Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5637 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5637 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 1225-2008 proposto da:
INAIL 01165400589, in persona del Dirigente con
incarico di livello generale Dott. PAOLO VACCARELLA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio dell’avvocato TARANTINO
CRISTOFARO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ROSSI ANDREA giusta delega in calce;
– ricorrente contro

USL/26 SIRACUSA , LIGURIA ASSIC SPA , DI MARTINO
EMANUELE DMRMNL36A101754V;

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Data pubblicazione: 12/03/2014

- intimati nonchè contro

ASSESS REG SANITA’, in persona del Direttore protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

– resistente –

avverso la sentenza n. 4/2007 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 04/01/2007 R.G.N. 374/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito l’Avvocato ANDREA ROSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accogilmento del ricorso.

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STATO, che la rappresenta e difende per legge;

Ric.n.1225/08 rg.
Svolgimento del giudizio.

Con atto di citazione notificato il 13 maggio ’93, Emanuele
Di Martino – infermiere presso l’ospedale Umberto I di Siracusa conveniva in giudizio la USL 26 di Siracusa, chiedendo il
risarcimento dei danni da lui subiti per infortunio sul lavoro. A

autorizzata la chiamata in manleva della compagnia assicuratrice
di quest’ultima, la Liguria Assicurazioni spa. Nel corso del
giudizio interveniva volontariamente l’INAIL che, sul presupposto
di aver

medio tempore

erogato al Di Martino le prestazioni

assicurative di legge, chiedeva che la USL 26 Siracusa venisse
condannata alla rifusione di tale erogazione.
Con sentenza n.223 del 20 marzo 2001, il tribunale di Siracusa
respingeva tanto la domanda principale del Di Martino, quanto
quella dipendente proposta dall’interveniente INAIL.
Avverso tale sentenza venivano proposti due appelli, poi
riuniti, da parte di INAIL e, in via incidentale, del Di Martino.
Nella costituzione della Liguria Assicurazioni spa e nella
contumacia della USL 26 Siracusa, interveniva in giudizio
l’Assessorato Regionale alla Sanità – Gestione Liquidatoria della
USL 26 Siracusa, in persona dell’Assessore pro tempore, il quale premesso che a seguito della soppressione delle USL, la Regione
era subentrata ex

lege

nei rapporti facenti capo agli enti

soppressi chiedeva il rigetto dell’appello principale e di
quello incidentale, con conferma della sentenza del tribunale; in

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seguito della costituzione in giudizio della USL 26, veniva

Ric.n.1225/08 rg.
subordine, chiedeva di essere tenuto indenne dalla Liguria
Assicurazioni spa.
Con sentenza n.4 del 4 gennaio 2007, la Corte di Appello di
Catania dichiarava: – la nullità dell’appello proposto dall’INAIL
nei confronti della USL 26 Siracusa; – l’inammissibilità

Assicurazioni spa e del Di Martino; l’inammissibilità
dell’appello incidentale da quest’ultimo proposto nei confronti
della Liguria Assicurazioni spa e della ASL 8 (mai convenuta in
giudizio). Confermava conseguentemente la sentenza del Tribunale,
a spese compensate.
Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione
dall’ INAIL sulla base di un unico ed articolato motivo. Si
costituiva, ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza
di discussione della causa ex articolo 370 primo comma cpc,
l’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia in persona del
direttore pro tempore; veniva altresì depositata dall’Inail
memoria ex articolo 378 cpc.
In esito all’udienza 30 maggio 2013, questa corte emetteva
ordinanza interlocutoria di integrazione del contraddittorio nei
confronti della USL 26 Siracusa in persona del commissario
liquidatore, non risultando in quel momento depositato l’avviso di/
ricevimento attestante la ricezione del ricorso per cassazione
inviatole a mezzo posta in data 29 dicembre 2007.
Espletato l’incombente, la causa veniva assegnata all’udienza
odierna.
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dell’appello proposto dall’INAIL nei confronti della Liguria

Ric.n.1225/08 rg.
Motivi della decisione.
1.1

Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, ex articolo 360

1Aco.n.3) cpc, violazione di norme di diritto con riferimento al
decreto legislativo 502/92, alla legge Regione Sicilia 3 novembre
1993 n.30, agli articoli 6 legge 724/94 e 2 legge 549/95, nonché

erroneamente dichiarato la nullità dell’appello dell’ Inail, in
quanto asseritamente proposto nei confronti di un soggetto – la
USL 26 Siracusa – non più esistente, perché soppresso a seguito
del decreto legislativo 502/92 al quale avevano fatto seguito la
legge 724/94 e la legge 549/95. Così ragionando, la corte di
appello non aveva considerato che: – la soppressione delle USL
aveva comportato, come ripetutamente affermato dalla SC, il
subentro ex lege della Regione nei rapporti obbligatori riferibili
alle medesime, attuato attraverso la creazione di apposite
gestioni stralcio fruenti della soggettività dell’ente soppresso,
da ritenersi prolungata durante la fase liquidatoria e
rappresentata dal commissario liquidatore; – nella specie,
correttamente l’appello era stato dunque proposto nei confronti
della USL 26 Siracusa (dovendosi tale proposizione intendersi
riferita alla gestione stralcio di liquidazione), tanto che
l’Assessorato Regionale alla Sanità – Gestione Liquidatoria della
USL 26 Siracusa si era regolarmente costituito in giudizio senza
contestare alcunché in ordine alla legittimazione passiva della
USL 26, ed anzi per assumere difese di merito; – inoltre,
l’appello non poteva che essere proposto nei confronti della USL
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agli articoli 300 e 111 cpc, avendo la corte di appello di Catania

Ric.n.1225/08 rg.
26 Siracusa, dal momento che quest’ultima si era costituita nel
giudizio di primo grado, ed il suo difensore non aveva mai
dichiarato in tale giudizio l’avvenuta estinzione.
A conclusione del motivo di ricorso per cassazione, viene
formulato il seguente quesito di diritto ex articolo 366 bis cpp,

soppressione delle USL e della conseguente istituzione delle ASL
si è

realizzata una fattispecie di successione ex lege delle

regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai
estinte

USL,

con conseguente esclusione di ogni ipotesi di

successione in universum jus delle ASL alle preesistenti USL ed in
mancanza della dichiarazione di soppressione della

USL

da parte

del suo difensore del giudizio di primo grado, dica la SC se
l’INAIL

ha correttamente notificato l’atto di appello nei

confronti della USL 26 Siracusa nel frattempo soppressa, ma la cui
soggettività permane durante tutta la fase liquidatoria”.
1.2

Il motivo di ricorso è infondato nella parte in cui fa

discendere la legittimità della proposizione dell’appello nei
confronti della USL 26 Siracusa da una ragione puramente
processuale, data dal fatto che la soppressione

ex lege

di

quest’ultima non venne dichiarata dal difensore, ex art.300
cod.proc.civ., nel corso del primo grado di giudizio. Questa /
circostanza deve infatti reputarsi irrilevante ai fini dì causa
dal momento che,

indipendentemente da tale dichiarazione,

l’appello andava – in linea di principio – pur sempre proposto nei
confronti della parte ‘giusta’, cioè di quella effettivamente

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qui applicabile ratione temporis: “premesso che per effetto della

Ric.n.1225/08 rg.
dotata di legittimazione passiva all’impugnazione perché succeduta
alla parte vittoriosa estinta.
Deve farsi qui applicazione del principio
18/06/2010 n. 14699) per cui:

(Cass.

SSUU

“L’atto di impugnazione della

sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa (o parzialmente

dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall’eventuale
ignoranza dell’evento, anche se incolpevole, da parte del
soccombente; detta notifica – che può sempre essere effettuata
personalmente ai singoli eredi – può anche essere rivolta agli
eredi in forma collettiva ed impersonale, purché entro l’anno
dalla pubblicazione (comprensivo dell’eventuale periodo di
sospensione feriale), nell’ultimo domicilio della parte defunta
ovvero, nel solo caso di notifica della sentenza ad opera della
parte deceduta dopo l’avvenuta notificazione, nel luoghi di cui al
primo coma dell’art. 330 cod. proc. civ.”.

In applicazione di

tale principio si è altresì specificato (Cass. 26/07/2013 n.
18128) che:

“Qualora uno degli eventi idonei a determinare

l’interruzione del processo si verifichi nel corso del giudizio di
primo grado, anteriormente alla scadenza del termini per il
deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
al sensi del nuovo testo dell’art. 190 cod. proc. civ., e tanto
non venga dichiarato, né notificato, dal procuratore della parte
cui esso si riferisce a norma dell’art. 300 cod. proc. civ., il
giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e
contro il soggetto effettivamente legittimato, desumendosi

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vittoriosa), deve essere rivolto agli eredi, indipendentemente sia

Ric.n.1225/08 rg.
dall’art. 328 cod. proc. civ. la volontà del legislatore di
adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute
nelle posizioni delle parti, sia al fini della notifica della
sentenza che dell’impugnazione, con piena parificazione, a tali
effetti, tra l’evento verificatosi dopo la sentenza e quello

né notificato”

(in termini: Cass. 13.5.11 n.10649; 29.8.11

n.17692).
E’ dunque errato sostenere, come fa la parte ricorrente, che
l’appello andasse qui comunque notificato al procuratore
costituito della USL 26 Siracusa sol perché la soppressione di
questa non era stata dichiarata, a fini interruttivi, nel giudizio
di primo grado; atteso che dal suddetto orientamento si evince
come quest’ultima circostanza non determini di per sé alcuna
stabilizzazione della posizione giuridica e processuale della
parte colpita dall’evento, né alcuna ultrattività in sede di
gravame della procura a suo tempo conferita al difensore dal
soggetto ormai estinto.
Va anzi qui aggiunto come tale conclusione – una volta
affermata con riguardo alla morte (non dichiarata) della persona
fisica ed alla conseguente legittimazione degli eredi – debba alla
stessa maniera valere con riguardo all’estinzione di un ente
pubblico; anzi a fortiori,

essendo in tal caso ancor più agevole

per la parte impugnante accertare immediatamente ed esattamente
tanto l’evento estintivo in sé quanto l’identità e la reperibilità
dell’ente succeduto.

8

intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato

Ric.n.1225/08 rg.
1.3

La censura dell’INAIL è invece fondata nella parte in cui

confuta l’affermazione con la quale la corte territoriale ha
ravvisato la nullità dell’appello (ed il conseguente passaggio in
giudicato,

in parte qua,

della sentenza di primo grado) perché

proposto nei confronti della USL 26 Siracusa nonostante la sua

di ogni sua soggettività e legittimazione sostanziale e
processuale in ordine al rapporto dedotto in giudizio.
Sul punto, argomenta la Corte di Appello (pag.7):

“va altresì

rilevato come a seguito del decreto legislativo 30 dicembre 92
n.502 col quale è stata disposta la soppressione delle vecchie
USL, seguita dalla legge 23 dicembre 94 n.724 e dalla legge 28
dicembre 95 n.549, sia intervenuta l’estinzione dell’appellata USL
26 Siracusa, non dichiarata dal procuratore costituito per tutta
la durata del giudizio di primo grado. Da ciò consegue la nullità
sia della notifica dell’atto di appello proposto dall’Inail in
data 5 dicembre 2001 nel confronti della ormai estinta USL 26
Siracusa, sia della notifica dell’atto di riassunzione in data 15
marzo 2002, effettuata sempre nel confronti di un soggetto ormai
estinto. Tale nullità non risulta sanata. E’ vero infatti che, pur
in assenza di qualunque iniziativa degli appellanti, con la
comparsa depositata in data 5 novembre 2002 sia spontaneamente
intervenuto in giudizio il successore della disciolta USL
rappresentato dall’Assessorato Regionale alla Sanità – Gestione
Liquidatoria della USL 26 Siracusa. Tuttavia osserva la corte come
alla data di detto intervento spontaneo (5 novembre 2002) la
9

pregressa soppressione ex lege e, pertanto, la radicale estinzione

Ric.n.1225/08 rg.
sentenza impugnata fosse già divenuta definitiva. (_). Osserva
peraltro la corte come le parti costituite non hanno ritenuto di
avvalersi dello spontaneo intervento in giudizio dell’Assessorato
Regionale alla Sanità – Gestione Liquidatoria della USL 26
Siracusa e non hanno ritenuto di formulare alcuna domanda nei

fino alla precisazione delle conclusioni nelle domande proposte
nei confronti dell’ ormai estinta USL 26 Siracusa (_)”.
Diversamente da quanto così opinato, va qui osservato come
l’estinzione ex lege della USL non abbia determinato l’estinzione
di ogni sua soggettività e legittimazione nella definizione dei
rapporti pregressi, permanendo queste ultime in capo alla gestione
liquidatoria.
Si è affermato che:

“a norma dell’art. 6 legge n. 724 del 1994

(prevedente che in nessun caso le regioni possono far gravare
sulle costituite aziende unità sanitarie locali i debiti già
facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali), si è
realizzata una successione “ex lege” della regione nei rapporti
obbligatori già di pertinenza delle USL, attraverso la creazione
di apposite gestioni stralcio, fruenti della soggettività
dell’ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e
rappresentate dal direttore generale delle costituite AUSL, che,
in veste di commissario liquidatore, agisce nell’interesse della
regione; ne consegue che, ove la successione intervenga in corso
di causa, la legittimazione processuale attiva e passiva e, in
particolare, la legittimazione ad impugnare la sentenza resa nel
10

confronti di tale soggetto. In particolare, l’Inail ha insistito

Ric.n.1225/08 rg.
confronti di una USL, spetta non già alla AUSL subentrante, bensì
alla USL soppressa (la cui soggettività continua nella gestione
stralcio per tutta la fase liquidatoria), ovvero alla regione, in
ipotesi di intervento o chiamata in causa di essa nella sua
qualità di successore a titolo particolare”

(Cass. n. 7529 del

31.3.10).
In materia si è poi più di recente addivenuti alla pronuncia di
cui in SSUU n.10135 del 20/06/2012, secondo cui:

“dopo gli arresti

della Corte Costituzionale (sent. 89/2000; 82/1998; 430/1997;
416/1995) e le numerose decisioni di queste Sezioni Unite (sent.
23022 e 14336/2005; 4647/2002; 1437/2000; 102/1999; 12712/1998;
1989/1997) che hanno ricostruito il riordinamento legislativo
operato nella materia sanitaria dal D.Lgs. n. 502 del 1992
attraverso la soppressione delle USL, e l’istituzione delle
Aziende unità sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali
della Regione la legittimazione sostanziale e processuale
concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle
soppresse USL spetta, anzitutto, alle stesse Regioni; e spetta
altresì all’organo di rappresentanza della gestione stralcio, che
prolunga la soggettività dell’ente soppresso durante la fase
liquidatoria: a nulla rilevando il cumulo delle legittimazioni che
così si verifica in capo a diversi organi dello stesso ente
successore, il quale risponde soltanto a criteri amministrativo contabili, intesi ad assicurare la distinzione, scopo della

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12/04/2005; in termini: Cass. n.1532 del 26.1.10; n.7802 del

Ric.n.1225/08 rg.
riforma, delle passività già gravanti sugli enti soppressi
rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori”.
Le SSUU hanno dunque ritenuto che

“la legittimazione

sostanziale (e processuale) concernente i rapporti creditori e
debitori conseguenti alla soppressione delle USL spetti comunque

– che prolungano la soggettività degli enti soppressi durante la
fase liquidatoria – almeno fino a quando le stesse non siano
definitivamente e formalmente chiuse con apposito provvedimento.
Non senza ribadire quanto già evidenziato nella decisione
4647/2002, che tale ultima legittimazione risponde soltanto a
criteri amministrativo contabili, intesi ad assicurare la
distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi
rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori;
sicché anche sotto questo profilo non ne è predicabile il
carattere esclusivo”.
In tale contesto – non inficiato dalla legislazione regionale,
avendo le stesse SSUU affermato come anche quest’ultima debba
essere interpretata, in senso costituzionalmente orientato e
secondo i medesimi criteri ricostruttivi applicati alla disciplina
nazionale, nel senso della perdurante legittimazione liquidatoria
delle soppresse USL in concorso con quella delle Regioni – deve in
definitiva affermarsi che:

a.

la soppressione della USL 26

Siracusa non ne ha determinato l’estinzione della soggettività per
i rapporti pregressi, la quale (non viene trasferita alla
neocostituita ASL, ma) permane in capo alla gestione liquidatoria

12

alle Regioni; nonché in alternativa (anche) alle gestioni stralcio

Ric.n.1225/08 rg.
attuata dalla Regione;

b)

nel caso di specie, la proposizione

dell’appello nei confronti della USL 26 Siracusa appare dunque
corretta in quanto riferibile, secondo i suddetti parametri
interpretativi, proprio alla gestione liquidatoria; e ciò ha
impedito di per sé, contrariamente a quanto affermato dalla Corte
di Appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo
grado.
A tali considerazioni va poi aggiunto che nel caso di specie il
giudizio di appello – validamente instaurato, come detto, nei
confronti della USL 26 Siracusa con modalità tali da impedire il
passaggio in giudicato della sentenza appellata – aveva
registrato l’intervento dell’Assessorato Regionale alla Sanità Gestione Liquidatoria della USL 26 Siracusa, in quanto succeduto
alla originaria USL 26 Siracusa soppressa in forza di un fenomeno
successorio che – per le già esposte considerazioni – deve
qualificarsi a titolo particolare e non universale, con
conseguente applicabilità dell’articolo 111 cpc.. Ed è proprio
sulla base di tale corretto presupposto che la gestione
liquidatoria così costituitasi in giudizio ritenne di non eccepire
alcunchè in ordine alla rituale radicazione, nei confronti della
USL 26 Siracusa, dell’appello; di cui si limitò a chiedere il
rigetto per ragioni di merito.
Ne segue l’accoglimento del ricorso nei termini suddetti, con
conseguente cassazione della sentenza di appello e rinvio, anche
per le spese, alla corte di appello di Catania in diversa
composizione.

13

Ric.n.1225/08 rg.
Pqm
Cagilm r

accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,
alla corte di appello di Catania in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile

in data 15 genn io 2014.

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