Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5641 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 02/03/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 02/03/2021), n.5641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12369/2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., già SERIT SICILIA S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA

DI STEFANI, rappresentata e difesa dall’avvocato ACCURSIO GALLO;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO e LORELLA

FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

e contro

A.G.;

– intimato –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE,

ESTER ADA SCIPLINO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 157/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 20/02/2015 R.G.N.; 1424/12;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. con sentenza in data 20 febbraio 2020, la Corte di Appello di Palermo riformava la sentenza di primo grado e, tenuto conto del primo atto interruttivo costituito dal preavviso di fermo amministrativo notificato al contribuente in data 20 ottobre 2008, dichiarava prescritti i crediti contributivi INPS e assicurativi INAIL portati da plurime cartelle esattoriali (nove), anteriori al quinquennio dalla data del 20 ottobre 2003 e confermava, per il resto, la sentenza impugnata che aveva dichiarato non prescritti i crediti portati da altre tre cartelle e prescritti i crediti portati da ulteriori due cartelle non oggetto questi ultimi di gravame e, dunque, passati in giudicato;

2. confermava, inoltre, la declaratoria di nullità della costituzione in giudizio della SERIT in mancanza di valida procura conferita da soggetto con poteri rappresentativi e riteneva che gli istituti convenuti non avessero dimostrato, anche in ragione della detta irregolare costituzione, che l’ A., in data precedente alla notificazione del preavviso di fermo, fosse stato destinatario di atti interruttivi della prescrizione;

3. avverso tale sentenza RISCOSSIONE Sicilia s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, al quale non ha opposto difese A.G.;

4. l’INAIL, con controricorso, ha aderito alle censure svolte dalla ricorrente;

5. l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

6. con il primo motivo è devoluto, come fatto decisivo del quale sarebbe stato omesso l’esame, la valida costituzione nel giudizio di gravame con valore di successiva ratifica;

7. la censura è inammissibile in difetto della prospettazione di un vizio di motivazione secondo il paradigma della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come risultante dall’interpretazione di Cass., Sez.Un. 8053 del 2014, che rende censurabile per cassazione il solo omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia: cfr. Cass. Sez. Un. 8053 del 2014 cit);

8. inammissibile si palesa anche il secondo motivo, con il quale si deduce contraddittoria motivazione su un fatto controverso, trattandosi di censura non più spendibile, ratione temporis, come chiarito dalla richiamata decisione delle Sezioni unite della Corte, n. 8053 del 2014 e da copiosa e conforme giurisprudenza di legittimità;

9. nondimeno inammissibile risulta l’ulteriore profilo di censura con il quale, deducendo violazione delle disposizioni legislative in tema di prescrizione dei crediti contributivi, si sconfina nell’errata qualificazione dell’azione assumendo che, alla stregua della documentazione prodotta, la Corte di merito avrebbe dovuto concludere nel senso della regolarità dei procedimenti notificatori delle cartelle e qualificare l’azione, per il tenore delle contestazioni del contribuente, come opposizione a cartella;

10. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere le parti intimate svolto attività difensiva e in considerazione del tenore del controricorso dell’INAIL, adesivo al ricorso per cassazione;

11. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA