Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5638 del 12/03/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 5638 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA
SENTENZA
sul ricorso 13176-2008 proposto da:
GAROFALO
ALDO
GRFLDA43T08E131L,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G. B. MARTINI 13, presso lo
studio dell’avvocato DI PORTO ANDREA, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine;
– ricorrente –
2014
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contro
CURATELA DEL FALL CALALZO 510 SRL 04009810583 N.
57818, in persona del curatore pro tempore Rag.
ROBERTO PECCHI, elettivamente domiciliata in ROMA,
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Data pubblicazione: 12/03/2014
VIA ANAPO 46, presso lo studio dell’avvocato FARINA
MARIO, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale in calce;
–
controrícorrente
–
avverso la sentenza n. 5011/2007 della CORTE
11205/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2014 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità per sopravvenuta carenza
d’interesse;
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D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2007, R.G.N.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Fallimento della srl Calalzo 510 convenne, davanti al
tribunale di Roma, il notaio Aldo Garafalo chiedendone la
condanna alla restituzione delle somme erogate alla società
dalla Banca di Roma in virtù di due mutui fondiari ed
Garofalo, per la dichiarata causale di rimborso di
anticipazioni dallo stesso effettuate, con denaro proprio, in
favore della società in bonis.
Inoltre il Fallimento contestò il contenuto del rendiconto
inviato stragiudizialmente dal notaio,
in quanto altri
pagamenti indicati a suo avere erano stati in realtà effettuati
dallo stesso notaio in nome e per conto di terzi, o dalla
società stessa, o non risultavano debitamente documentati.
Il Garofalo contestò il fondamento della domanda.
Il tribunale, con sentenza del 7.1.2003, accolse parzialmente
la domanda condannando il convenuto a restituire al Fallimento
la somma di C 41.720,42.
Proposero appello principale il Garofalo ed incidentale il
Fallimento della srl Calalzo 510.
La Corte d’Appello, con sentenza del 29.11.2007, rigettò il
principale, accogliendo parzialmente quello incidentale,
condannando il Garofalo alla restituzione della complessiva
somma di C 153.122,54.
Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidato a
quattro motivi.
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immediatamente versate, per complessive £ 491.799.000, al
Resiste con controricorso il Fallimento ” Calalzo 510 S.r.l.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve rilevarsi quanto segue.
Con memoria depositata ex art. 378 c.p.c. il ricorrente ha
dichiarato che ” Nelle more del presente giudizio per
transattivo
•
l/
, chiedendo ” di voler dichiarare cessata la
materia del contendere, con a conseguente compensazione delle
spese del giudizio”.
Una tale allegazione in ordine alla circostanza che la causa
sia stata transatta fra le parti, in difetto di produzione di
documentazione comprovante la cessata materia del contendere
attraverso tale accordo transattivo, non può valere come
cessazione, appunto, della materia del contendere, ma è
indicativo di un sopravvenuto difetto di interesse alla
decisione.
La cessazione della materia del contendere, infatti, presuppone
che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto
mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e
sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso.
In mancanza di tale accordo, l’allegazione di un fatto
sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione
della materia del contendere da una sola parte, deve essere
valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto
abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e,
quindi, il difetto di interesse ad agire, lo dichiara,
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cassazione, tra le parti è tuttavia intervenuto un accordo
regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale
riconoscimento di una soccombenza (Cass. 8.7.2010 n.16150).
Il ricorso, in conseguenza, è dichiarato inammissibile.
Le spese vanno, invece, liquidate – come in dispositivo – sulla
base della soccombenza virtuale, e poste a carico del
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi
E 2.800,00, di cui C 2.600,00 per compensi, oltre accessori di
legge.
Così deciso il 15 gennaio 2014 in Roma, nella camera di
consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.
ricorrente ( v. anche Cass. 7.5.2009 n. 10553).