Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5640 del 21/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2022, (ud. 11/02/2022, dep. 21/02/2022), n.5640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19131-2020 proposto da:

P.R., rappresentato e difeso in proprio e domiciliato

presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

T.B.

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il

15/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., e D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, T.B. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 26951/2018, emesso dal Tribunale di Milano, in virtù del quale le era stato ordinato di pagare a P.R. la somma di Euro 13.884,54 a titolo di compenso per l’attività di assistenza e consulenza legale prestata dall’opposto in favore dell’opponente in relazione ad un intervento volontario spiegato in una controversia civile.

Con l’ordinanza impugnata, emessa nella resistenza del P., il Tribunale di Milano accoglieva l’opposizione, condannando l’opposto alle spese di lite, ravvisando l’inutilità dell’attività professionale alla quale si riferiva la pretesa creditoria oggetto di causa.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione P.R., affidandosi ad un solo motivo.

T.B. non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C..

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, in accoglimento dell’opposizione spiegata da T.B., revocava il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso in favore dell’avv. P.R. per compenso dell’attività professionale svolta per conto dell’opponente, ritenendo quest’ultima del tutto inutile. In particolare, il giudice di merito evidenziava che il P. aveva spiegato, per conto della propria cliente, un intervento autonomo in un giudizio pendente tra diverse parti, con il quale era stata formulata una domanda nuova rispetto a quella oggetto di causa; poiché detto intervento era stato proposto dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, esso non aveva, in base alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, alcuna possibilità di trovare accoglimento.

Ricorre per la cassazione di detta decisione il P., affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe deciso l’opposizione in base ad una eccezione mai proposta dalla parte opponente. La censura è inammissibile: il giudice di merito ha ritenuto che non sia dovuto alcun compenso all’avvocato che svolga, per conto del cliente, una attività inutile, conformandosi ai precedenti di questa Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4781 del 26/02/2013, Rv. 625387). Il rilievo non eccede l’oggetto dell’opposizione spiegata dalla T., la quale invero aveva contestato in radice di essere debitrice del P. di una qualsiasi somma”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non offre argomenti ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente riproduttiva di questi ultimi.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, in coerenza con la proposta del relatore.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 11 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022

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