Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5638 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 02/03/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 02/03/2021), n.5638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2039/2020 proposto da:

J.E., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO RIZZATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2416/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/06/2019 R.G.N. 2249/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. la Corte di Appello di Venezia, con sentenza depositata in data 12.6.2019, ha respinto il gravame interposto da J.E., nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza resa dal Tribunale della stessa sede il 4.5.2018, con la quale era stata rigettata l’opposizione al provvedimento della Commissione territoriale di Verona, notificata il 9.1.2017, che non aveva accolto le domande dirette ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, il diritto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5;

2. la Corte di merito ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione apparivano scarsamente attendibili ed altresì prive, ingiustificatamente, di riferimenti circostanziati e non supportate da elementi delibatori a sostegno;

3. inoltre, i giudici del gravame hanno escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), poichè nella zona di provenienza del ricorrente non si registrano, allo stato, episodi di violenza indiscriminata;

4. infine, la Corte distrettuale ha negato che, nella fattispecie, possano configurarsi particolari profili di vulnerabilità che giustifichino il rilascio del permesso di soggiorno previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, data la lacunosità e la incongruenza delle dichiarazioni rese dal ricorrente, poste a fondamento della richiesta di cui si tratta;

5. per la cassazione della sentenza ricorre J.E. sulla base di un motivo; il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;

6. il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. preliminarmente, il ricorso va dichiarato inammissibile per mancanza di una valida procura alle liti. Ed invero, in atti si rinviene, neppure spillata al ricorso, una procura – peraltro priva di data, in cui la firma del ricorrente è costituita da un segno illeggibile, sotto il quale è posta, per autentica, una firma altrettanto illeggibile – dalla quale non si evince il conferimento da parte del ricorrente al difensore del potere di rappresentarlo e difenderlo in sede di legittimità, nè alcuno specifico riferimento al provvedimento della Corte di Appello oggetto del ricorso per cassazione, ma solo un generico riferimento al “conferimento di ogni più ampia facoltà e potere previsto dalla legge in merito a ricorso cassazione avverso sentenza C.A.LE, ed in particolare quelli di transigere, conciliare, fare e ricevere pagamenti rilasciando quietanza, chiamare in causa terzi, e svolgere domande riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio o del processo, farsi sostituire, nonchè di deferire e di riferire il giuramento decisorio e di nominare gli arbitri nelle procedure arbitrali”;

2. alla stregua degli arresti giurisprudenziali di questa Corte, mentre “la procura a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, poichè, in tal caso, la specialità del mandato è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce” (cfr, ex plurimis, Cass. nn. 15692/2009; 26504/2009; 3349/2003); quando la procura, apposta su foglio separato (nella fattispecie, neppure spillato al ricorso) contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richieste in sede di legittimità, ed anzi, dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali e da cui non sia possibile evincere “univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione”, il ricorso va dichiarato inammissibile (v., ex plurimis, Cass. nn. 18150/2020; 28146/2018; 18257/2017);

3. per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

4. nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poichè l’Avvocatura dello Stato ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;

5. avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; e, poichè il ricorso è inammissibile per difetto di una valida procura conferita al difensore – attività processuale demandata alla esclusiva responsabilità di quest’ultimo -, sul medesimo, avv. Massimo Rizzato, grava “la pronunzia relativa al raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato” (v., ex multis, Cass. nn. 14474/2019; 11930/2018).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, avv. Massimo Rizzato, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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