Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5640 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 02/03/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 02/03/2021), n.5640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9403/2015 proposto da:

S.D.N. & C. S.A.S., AUTECK S.R.L., ASSICURAZIONI

D.N. S.R.L., AGENZIA D.N. DEI FRATELLI A. E

S.D.N., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, nonchè

N.S., in proprio e quale titolare dell’omonima ditta

individuale, elettivamente domiciliati presso lo studio

dell’avvocato ARTURO MARESCA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VALERIO SPEZIALE;

– ricorrenti –

contro

– EQUITALIA CENTRO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 52, presso

lo studio dell’avvocato ALBERTO CESARE JANNONI SEBASTIANINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO DI GIOVANNI;

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ESTER ADA

SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti –

e contro

GRUPPO EQUITALIA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1085/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 15/01/2015 R.G.N. 1412/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 15.1.2015, la Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da S.D.N. & C. s.a.s. e altri litisconsorti avverso le cartelle esattoriali con cui era stato loro contestato il mancato pagamento di contributi per sgravi indebitamente fruiti nonchè per assegni familiari indebitamente conguagliati;

che avverso tale pronuncia S.D.N. & C. s.a.s. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo tredici motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che l’INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., ha resistito con controricorso;

che la società concessionaria dei servizi di riscossione ha resistito con altro controricorso;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4 bis, per avere la Corte di merito ritenuto, al pari del giudice di primo grado, che le rispettive imprese costituissero un’unica realtà imprenditoriale riconducibile ai fratelli D.N., senza considerare che, con sentenza penale del Tribunale di Vasto, i fratelli D.N.S. e A. erano stati assolti dall’imputazione di truffa finalizzata ad ottenere le agevolazioni previste dalla L. n. 223 del 1991;

che, con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che anche i rapporti di lavoro apparentemente riconducibili a fattispecie di tirocinio dovessero considerarsi alla stregua di rapporti di lavoro subordinato, senza indagare la sussistenza dei presupposti di tale ultima fattispecie;

che, con il terzo motivo, i ricorrenti evidenziano la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c., e artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corte di merito trascurato, senza motivazione, prove testimoniali decisive in favore di altre emergenze processuali, desunte dal verbale ispettivo, che pure avrebbero necessitato di essere valutate congiuntamente alle prime;

che, con il quarto motivo, i ricorrenti si dolgono di violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 8, commi 4 e 4 bis, e della L. n. 196 del 1997, art. 18, per avere la Corte territoriale ritenuto la nullità dei contratti di tirocinio siccome sprovvisti di causa formativa in ragione delle pregresse abilità conseguite dalle lavoratrici coinvolte in settori e attività lavorative affini;

che, con il quinto motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che gravasse su di loro la prova della validità dei tirocini, mentre, trattandosi di fatto impeditivo del diritto agli sgravi, andava provato dall’INPS;

che, con sesto motivo, i ricorrenti denunciano nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte territoriale reso una motivazione affatto apparente in merito alla nullità del tirocinio intercorso con la lavoratrice C.S.;

che, con il settimo motivo, i ricorrenti si dolgono di violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., nonchè di nullità della sentenza e del procedimento ex art. 115 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corte di merito avvalorato la ricostruzione dei fatti rassegnata dalla lavoratrice di cui al sesto motivo in occasione delle dichiarazioni da lei rese in sede ispettiva, ignorando quanto ella stessa e altri testimoni avevano dichiarato in sede di escussione testimoniale e valorizzando, ai fini del giudizio sulla sussistenza del vincolo di subordinazione, circostanze fattuali all’uopo inidonee;

che, con l’ottavo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., e/o dell’art. 2043 c.c., e comunque dell’art. 96 c.p.c., nonchè nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c., o comunque violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la reiterazione della notifica delle cartelle opposte nelle more del processo di primo grado, che li aveva costretti a proporre altrettante opposizioni, non costituisse condotta processuale passibile di valutazione in termini di mala fede o colpa grave e comunque imputabile alla società concessionaria ai fini del risarcimento dei danni; che, con il nono motivo, i ricorrenti deducono nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 112 e 96 c.p.c., per avere la Corte di merito eluso la pronuncia sulla questione di cui al motivo precedente;

che, con il decimo motivo, i ricorrenti rilevano nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto la correttezza della statuizione giudiziale di primo grado che, una volta rigettate le opposizioni alle cartelle, li aveva condannati a rifondere all’INPS le spese, compensandole viceversa nei confronti della società concessionaria, sull’erroneo presupposto che fosse l’unica legittimata a resistere rispetto alla doglianza concernente la duplicazione delle cartelle di pagamento e trascurando, comunque, che era rimasta sul punto soccombente;

che, con l’undicesimo motivo, i ricorrenti si dolgono di violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 112, comma 8, lett. b), per avere la Corte di merito ritenuto che le somme aggiuntive andassero calcolate sul presupposto che si trattasse di evasione e non di omissione contributiva; che, con il dodicesimo motivo, i ricorrenti eccepiscono nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 115 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corte territoriale rassegnato una motivazione affatto apparente in ordine alla doglianza concernente l’indebito conguaglio degli assegni familiari alla lavoratrice P.M.T.;

che, con il tredicesimo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 797 del 1955, artt. 11,24 e 47, per avere la Corte di merito ritenuto che il conguaglio degli assegni familiari corrisposti alla lavoratrice di cui al dodicesimo motivo fosse indebito, siccome non preceduto dall’autorizzazione dell’INPS;

che, con riguardo ai primi sette motivi, va premesso che la Corte di merito, nel condividere la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, ha affermato, da un lato, la sussistenza di “indici chiari, univoci e concordanti, sufficienti a ricostruire i rapporti tra le predette imprese in termini di effettiva comunanza di interessi e, segnatamente, quali articolazioni di un’unica realtà imprenditoriale riconducibile ai fratelli D.N.”, e, dall’altro, che le “attività impiegatizie (per lo più inserimento dati al computer riguardanti di volta in volta polizze assicurative, pratiche assicurative, pratiche automobilistiche) sempre svolte dalle (…) lavoratrici – prima durante e dopo i contratti di tirocinio formativo per le diverse imprese appellanti – con le medesime modalità di tempo (con riguardo agli orari di lavoro), luogo (con riguardo allo stesso ambiente di lavoro condiviso, trattandosi di uffici ubicati nello stesso locale) e direzione (chiedendo “chiarimenti” a D.N.S. o a D.N.A.) oltre che con la stessa retribuzione”, deponevano univocamente per la configurazione dei tirocini “come veri e propri rapporti di lavoro subordinato, tenuto conto della descrizione delle mansioni (…) sulla base delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici agli ispettori INPS che consentono di affermare lo stabile inserimento delle medesime nell’organizzazione aziendale e (…) l’assoggettamento al potere direttivo dei fratelli D.N.” (così la sentenza impugnata, pagg. 5-6), precisando poi, con specifico riguardo alla posizione della lavoratrice C.S., i cui contratti di tirocinio sono stati parimenti ritenuti dissimulanti altrettanti rapporti di lavoro subordinato, che l’INPS aveva “debitamente assolto il relativo onere della prova sulla base delle stesse dichiarazioni della lavoratrice di aver svolto le medesime mansioni (…) senza alcuna interruzione lavorativa dall’aprile 2006 fino a novembre 2007, con le stesse modalità (…) anche durante i tre contratti di tirocinio” (ibid., pagg. 6-7);

che, pertanto, appare evidente che i giudici di merito, una volta ravvisato nelle imprese di cui sono formalmente titolari le odierne parti ricorrenti un’unica realtà imprenditoriale riconducibile ai fratelli D.N., hanno ritenuto la nullità dei tirocini stipulati con lavoratrici formalmente provenienti da altre imprese facenti capo alla medesima realtà, siccome sprovvisti di alcuna causa formativa in ragione delle abilità conseguite nell’ambito della stessa realtà imprenditoriale, e – argomentando dalle identiche modalità con cui i loro rapporti si erano svolti prima, durante e dopo la stipula dei tirocini – hanno concluso per l’unicità dei relativi rapporti di lavoro, l’insussistenza del diritto agli sgravi L. n. 223 del 1991, ex art. 8, e – per la lavoratrice C. – delle agevolazioni fruite in relazione alla stipula dei contratti di tirocinio;

che, tanto premesso, deve ricordarsi che, per costante orientamento di questa Corte di legittimità, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 24155 del 2017 e 3340 del 2019);

che, nella specie, il primo e il secondo motivo di censura incorrono precisamente nella confusione dianzi chiarita, dal momento che, pur essendo formulati con riguardo a presunte violazioni delle disposizioni di legge richiamate nella rubrica, pretendono in realtà di revocare in dubbio l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito in ordine alla sussistenza dei presupposti per la loro applicazione, vale a dire la sussistenza di un’unica realtà imprenditoriale e la configurazione dei rapporti precorsi con le lavoratrici coinvolte nei tirocini in termini di rapporti di lavoro subordinato;

che, al riguardo, deve ribadirsi che, ai fini della qualificazione di un rapporto lavorativo in termini di prestazione di lavoro subordinato, ove le prestazioni dedotte in contratto siano elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, sì da rendere scarsamente apprezzabile il criterio discretivo dell’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare, ben può il giudice di merito far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso e la regolamentazione dell’orario di lavoro, tutti denotando l’assenza di una qualunque organizzazione imprenditoriale e di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore e, a contrario, la stabilità del suo inserimento nell’altrui organizzazione aziendale;

che nemmeno è possibile riqualificare i motivi di censura sub specie di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, ostandovi in specie la preclusione della c.d. doppia conforme in fatto (art. 348 ter c.p.c., u.c.);

che del pari inammissibile è il terzo motivo, essendo parimenti consolidato il principio secondo cui la censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., non può avere ad oggetto l’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., fra le più recenti, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile nè nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nè in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, attribuisce rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016);

che altrettanto inammissibile, per estraneità al decisum, è il quarto motivo, non avendo la sentenza impugnata affermato nè che la validità dei tirocini era condizione di legittimità della fruizione degli sgravi nè che detta nullità fosse imputabile all’avvenuto svolgimento delle medesime mansioni, ma avendo piuttosto tratto argomento dalle concrete modalità con cui i rapporti di lavoro alle dipendenze delle varie imprese si erano svolti prima, durante e dopo la stipula dei tirocini per desumerne la sostanziale simulazione, così dovendo propriamente qualificarsi la causa della loro radicale inidoneità a produrre effetti giuridici;

che tali ultime considerazioni privano di rilievo la censura di cui al quinto motivo, che resta pertanto assorbito;

che il sesto motivo è inammissibile, dovendo ribadirsi che di motivazione apparente, ai fini di cui al combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 360 c.p.c., n. 4, può legittimamente farsi questione quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (così da ult. Cass. n. 3819 del 2020), non anche quando – come nella specie – ci si dolga della sua insufficienza sul piano della ricostruzione fattuale e giuridica (Cass. S.U. n. 8053 del 2014);

che il settimo motivo è del pari inammissibile, tornando a veicolare, ad onta del riferimento a supposte violazioni di legge sostanziale e processuale, richieste di rivalutazione del materiale probatorio sulla scorta del quale i giudici territoriali hanno ritenuto la nullità (rectius, simulazione) dei tirocini conclusi con la lavoratrice C.S.;

che, con riguardo all’ottavo motivo, va anzitutto ribadito che, se è vero che ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non occorre necessariamente la consapevolezza dell’attore del proprio torto al momento della proposizione della domanda, essendo all’uopo sufficiente la colpa grave, che si concreta nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire facilmente l’ingiustizia della propria domanda, non è meno vero che l’accertamento della ricorrenza di tale colpa grave, implicando un apprezzamento di fatto, è insindacabile in questa sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 3032 del 1978 e innumerevoli successive conformi);

che, nella specie, avendo i giudici di merito escluso che nella condotta della società concessionaria dei servizi di riscossione (ascritta alla circostanza che l’ufficiale postale non le aveva riconsegnato gli avvisi di ricevimento relativi alla precedente notificazione delle cartelle esattoriali: così la sentenza impugnata, pag. 7) fossero ravvisabili i caratteri della malafede o della colpa grave e non potendo dubitarsi della correttezza di tale affermazione, la censura si rivela infondata, non essendosi da parte ricorrente debitamente prospettato l’omesso esame di un qualche fatto altrimenti decisivo (nel senso indicato da Cass. S.U. n. 8053 del 2014, già cit.);

che a non diverse conclusioni induce l’invocazione degli artt. 1218 e 2043 c.c., dal momento che la responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96 c.p.c., pur costituendo una species della responsabilità civile, ha suoi propri presupposti di fatto che, nel caso di specie, sono stati ritenuti affatto insussistenti;

che il nono motivo resta conseguentemente assorbito;

che il decimo motivo è infondato, essendo consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il principio secondo cui l’art. 91 c.p.c., nel collegare l’onere delle spese alla soccombenza, impedisce soltanto che le stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, avuto riguardo all’esito definitivo della lite, mentre non è sindacabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice di merito che, nel predetto caso, non abbia ritenuto di addivenire ad una totale o parziale compensazione (Cass. n. 2907 del 1962 e innumerevoli succ. conf.);

che, salvo quanto si dirà infra sul tredicesimo motivo, infondato è anche l’undicesimo motivo, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione del principio secondo cui l’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra un’evasione contributiva L. n. 388 del 2000, ex art. 116, comma 8, lett. b), e non la meno grave omissione contributiva di cui alla lettera a) della medesima disposizione, dovendosi presumere la finalità datoriale di occultamento dei dati e gravando sul datore di lavoro l’onere di provare l’assenza d’intento fraudolento (così, tra le più recenti, Cass. nn. 17119 del 2015, 5281 del 2017 e, con riferimento a lavoratori adibiti ad attività ordinaria ma denunciati con rapporti speciali, come in specie il tirocinio, Cass. n. 5773 del 2012), e restando irrilevante quanto altrimenti disposto nelle circolari dell’INPS (peraltro insuscettibili di esame diretto da parte di questa Corte, non contenendo norme di diritto), non potendo esse derogare alla disciplina legale in materia previdenziale o comunque disporre di posizioni giuridiche soggettive garantite dalla legge e sottratte alla disponibilità dell’ente previdenziale (così, tra le tante, Cass. n. 17530 del 2005);

che ancora infondato è il dodicesimo motivo, individuando puntualmente la sentenza impugnata nella mancanza della “necessaria autorizzazione” al conguaglio la ragione dell’infondatezza della pretesa delle odierne parti ricorrenti di conguagliare gli assegni familiari corrisposti alla lavoratrice P. (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata);

che, nondimeno, tale ultima affermazione – come giustamente rilevato nel tredicesimo motivo di censura risulta errata in diritto, l’anzidetta autorizzazione essendo richiesta, a norma del D.P.R. n. 797 del 1955, art. 47, soltanto qualora gli assegni familiari siano erogati per figli che siano occupati quali apprendisti o che si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa o ancora per i genitori a carico, ed essendo per contro consolidato il principio secondo cui, in considerazione del disposto del D.P.R. n. 797 del 1955, artt. 11 e 24, cit., sussiste al di fuori di tali casi un vero e proprio obbligo del datore di lavoro di anticipare con denaro proprio gli assegni familiari ai suoi dipendenti una volta maturate le condizioni per la prestazione previdenziale, salvo il diritto al conguaglio (così già Cass. n. 601 del 1971);

che, pertanto, in accoglimento del tredicesimo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

PQM

La Corte accoglie il tredicesimo motivo di ricorso, rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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