Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5639 del 21/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 21/02/2022, (ud. 11/02/2022, dep. 21/02/2022), n.5639
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21176-2020 proposto da:
V.A., rappresentato e difeso in proprio e domiciliato
presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il
13/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
11/02/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ritualmente depositato V.A. proponeva opposizione avverso il provvedimento con il quale la Corte di Appello di Salerno aveva rigettato l’istanza di liquidazione del compenso dovutogli a fronte dell’attività svolta, nell’ambito di un giudizio civile, come difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. L’istanza veniva, in particolare, rigettata sul presupposto che la parte originariamente ammessa al beneficio non fosse, in realtà, in possesso delle condizioni previste dalla legge.
Con l’ordinanza impugnata la Corte di Appello rigettava l’opposizione, poiché il cliente aveva nominato due difensori, in tal modo rinunciando implicitamente al beneficio al quale lo stesso era stato inizialmente ammesso.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione V.A., affidandosi a cinque motivi.
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C..
RIGETTO del ricorso.
Con l’ordinanza impugnata la Corte di Appello di Salerno rigettava l’opposizione proposta da V.A. avverso il provvedimento con cui era stata respinta l’istanza di liquidazione del compenso dovutogli come procuratore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sul rilievo che il cliente aveva nominato anche un secondo avvocato nel giudizio civile per il quale era stato ammesso al beneficio.
Ricorre per la cassazione di detta decisione V.A. affidandosi a cinque motivi. Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente lamenta, rispettivamente, la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 80 (primo motivo) e art. 91 (secondo motivo), perché la Corte di Appello avrebbe applicato al caso di specie, relativo ad un giudizio civile, la norma speciale di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 91, concernente i soli giudizi penali. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 14 disp.gen., perché il giudice di merito non avrebbe considerato che le norme in materia penale non sono soggette ad interpretazione analogica. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 24 Cost., perché la decisione impugnata avrebbe, di fatto, leso il diritto di difesa del soggetto non abbiente. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta infine la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, perché la Corte distrettuale avrebbe ravvisato la decadenza del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in assenza di un provvedimento formale in tal senso.
Le cinque doglianze, suscettibili di trattazione unitaria, sono infondate, alla luce del principio, al quale si intende dare continuità, secondo cui “Dal complesso delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, che regolano per tutti i processi l’istituto del patrocinio a spese dello Stato – ed in particolare dagli artt. 80, 82 ed 83 – si ricava che il medesimo D.P.R., art. 91 – secondo cui l’ammissione è esclusa “se il richiedente è assistito da più di un difensore” – pur se collocato all’interno del titolo specificamente dedicato al processo penale, esprime un principio di carattere generale, con la conseguenza che, nel processo civile, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore, così come, ove tale ammissione sia stata già concessa, i suoi effetti cessano dal momento in cui il beneficiario nomina un secondo difensore di fiducia” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1736 del 27/01/2020, Rv. 656849). Il quinto ed ultimo motivo è ulteriormente inammissibile in quanto l’ammissione del soggetto al patrocinio a spese dello Stato viene disposta dal Consiglio dell’Ordine soltanto in via provvisoria, e salva la verifica della sussistenza dei relativi presupposti, che viene operata evidentemente in sede di liquidazione del compenso al difensore. Il decreto con cui la Corte di Appello di Salerno aveva rigettato l’istanza di liquidazione del compenso presentata dall’odierno ricorrente, il cui contenuto è riprodotto a pag. 3 del ricorso, dava atto della non ricorrenza delle condizioni per l’ammissione al beneficio in discussione, e costituiva dunque provvedimento formale di revoca dell’iniziale ammissione provvisoria, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136″.
Con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha formulato istanza di remissione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte. Il Collegio non ravvisa i presupposti per detta remissione, considerata l’esistenza del precedente specifico, assai recente, richiamato in proposta, alla luce del quale, in applicazione della disposizione di cui all’art. 360-bis c.p.c., n. 1, c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile.
Sempre con la memoria, il ricorrente propone una interpretazione evolutiva del dato testuale contenuto nella disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 80, secondo la quale il legislatore, utilizzando l’espressione “un difensore” non avrebbe inteso introdurre l’esplicito divieto di nominare più di un avvocato. Il Collegio non condivide questa linea interpretativa, poiché la ratio della normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato va individuata nell’esigenza di assicurare, anche ai non abbienti, l’effettiva possibilità di esercitare il diritto di azione e difesa in giudizio. Detta esigenza, tuttavia, impone soltanto la garanzia del livello essenziale di difesa, per intuibili esigenze di contemperamento tra l’interesse individuale della parte ammessa al beneficio, e quello collettivo al contenimento della spesa occorrente per l’assicurazione di quest’ultimo a tutti gli aventi diritto. Sotto questo profilo, la limitazione della facoltà della parte ammessa al beneficio di nominare un solo difensore appare pienamente coerente con l’esigenza di tutela generale e diffusa cui tende la normativa in esame.
In aggiunta a quanto sin qui esposto, il Collegio rileva anche che, nel caso di specie, il V. aveva proposto opposizione avverso un provvedimento di rigetto dell’istanza di liquidazione del proprio compenso, motivato sul presupposto della perdita, in capo alla parte assistita, dei requisiti per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. L’opposizione, di conseguenza, avrebbe dovuto essere proposta dalla parte, e non dall’avvocato, poiché oggetto del giudizio non era solo il quantum del compenso spettante al difensore, ma la stessa spettanza, in capo alla parte ab origine ammessa al beneficio, dei presupposti per la conferma di detta ammissione. In termini, va data continuità al principio secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l’unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 21997 del 11/09/2018, Rv. 650354; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16424 del 30/07/2020 Rv. 658681 e Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1539 del 27/01/2015, Rv. 634148; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10705 del 15/05/2014, Rv. 630638).
Il ricorso, dunque, va comunque dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 11 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022