Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5642 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 09/03/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 09/03/2010), n.5642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M.

PRESTINARI 15, presso lo studio dell’avvocato MOCHI ONORI MATTEO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CAMPO ANTONINO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GIUNTA ASSICURAZIONI e C. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 45/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

15.1.07, depositata il 29/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI MAMMONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro di Barcellona P.G. L.R. A. chiedeva che fosse ritenuto inefficace il recesso dal rapporto di sub-agenzia adottato nei suoi confronti dal responsabile della Giunta Antonino Assicurazioni e che gli venisse riconosciuto il preavviso e l’indennità di cessazione del rapporto, oltre il risarcimento del danno e la regolarizzazione contributiva.

Il giudice adito rigettava la domanda, quanto al preavviso ritenendo giustificato il recesso e, quanto all’indennità di cessazione del rapporto, rilevando la mancanza di prova circa le condizioni legittimanti.

Proponeva appello il L.R., sostenendo che i comportamenti ascritti erano giustificati dalla prassi aziendale e che, mentre la convenuta non aveva contestato di dover corrispondere l’indennità di cessazione del rapporto, per la relativa quantificazione egli per fatto a lui non ascrivibile non era stato in grado di procurarsi gli elenchi nominativi dei clienti e la necessaria documentazione e che tale prova avrebbe potuto essere acquisita solo con l’accesso diretto di un consulente agli atti di ufficio della convenuta.

Costituitasi l’appellata, la Corte di appello di Messina con sentenza 15.1.07-28.1.08 rigettava l’impugnazione ritenendo giustificato il recesso in quanto il comportamento tenuto dall’attore sub-agente nel corso del rapporto aveva fatto venir meno l’indispensabile rapporto fiduciario. Quanto all’indennità di cessazione del rapporto, da ricollegare alla prova dell’acquisizione di nuova clientela e dell’incremento degli affari del preponente, ribadiva la mancata ottemperanza dell’appellante all’onere probatorio a lui facente carico circa la sussistenza dei necessari presupposti di fatto.

Proponeva ricorso per Cassazione il L.R. e deduce violazione dell’art. 1751 c.c., sostenendo che il giudice di merito non consentendo lo svolgimento della consulenza tecnica avrebbe impedito l’accertamento dell’effettivo incremento del volume d’affari durante il periodo di vigenza del contratto di sub agenzia, con il quesito:

dica la C.S. se, alla luce del presupposto vantaggio apportato al preponente dall’attività dell’agente, la richiesta di c.t.u. tecnico contabile possa stabilire l’effettivo apporto dell’agente al portafoglio clienti, ovvero se negandola si neghi al ricorrente la possibilità di vedere riconosciute le proprie richieste.

Non svolgeva attività difensiva l’intimata.

Il consigliere relatore redigeva relazione ex art. 380 bis c.p.c., che veniva comunicata al Procuratore generale ed era notificata unitamente al decreto di fissazione dell’odierna adunanza in Camera di consiglio al difensore costituito.

Il ricorso è infondato.

Nella disciplina dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia di cui all’art. 1751 c.c., nel testo di cui al D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, art. 4 (applicabile anche ai rapporti di subagenzia), fatto costitutivo del diritto è la cessazione del rapporto, prevista nel comma 1, unitamente alle condizioni previste dalle successive due articolazioni del comma 6 (in via alternativa, originariamente, e in via cumulativa, a seguito della modifica attuata dal D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, art. 5) (Cass. 16.12.02 n. 17992). Ai fini della quantificazione dell’indennità è necessario che Vagente provi di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sviluppato gli affari con i clienti esistenti (ed il preponente riceva ancora vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti) ai sensi del detto art. 1751 c.c., comma 1.

Parte ricorrente lamenta di non aver potuto provare l’incremento della clientela in quanto, una volta ritenuta insufficiente la documentazione prodotta, il giudice di merito non ha ammesso “l’accesso del consulente d’ufficio agli atti della Giunta Ass.ni che avrebbe potuto senza ombra di dubbio provare l’effettiva consistenza dell’apporto dato”.

Al riguardo deve rilevarsi che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la consulenza tecnica d’ufficio non deve essere considerato mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che detto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume. Esso è quindi legittimamente negato qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

Il limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è derogabile unicamente quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u.

anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (v. per tutte Cass. 14.2.06 n. 3191).

Essendosi il giudice di merito attenuto a questo principio, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00, per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese accessorie, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA