Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5641 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5641 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 17981-2010 proposto da:
INNOCENTE GIUSEPPE NNCGPP63R17A509K, elettivamente
domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’Avvocato GRANATA FABRIZIO in 83
100 AVELLINO, VIA PIONATI 4, giusta delega a margine;
– ricorrente –

2014
90

contro

PROGRESS ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA 00675700827, in persona del
Commissario liquidatore avv. prof. ANDREA GEMMA,

1

Data pubblicazione: 12/03/2014

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA
PATRIZI, 13, presso lo studio dell’avvocato CLARIZIA
RENATO, che la rappresenta e difende giusta delega in
calce;
GENERALI ASSICURAZIONI SPA 00079760328, in persona

e dott. ROBERTO SERENA, elettivamente domiciliata in
ROMA, V.A.BAIAMONTI 10, presso lo studio
dell’avvocato CALDORO MARIA FRANCESCA, rappresentata
e difes dall’avvocato MAGALDI RENATO giusta delega a
margine;
– controricorrenti nonchè contro

BATTAGLI

EFISIO,

PROGRESS

ASSICURAZIONI

SPA

00675700827;
– intimati –

avverso la sentenza n. 774/2009 del TRIBUNALE di
AVELLINO, depositata il 06/05/2009 R.G.N. 6165/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

15/01/2014

dal

Consigliere

Dott.

FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato RENATO CLARIZIA;
udito l’Avvocato RENATO MAGALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

dei legali rappresentanti p.t., dott. TOMMASO CECCON

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Giuseppe Innocente conveniva in giudizio, davanti al
Giudice di pace di Avellino, Efisio Battagli e la s.p.a.
Progress Assicurazioni

affinché

fossero

condannati

al

risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale, a

la vettura di sua proprietà, da lui condotta, era stata
tamponata dalla vettura del Battagli, venendo spinta contro il
guard-rail

dell’autostrada, senza danni alle persone ma con

danni alle vetture, per i quali veniva compilato il modulo di
contestazione amichevole del sinistro (CID).
Il Giudice di pace, fatta espletare una c.t.u. e svolta
prova per testi, accoglieva la domanda, condannando i
convenuti al pagamento della somma di euro 12.453, oltre
accessori e con il carico delle spese.
2. Proposto appello dalla s.p.a. Progress, il Tribunale di
Avellino, con sentenza del 6 maggio 2009, accoglieva il
gravame, annullava la sentenza di primo grado e compensava le
spese di lite.
Osservava il Tribunale che la deposizione dell’unico
teste, terzo trasportato a bordo della vettura dell’attore ed
amico del medesimo, aveva riferito di danni alla vettura che
non trovavano riscontro nell’elaborato depositato dal
consulente tecnico d’ufficio. Questi aveva rilevato che sul
luogo del presunto incidente non vi era alcuna traccia di un
3

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suo dire verificatosi sull’autostrada Napoli-Bari, nel quale

qualche intervento riparatore del guard rail, e che la vettura

dell’Innocente risultava aver riportato danni tali da
impedirle con certezza di poter riprendere la marcia dopo il
fatto. Ma non vi era traccia né di intervento del soccorso
stradale né di un qualche traino della vettura incidentata,

domanda, questa doveva essere respinta.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Avellino propone
ricorso Giuseppe Innocente, con atto affidato a due motivi.
Resistono con separati controricorsi la s.p.a. Progress
Assicurazioni, in liquidazione coatta amministrativa, e la
s.p.a. Assicurazioni generali, quale impresa designata del
Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione
Campania.
Le società controricorrenti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE

l. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in
riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.
proc. civ., nonché dell’art. 5 del decreto-legge 23 dicembre
1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26
febbraio 1977, n. 39.
Rileva il ricorrente che la sentenza impugnata non avrebbe
tenuto conto del complesso delle prove raccolte nel giudizio
di primo grado: in particolare, del contenuto della CID, della
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sicché, in mancanza di prova del fatto costitutivo della

testimonianza e delle fatture prodotte attestanti i danni
subiti dalla vettura incidentata. Il Tribunale avrebbe deciso
la causa sulla scorta dell’analisi parziale delle prove, senza
considerare, fra l’altro, che la dichiarazione confessoria
resa nella CID, pur dovendo essere liberamente apprezzata dal
giudice, non può comunque essere ignorata, come invece è
avvenuto nel caso di specie.
2.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in

riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod.
proc. civ., errore di giudizio in relazione agli artt. 2730 e
2735 cod. civ. e agli artt. 116 e 232 cod. proc. civ., oltre
ad omessa o insufficiente motivazione circa fatti controversi
e decisivi per il giudizio.
Secondo il ricorrente, l’irragionevolezza della sentenza
impugnata deriverebbe dal fatto che essa si basa su di una
c.t.u. svolta circa due anni dopo il sinistro; il Tribunale,
inoltre, non avrebbe valutato correttamente la CID e la
mancata risposta all’interrogatorio formale da parte del
conducente del mezzo antagonista, pervenendo al risultato di
mettere

addirittura

in

dubbio

l’esistenza

stessa

dell’incidente.
3.

I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto

pongono problemi del tutto simili, sono privi di fondamento.
3.1.

Rileva la Corte,

innanzitutto,

che essi sono

formulati ai limiti della inammissibilità. Ed infatti, quanto
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<91 . al primo motivo si osserva che il ricorrente richiama l'attenzione, in modo particolare, sulla c.d. CID, della quale non riporta il contenuto, oltre a proporre (p. 11 del ricorso) una serie di quesiti di diritto estremamente generici. Quanto al secondo motivo, presentato in termini di vizio di censura di vizio di motivazione e quella di violazione di legge, senza peraltro formulare un quesito di diritto. 3.2. Anche tralasciando, comunque, tali rilievi preliminari, è evidente che i motivi di ricorso, criticando la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito e sollecitando una diversa considerazione della suddetta CID e della mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del conducente del mezzo antagonista, si risolvono nel tentativo di ottenere da questa Corte una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Costituisce pacifica giurisprudenza di questa Corte che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze 6 motivazione, si rileva che esso oscilla, in effetti, tra la del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (sentenza 16 dicembre 2011, n. 27197). Ne consegue che il di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa (sentenze 23 dicembre 2009, n. 27162, 18 marzo 2011, n. 6288, e 7 febbraio 2013, n. 2947). Nel caso in esame, il Tribunale ha valutato la c.t.u. e l'ha confrontata con l'unica deposizione testimoniale, della quale ha motivato la scarsa attendibilità. Si tratta di una ricostruzione in fatto bene argomentata e priva di vizi logici. Allo stesso modo, costituisce valutazione di merito non sindacabile in questa sede quella secondo cui la vettura dell'attore non avrebbe più potuto circolare avendo subito quel danno accertato dal c.t.u., mentre è lo stesso ricorrente ad ammettere (p. 3 del ricorso) di essersi allontanato dal luogo dell'incidente da solo, senza nessun mezzo di soccorso. 7 vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile in sede 9L 4. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di entrambi i controricorrenti, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto ministeriale 20 luglio 2012, PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in complessivi euro 2.200, di cui euro 200 per spese, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 15 gennaio 2014. n. 140, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

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