Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5639 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 02/03/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 02/03/2021), n.5639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28494/2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO 6,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO DE SANTIS, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MASSIMO BORGIA;

– ricorrente principale –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E 2020 DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, SCUOLA MEDIA STATALE DI (OMISSIS)

in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi

rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 230/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 30/06/2015 R.G.N. 302/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con sentenza in data 30 giugno 2015 numero 230 la Corte d’ Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accertato la sussistenza di una fattispecie di mobbing, dichiarava la responsabilità del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (in prosieguo: MIUR) e della Scuola Media Statale di (OMISSIS) per una condotta di straining ai danni del dipendente C.A. e condannava i due enti al risarcimento del danno biologico temporaneo.

2. La Corte territoriale riteneva corretta la valutazione espressa dal c.t.u. nominato nel grado di appello laddove aveva ritenuto non essere suo compito esprimersi sulla sussistenza o meno di una fattispecie di mobbing, trattandosi di valutazioni giuridiche.

3. A giudizio del giudice dell’appello, nella fattispecie di causa non era ravvisabile il mobbing, per la scarsità degli episodi rilevanti ed il breve periodo di tempo in cui si erano verificati; il C. aveva subito una condotta di “aggressiva sfiducia” nel suo operato riconducibile al diverso fenomeno dello straining, che aveva cagionato un danno alla salute.

4. Il primo episodio riguardava l’accettazione della richiesta di una bidella di revocare le ferie già autorizzate; in quell’occasione la direttrice dei servizi generali ed amministrativi aveva detto al C. che se fosse morto lei avrebbe risolto i suoi problemi. Da quel momento la dirigente aveva cominciato a tenere il C. sotto osservazione e, anche approfittando delle sue continue assenze, gli aveva tolto le mansioni che gli erano state affidate, mettendolo di fatto a trascrivere il contenuto delle cartelle dei docenti e dei dipendenti, privo di strumenti informatici.

5. Come evidenziato dal ctu, il C. aveva svolto senza problemi significativi l’attività lavorativa in epoca precedente, nonostante una personalità esposta a reattività ansiosa.

6. Il comportamento della direttrice dei servizi generali ed amministrativi della scuola media di (OMISSIS), dove il C. era stato inviato in supplenza annuale, era stato causa di una malattia psicopatologica (disturbo dell’adattamento con ansia umore depresso), che aveva cagionato un danno biologico della durata totale di dieci mesi, valutabile al 50% per i primi tre mesi ed al 25% per gli ulteriori sette mesi, come dalle conclusioni del ctu.

7. La assenza di un danno biologico permanente travolgeva i motivi dell’appello incidentale del C., che riguardavano la mancata personalizzazione del danno e la sussistenza di un danno patrimoniale specifico.

8. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza C.A., articolato in cinque motivi, cui hanno resistito con controricorso il MIUR e la Scuola Media Statale di (OMISSIS), contenente, altresì, ricorso incidentale, articolato in un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo del ricorso principale si censura la sentenza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 – perchè fondata sulle conclusioni di una consulenza tecnica d’ufficio nulla.

2.Si premette che la nullità era stata eccepita sia all’udienza di discussione che con le note difensive e si individua come ragione della dedotta nullità la mancata risposta del ctu al quesito sulla sussistenza nell’ipotesi di causa di una fattispecie di mobbing.

3. Si deduce, altresì, la incompletezza dell’indagine del ctu, che si era limitato a due colloqui con il periziando ed aveva omesso di acquisire documentazione medica di rilievo decisivo e di somministrare test psico-diagnostici (come richiesto anche dall’INAIL con la circolare numero 71 del 17/12/2003). La parte ricorrente ha fatto riferimento, in particolare, alla certificazione del CPS DI (OMISSIS), prodotta in sede peritale e depositata in causa, che attestava come egli continuasse ad essere sottoposto a sedute terapeutiche ed ad una terapia farmacologica (documenti 13 e 14), fatti che avrebbero determinato diverse conclusioni in punto di permanenza del danno psichico.

4. Il ricorrente ha assunto, da ultimo, la inattendibilità degli esiti peritali anche in ragione del fatto che il ctu non era un esperto di mobbing, diversamente dal ctu del primo grado nè era in possesso della indispensabile specializzazione in medicina legale, avendo conseguito la specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali.

5. Il motivo è inammissibile.

6. Spetta al giudice di merito valutare la completezza dell’indagine svolta dal ctu ed eventualmente disporne la rinnovazione, senza che la mancata risposta ad uno dei quesiti formulati nell’ordinanza di conferimento dell’incarico determini la nullità della consulenza, contrariamente a quanto assunto dalla parte ricorrente.

7. La eventuale incompletezza dell’indagine potrebbe, piuttosto, rilevare in sede di legittimità laddove abbia determinato un vizio di motivazione della sentenza, che, nel recepire le valutazioni del consulente, non abbia esaminato un fatto storico oggetto del contraddittorio e di rilievo decisivo.

8. Non rileva sotto questo profilo la mancata risposta al quesito circa la sussistenza di una fattispecie di mobbing, giacchè, piuttosto, come correttamente osservato nella sentenza impugnata, trattasi di qualificazione giuridica rimessa al giudicante, all’esito della complessiva valutazione del quadro probatorio e delle indagini tecniche eventualmente affidate all’ausiliario.

9.Nella parte in cui lamenta l’omesso esame di certificazioni mediche, il motivo difetta di specificità, in quanto non trascrive i documenti pretesamente non esaminati, non indica le modalità della loro produzione, non riporta le valutazioni del consulente per consentire a questa Corte di verificare l’effettivo omesso esame degli stessi documenti. La censura, dunque, non è stata introdotta nel processo nelle forme idonee a configurare la deduzione di un vizio della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

10. Nel resto, il ricorrente si duole genericamente della attendibilità delle conclusioni del ctu, sia sotto il profilo della metodologia di indagine sia sotto il profilo della qualificazione professionale del consulente. Trattasi di valutazioni discrezionali affidate al giudice del merito e non sindacabili in sede di legittimità (sulla discrezionalità di scelta del consulente, ex aliis: Cassazione civile sez. I, 14/05/2012, n. 7452).

11. Con il secondo motivo si deduce -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – omessa, carente, contraddittoria e/o insufficiente motivazione nonchè erronea ricostruzione e valutazione dei fatti ai fini del mobbing, per avere la Corte d’appello disconosciuto il mobbing, di cui si assume ricorressero tutte le condizioni, già accertate dal Tribunale, che si era avvalso del contributo di uno dei massimi esperti, il dottor E.H..

12. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

13. Parte ricorrente non allega il risultato utile che potrebbe conseguire dalla qualificazione della condotta illecita delle controparti in termini di mobbing, come si chiede con la censura, piuttosto che di straining, come ritenuto dal giudice dell’appello, posto che la riduzione dell’importo del risarcimento è derivata non dalla diversa qualificazione dell’illecito ma dal diverso apprezzamento del danno, come danno biologico temporaneo.

14.L’accertamento dei fatti storici che sono alla base della qualificazione giuridica è invece compito del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità nei limiti del vizio di motivazione, che, anche in questo caso, non è stato idoneamente dedotto.

15. Con il terzo mezzo il ricorrente principale ha impugnato la sentenza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – per erronea ricostruzione di fatti decisivi nonchè per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..

16. Si assume che la Corte territoriale avrebbe posto a base della decisione fatti inesistenti e non provati in causa (ovvero suoi pretesi inadempimenti), avrebbe omesso l’esame della documentazione medica prodotta ed ascritto le sue assenze ai motivi “più vari” laddove esse derivavano dalla malattia causata dal mobbing. Si assume, inoltre, che il giudice dell’appello avrebbe riportato le sole dichiarazioni della teste MACCHIONE, collaboratrice in altro ambiente scolastico, tralasciando le dichiarazioni della direttrice dei servizi generali ed amministrativi della scuola in cui egli aveva prestato servizio in epoca precedente (che lo aveva indicato come persona equilibrata, collaborativa ed educata) nonchè delle testi S.D. e D.P..

17. Il motivo è inammissibile.

18. Esso è diretto ad una rivalutazione del complesso degli elementi istruttori raccolti in causa; nello sviluppo della censura non è individuabile un preciso fatto storico che non sarebbe stato esaminato nella sentenza impugnata nè le ragioni della sua decisività rispetto all’accertamento della responsabilità del datore di lavoro compiuto dal giudice del merito. Si aggiunga che la censura spesso neppure coglie affermazioni del collegio d’appello ma, piuttosto, allegazioni del MIUR che la sentenza si limita a riportare (come il dato delle assenze).

19.- Con il quarto motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione di legge, per avere la corte d’appello rinnovato la ctu in assenza delle condizioni di cui all’art. 196 c.p.c. – non essendovi seri e concreti motivi per ritenere non soddisfacenti le conclusioni cui era pervenuto il primo CTU- e senza motivare la decisione di rinnovo. L’unico argomento speso in sentenza, nella esposizione del fatto – ovvero che il primo c.t.u. aveva utilizzato un criterio erroneo di liquidazione del danno – era inconferente, giacchè l’errore era già stato corretto dal Tribunale.

20. Il motivo è inammissibile.

21. E’ pacifico, per quanto esposto dallo stesso ricorrente, che con l’appello del MIUR veniva censurato l’accertamento medico-legale svolto nel primo grado. Tale essendo il tema di indagine, rientrava nella discrezionalità del giudice del merito la valutazione circa l’opportunità di rinnovare la consulenza, senza che fosse richiesta una esplicita motivazione (cfr. Cass. Sez. III 29/09/2017 n. 22799; 19/07/2013, n. 17693, in tema di mancato rinnovo).

22. Con la quinta critica – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – si assume la violazione e/o falsa applicazione di legge per avere il giudice dell’appello disatteso l'”orientamento giurisprudenziale dominante sul quantum del risarcimento dei danni da mobbing”.

23. La censura afferisce al rigetto dell’appello incidentale proposto dal C. per il risarcimento del danno patrimoniale e l’aumento del danno non patrimoniale liquidato dal Tribunale in forza della personalizzazione ed è articolata in tre paragrafi.

24. Con il primo si deduce l’errore del giudice dell’appello per avere confuso il danno patrimoniale allegato – consistente nel danno alla capacità professionale, che gli avrebbe consentito in futuro un maggior reddito (nella misura del 66% della lesione accertata dalla CTU per il mobbing) – con una delle componenti del danno non patrimoniale.

25. Si assume che era stata provata in causa l’incidenza del mobbing sulla capacità di produrre reddito sia perchè gli erano state sottratte le mansioni da febbraio 2010 a tutto il 31 agosto 2010 sia perchè egli era stato costretto ad assentarsi per la malattia procurata dal mobbing.

26. Nel secondo paragrafo si sostiene che il danno psichico permanente era stato provato dalla CTU del primo grado (relazione psichiatrica della dottoressa M.A., di cui si era avvalso il CTU), che aveva accertato una invalidità permanente del 15%, oltre a doversi riconoscere l’aumento per la personalizzazione del danno. Si assume, altresì, un errore di calcolo del Tribunale nell’applicare le tabelle del Tribunale di Milano.

27. Da ultimo, il ricorrente deduce di avere diritto alla corretta determinazione del compenso professionale per il primo grado di giudizio. Conclude, tuttavia, chiedendo la esatta determinazione del compenso per “tutte le fasi di giudizio”.

28. Il motivo è inammissibile.

29.Quanto al rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, le ragioni di censura non incidono sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui, non essendosi determinata una invalidità permanente, non era ipotizzabile una riduzione della capacità di guadagno.

30. Il ricorrente non si confronta con tale ratio ma introduce argomenti che non attengono al danno patrimoniale derivato dalli invalidità ma, piuttosto, al danno alla professionalità da demansionamento. Sul punto resta pregiudiziale il rilievo della novità della questione, che non risulta trattata nella sentenza impugnata; il ricorrente non ha infatti adempiuto al suo onere di trascrivere le allegazioni svolte al riguardo nel giudizio di merito.

31. Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, il motivo si risolve in un’ inammissibile censura di merito all’accertamento di fatto compiuto dal giudice dell’appello in ordine alla entità del danno biologico.

33. La terza critica non illustra le ragioni della dedotta violazione del DM n. 55/2014. Peraltro il ricorrente fa riferimento ai fini della determinazione del valore della causa all’importo riconosciuto nel primo grado invece che alla minor somma liquidata in appello, sulla base della quale va operata la liquidazione delle spese del primo grado all’esito della riforma.

33. Il ricorso principale deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile.

34. Con l’unico motivo del ricorso incidentale le amministrazioni hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice dell’appello riconosciuto d’ufficio la sussistenza di un danno da straining laddove il C. aveva agito in giudizio sostenendo unicamente un danno da mobbing.

35. Il ricorso è inammissibile.

36. Le amministrazioni non hanno osservato l’onere di specificità dell’impugnazione, che non viene meno nelle ipotesi in cui, essendo dedotto un vizio di attività del giudice, questa Corte è chiamata a conoscere anche del fatto processuale.

37. Non sono trascritte le allegazioni del ricorso introduttivo del giudizio e dell’appello incidentale del C., rispetto alle quali dovrebbe essere valutato il lamentato vizio di ultrapetizione. Esso, infatti, non potrebbe ravvisarsi nel solo fatto che l’attività del giudice si sia limitata ad una riqualificazione della fattispecie, dedotta dalla parte come mobbing, in termini di straining (Cassazione civile sez. lav., 19/02/2018, n. 3977; Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291).

38. Le spese del grado si compensano tra le parti per la reciproca soccombenza.

39. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente in via principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. Tali presupposti non sussistono, invece, nei confronti delle parti ricorrenti in via incidentale, in quanto le amministrazioni dello Stato, attraverso il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

 

 

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