Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5638 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 09/03/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 09/03/2010), n.5638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI

11, presso lo presso lo studio dell’avvocato ANGELO D’ONOFRIO (c/o la

SOFIM SPA), rappresentato e difeso dall’avvocato DI LORENZO ERRICO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del Consigliere delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato RIZZO NUNZIO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3161/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

30/04/08, depositata il 13/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI MAMMONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

P.M., premesso di essere stato assunto dal Banco di Napoli con contratto a tempo determinato dal 16.10.95 al 12.4.96 in qualità di ufficiale di riscossione tributi, con ricorso al giudice del lavoro chiedeva che fosse dichiarata la nullità dell’apposizione del termine per violazione della L. n. 230 del 1962 e la esistenza di un rapporto a tempo indeterminato, con condanna del Banco alla reintegrazione nell’impiego ed al pagamento delle mensilità arretrate dal 12.4.96, oltre che al pagamento di differenze retributive.

Rigettata la domanda, il P. impugnava la sentenza del Tribunale e la Corte di appello di Napoli con pronunzia 30.4-13.6.08 rigettava l’impugnazione rilevando che l’assunzione era avvenuta ai sensi della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. c), che legittima l’apposizione del termine “per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario ed occasionale”, nella specie riscontrabile nel subentro dal 13.11.93 del Banco di Napoli nella gestione dell’ambito B del Servizio provinciale di Napoli per la riscossione dei tributi quale Commissario governativo.

Proponeva ricorso per Cassazione il P. deducendo: 1) violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. c), con il quesito:

se sulla base di tale norma si è voluto legittimare il ricorso all’assunzione a termine solo per la presenza di esigenze imprevedibili e straordinarie e non anche per la ritenuta circoscrivibilità cronologica di tali esigenze; 2) carenza di motivazione in relazione a tre fatti controversi e decisivi per il giudizio, rappresentati 2.1) dalle vicende penali che integrano gli eventi imprevedibili poste a base dell’assunzione; 2.2) dall’affidamento al Banco di Napoli dei cd. residui di gestione della decaduta concessionaria Serit Napoli; 2.3) dall’unificazione degli ambiti territoriali A e B della Provincia di Napoli.

Si difendeva con controricorso Intesa Sanpaolo spa, subentrata al Banco di Napoli.

Il consigliere relatore redigeva relazione ex art. 380 bis c.p.c., che veniva comunicata al Procuratore generale ed era notificata unitamente al decreto di fissazione dell’odierna adunanza in camera di consiglio al difensore costituito. Ha depositato memoria P..

Il ricorso è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ritiene che, ai sensi della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. c), “il significato da attribuire al termini straordinario e occasionale fa riferimento ad eventi che, in relazione all’attività datoriale, esulano dal consueto andamento del loro verificarsi, che rivestono per le proporzioni assunte una propria peculiarità e che non rientrano nella normale previsione, ed a cui non si può far fronte se non attraverso nuove anche se temporanee assunzioni” (Cass. 15.2.08 n. 3876).

La Corte d’appello si è attenuta a questo principio, ritenendo, con accertamento di fatto incensurabile in cassazione in quanto correttamente motivato, che gli eventi che determinarono il conferimento della qualità di Commissario governativo all’Istituto di credito (vicende penali che caratterizzarono la precedente gestione del servizio riscossione, grave arretrato delle pratiche di riscossione, necessità di creare ex novo una struttura di riscossione tributi, unificazione degli ambiti territoriali A e B della Provincia di Napoli) concretizzarono la situazione di straordinarietà ed occasionalità legittimante l’assunzione a termine.

Dato che con il ricorso ora proposto parte ricorrente chiede alla Corte di legittimità una valutazione di merito degli stessi eventi, sostitutiva di quella del giudice di appello, il che è del tutto inammissibile in sede di legittimità, il ricorso deve essere ritenuto infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00, per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

 

 

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