sua disposizione, pervenendo alla conclusione complessiva di non credibilità della versione dei fatti fornita dall'odierna ricorrente. A questo scopo, la sentenza ha valutato le testimonianze, ha posto in evidenza una serie di stranezze relative alla individuazione dei testi ed alle loro deposizioni ed ha ritenuto di valorizzare il fatto che non vi era stata indicazione di alcun testimone nella querela presentata in data 27 gennaio 2000, ossia oltre due mesi dopo l'accaduto. Si tratta, com'è chiaro, di una valutazione di merito, motivata in modo coerente e priva dì vizi logici, come tale non più suscettibile di critica in questa sede di legittimità. Da tanto deriva l'infondatezza del motivo in esame. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. 6 corretta applicazione di tali principi, poiché non ha proc. civ., violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., oltre ad omessa o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio. Secondo il ricorrente, l'irragionevolezza della sentenza impugnata deriverebbe dal fatto che essa si basa su di una probatorio esistente; in particolare, il motivo in esame critica che i due testimoni escussi siano stati ritenuti inattendibili e che la Corte territoriale abbia dato eccessiva importanza al fatto che dei due testimoni non si facesse menzione né nella querela né nel successivo atto di citazione. 2.1. Il motivo non è fondato. Valgono in proposito, in larga misura, le considerazioni già svolte in relazione al motivo precedente. La valutazione delle prove è compito specifico del giudice di merito, che nella specie l'ha svolto con argomentazioni coerenti e prive di vizi logici, né è possibile procedere, in questa sede, ad una nuova valutazione. Non è prospettabile, quindi, la lesione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., così come non sussiste l'invocato vizio di motivazione. Costituisce pacifica giurisprudenza di questa Corte che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di 7 valutazione incompleta ed incoerente del materiale controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (sentenza 16 dicembre 2011, n. 27197). Ne consegue che il vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il , mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa (sentenze 23 dicembre 2009, n. 27162, 18 marzo 2011, n. 6288, e 7 febbraio 2013, n. 2947). 3. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto 8 scegliere, tra le complessive risultanze del processo, C/ ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali. PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 15 gennaio 2014. in complessivi euro 1.700, di cui euro 200 per spese, oltre

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