Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5636 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5636 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

Cron

5636
.

SENTENZA
Rep.

sul ricorso 24136-2009 proposto da:
Ud. 10/12/2013

1010

RAFFAELE

I0IRFL77M20F839E,

elettivamente
PU

domiciliato in ROMA, V.TIBURTINA 612, presso lo
studio dell’avvocato PASSANTE ARIANNA, rappresentato
e difeso dall’avvocato RICCIUTO NICOLA giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2013
contro

2374

REGIONE CAMPANIA 80011990639, in persona del suo

legale rappresentante Presidente p.t. della Giunta
Regionale

ANTONIO

SASSOLINO,

1

elettivamente

Data pubblicazione: 12/03/2014

domiciliata in ROMA, VIA POLI 9, presso l’UFFICIO
RAPPR.ZA REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa
dall’avvocato GRANDE CORRADO giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

ASSICURAZIONI SPA ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 3043/2008 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/09/2008 R.G.N.
3209/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL/40 NAPOLI , REALE MUTUA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

A. ANTEFATTO.
In seguito ad incidente stradale avvenuto il giorno 11 giugno
1994 in Napoli, il giovane Ioio Raffaele diciassettenne, era
ricoverato presso il pronto soccorso dello Ospedale Cardarelli

frattura scomposta della falange prossimale del quinto dito
della mano destra. Una volta dimesso e dopo alcune visite di
controllo il giovane era sottoposto ad un secondo intervento che
non produceva miglioramenti funzionali, per cui residuavano
postumi permanenti al mignolo, che si modellava ad asola con
compromissione della funzionalità e della forza prensile della
mano.
1.Con citazione del 17 -21 gennaio 2002 lo Ioio Raffaele,
conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli la Regione Campania e
la Gestione liquidatoria della ex ULS 40 per sentire dichiarare
la loro responsabilità contrattuale od extra contrattuale in via
alternativa o solidale o proporzionale, per le incongrue cure
con esiti invalidanti, con conseguente condanna al ristoro dei
danni, quantificati in EURO 103.291,40 oltre interessi e
svalutazione dal dì dello evento al soddisfo.
Si costituivano la Gestione Liquidatoria ex USL 40,che resisteva
alla domanda e chiamava in garanzia la Reale Mutua assicurazioni
spa, quindi si costituivano la Regione CAMPANIA e la
assicuratrice che resistevano alle domande.

3

di Napoli, dove era sottoposto ad intervento chirurgico per la

La lite era istruita con prove orali, documentali e consulenza
medico legale.
2.11 TRIBUNALE DI NAPOLI, con sentenza n. 3375 del 24 marzo
2005, accoglieva per quanto di ragione la domanda dello Ioio nei
confronti della Gestione liquidatoria della ex USL 40 e la

risarcimento della minor somma di Euro 21.616,90 oltre
interessi al tasso medio annuo del 5% sulla predetta somma dal
giugno 1994 al soddisfo, ed al pagamento delle spese mediche
documentate per euro 28,41, rigettava la domanda proposta dallo
Ioio nei confronti della Regione, condannava la società REALE a
rivalere la Gestione liquidatoria della ex USL 40, e condannava
la Gestione liquidatoria alle spese del grado, nella misura di
DUE TERZI, in favore dello attore e del procuratore dettosi
antistatario, ma le compensava tra la detta gestione e l’attore
per un terzo.
COMPENSAVA LE SPESE del grado tra le altre parti processuali.
Il tribunale preliminarmente aveva rigettato la eccezione di
carenza della legittimazione passiva sollevata dalla Regione
Campania, sul rilievo che la questione concerneva la esistenza
della titolarità passiva dello ente e riguardava quindi il
merito della controversia. Quindi applicava lo art. 13 della
legge regionale 26 luglio 2002 n.15,che attribuiva alle Gestioni
liquidatorie la soggettività giuridica e la gestione debitoria
assumendo direttamente ogni iniziativa e veste processuale.
PERTANTO il tribunale riteneva retroattiva la disposizione del

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condannava, a titolo di responsabilità contrattuale, al

citato art.13

e conseguentemente escludeva dalla condanna la

Regione convenuta.
3.CONTRO la decisione hanno proposto appello principale lo Ioio
deducendo tre motivi di censura, in punto di accertamento della
titolarità passiva della Regione di cui chiedeva la condanna

liquidazione delle voci di anno, ed in ordine alla ridotta
liquidazione delle spese diritti ed onorari del giudizio. SI
CONCLUDEVA per la condanna della Regione e della Gestione
liquidatoria in via alternativa o in solido, al ristoro dei
danni secondo criteri di equità circostanziata, con la vittoria
delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore
antistatario.
Hanno resistito le controparti, la Regione chiedendo il rigetto
dello appello, la Gestione liquidatoria sostenendo invece il
difetto di legittimazione passiva e comunque il rigetto della
impugnazione, la assicuratrice Reale Mutua di assicurazioni spa
ha proposto appello incidentale, sostenendo la legittimazione
esclusiva della Regione con il rigetto delle domande proposte
nei confronti della Gestione Liquidatoria e quindi anche della
domanda di garanzia verso tale ente, con la condanna
dell’appellante principale o di chi di dovere al pagamento delle
spese del grado.
4.La CORTE DI APPELLO DI Napoli con sentenza n. 3043 del 2
settembre 2008 ha respinto entrambi i gravami ed ha compensato
tra le parti le spese del grado.

5

diretta al pagamento dei danni, in punto di riduttiva

.Per quanto attiene alla legittimazione della Regione e della
Gestione liquidatoria, la Corte di appello, pur citando
giurisprudenza favorevole alle tesi del tribunale, ignora la
decisione compositiva delle SU civili del 15 novembre 2005
n.23022, che attiene a fattispecie analoga a quella ora in

di cui allo art.13 della legge regionale campana del 26 luglio
2002 n.15, sicchè occorre far capo alla situazione considerata
nell’atto introduttivo del giudizio che è stato notificato il 17
gennaio 1994 anteriormente alla legge regionale, ed alla stessa
legge regionale n.22 del 1996 che prevedeva la legittimazione
esclusiva a stare in giudizio dei commissari liquidatori delle
Unità sanitarie locali.
5.Contro la decisione di appello ha proposto ricorso MIO
RAFFAELE, affidato a tre motivi illustrati da memoria. RESISTE
la Regione CAMPANIA, non resistono la GESTIONE liquidatoria
della USL 40 e la società Reale Mutua assicurazioni, pur
ritualmente citate il 29 ottobre 2009.
In data

26 novembre 2013

l r avv.NICOLA RIZZUTO

ha depositato

procura speciale notarile in sostituzione dell’avv.GIUSEPPE
MAZZUCCHIELLO che ha rinunciato al mandato. Il nuovo difensore
ha preso atto della udienza fissata per il nuovo dibattimento
alla data del 10 dicembre 2013.
MOTIVI DELLA DECISIONE.

6. SINTESI DEI MOTIVI. Il ricorso si articola in tre complessi
motivi ciascuno dei quali include quesiti, per chiarezza

6

esame, considerando espressamente come non retroattiva la norma

espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed a seguire la
valutazione in sede di legittimità.
Un primo motivo a ff.31 e ss concerne la tesi della
legittimazione e titolarità passiva della Regione Campania, e
viene sviluppato nei punti:

del giusto processo e sulla effettività del diritto della
difesa-art.111, 24 Cost.art.99 c.p.c.- sulla organizzazione
della PA, art.97 Cost.; sui rapporti tra legislazione statale e
regionale, art.117 Cost., sulla legittimazione e titolarità del
rapporto, art.75,81,100,111 c.p.c.; sulla interpretazione di
legge, sulla gerarchia delle fonti sulla pronuncia secondo
diritto -art.112,113 c.p.c. art.1 e 12 disp. Prel. c.c.; nonché
sul riordino della disciplina in materia sanitaria -sulla base
delle legge 491 del 1992, del decreto legislativo n.592 del
1992, delle legge n. 724 del 1994 e n 549 del 1995.IL QUESITO
VIENE FORMULATO IN ESTESO A FF 49 e 50 e sostiene la tesi della
seriale sequela di errores in iudicando, anche in violazione dei
precetti costituzionali sopraindicati, e si assume che la giusta
interpretazione si trova nelle sentenze gemelle delle SEZIONI
UNITE CIVILI 23022 e 23023 DEL 2005, con la conseguenza che la
Corte di appello avrebbe dovuto accogliere anche nei confronti
della Regione Campania la domanda dello Ioio per il risarcimento
dei danni patiti a causa della incongrua condotta medica posta
in essere nel periodo giugno agosto 1994 dai sanitari
dell’OSPEDALE Cardarelli di Napoli, facente parte della Usl 40.

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1.a.dove si deduce violazione e falsa applicazione dei principi

1.b.

Insufficiente ed illogica motivazione su un fatto

controverso e decisivo del giudizio ai sensi dello art.360 n.5
c.p.c. in ordine alla legittimazione e titolarità sostanziale e
processuale della Regione Campania. Il quesito a ff 52 è nel
senso della contraddittorietà della motivazione, allorché la

del debito solo dopo la liquidazione a carico della predetta
unità per il tramite del Commissario liquidatore, che tuttavia
ha dedotto in sede esecutiva di non disporre di fondi.
UN SECONDO MOTIVO

riguarda le voci relative al quantum

debeatur, con riferimento alla utilizzazione delle tabelle
milanesi e si articola nei seguenti punti:
II.A.

Omessa

o

in

subordine

insufficiente

motivazione

relativamente al mancato riconoscimento della omessa
liquidazione alla attualità del danno non patrimoniale da parte
del giudice di primo grado.
Il quesito a ff 57 sostiene che la Corte di appello avrebbe
apoditticamente condiviso il valore del punto tabellare
utilizzato dal primo giudice applicando le tabelle milanesi
aggiornate al gennaio 2004 mentre il valore punto al tempo della
decisione doveva aggiornarsi al marzo 2005 con una differenza in
aumento di circa 35 euro a punto, come dimostrato a ff.57 in
parte argomentativa.
II.B. ERROR IURIS in relazione alla violazione del principio del
ristoro integrale del debito di valore anche in grado di

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Corte sostiene che la Regione assumerà la diretta responsabilità

appello,

persistendo

lo

inadempimento

della

gestione

liquidatoria della ex USL 40.
IL RELATIVO

QUESITO a ff 59 concerne il principio di diritto

come affermato da consolidata giurisprudenza in tema di
liquidazione del debito di valore da liquidare alla attualità

compensativi.
II.C. ERROR IURIS della Corte di appello e radicale vizio della
motivazione relativamente alla carente personalizzazione del
danno non patrimoniale di natura biologica permanente operata
dal giudice di prime cure e ribadita come congrua dalla corte di
appello.
Il relativo quesito a ff 65 censura la Corte di appello per
violazione del principio della integralità del risarcimento,
della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, del
ricorso alla equità circostanziata e della valutazione delle
prove. SI AGGIUNGE A FF 66 un secondo quesito sotto il profilo
del vizio della motivazione, nel punto in cui la Corte di
appello dichiara di aver condiviso le conclusioni del consulente
medico legale, ma senza indugiare negli elementi di valutazione
indicati dalla difesa.
II.D. ERROR IURIS

e vizio della motivazione della Corte di

appello relativamente alla omessa liquidazione alla attualità ed
alla carente personalizzazione del danno patrimoniale di natura
biologica temporanea operata dal giudice di prime cure.
IL MOTIVO contiene due quesiti:

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anche in grado di appello con rivalutazione ed interessi

un quesito a ff 68 svolge la tesi dell’error in iudicando sul
rilievo che il debito di valore deve essere liquidato anche in
appello alla attualità, e si dimostra a ff 68 che la conferma
dei valori considerati dal primo giudice determina una
riduzione del ristoro.

iudicando sul rilievo che il potere equitativo del giudice del
merito è sindacabile in sede di legittimità nel caso in cui il
ristoro sia simbolico e inadeguato.
II.E. ERROR IURIS e vizio della motivazione della Corte di
appello relativamente alla omessa valutazione alla attualità ed
alla carente personalizzazione del danno morale operata dal
giudice di prime cure e ribadita dalla Corte di appello.
I QUESITI vengono formulati ai ff 72 in duplice forma
propositiva: da un lato si sostiene il noto principio della
liquidazione del debito di valore in appello, alla attualità, se
persiste lo inadempimento del debitore; d’altro lato si sostiene
la sindacabilità in sede di legittimità di un esercizio iniquo
del potere equitativo, in maniera simbolica o inadeguata alla
dedotta e circostanziata gravità del danno.
UN TERZO QUESITO A FF 73 ATTIENE AL VIZIO DELLA MOTIVAZIONE
apparente e insufficiente sul punto. SI NOTA infatti che il
danno morale è stato liquidato nella misura di un decimo del
danno biologico.

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Un secondo quesito svolge a ff 69 la teso dell’error in

UN QUARTO QUESITO a ff 76 attiene alla conferma della
liquidazione del danno esistenziale, sul rilievo che le somme
andavano attualizzate in appello.
Un QUINTO QUESITO A FF 77 FORMULATO come error in iudicando
attiene alla ridotta liquidazione del danno esistenziale

aggiornate al gennaio 2004 e non al marzo 2005.
Un SESTO QUESITO A FF 78 CONCERNE LA MOTIVAZIONE SIMBOLICA E
APPARENTE SUL PUNTO DEL DANNO ESISTENZIALE.
Un terzo MOTIVO attiene alla liquidazione delle spese di primo
grado, che hanno condotto alla compensazione delle spese
processuali tra la vittima e l’ente di GESTIONE, SULLA BASE DEL
PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA INTRODUTTIVA, accolta per
euro 21.645,31 a fronte della maggior richiesta di euro
103,291,40.
IL MOTIVO si articola in varie censure:
III.A. Violazione ai sensi dell’art 360 n.3 c.p.c. dei principi
del giusto processo di cui allo art.111 Cost., e della
effettività del diritto della difesa ex art.24 Cost., nonché del
principio della soccombenza, art.91 e 92 c.p.c. ante la
novellazione di cui alla legge 263 del 2005.
IL QUESITO A FF. 84 E 85

sostiene che la parte lesa,

interamente vittoriosa non può essere condannata, neppure in
minima quota al pagamento delle spese del giudizio, come da
consolidata giurisprudenza di legittimità e cita Cass. SEZ.UNITE
20598 del 2008.

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liquidato in EURO 1500, applicando le tabelle milanesi

III.B. Violazione ai sensi dello art.360 n.3 c.p.c. dei principi
del giusto processo di cui all’art.111 sesto comma della
Costituzione e della effettività del diritto della difesa di cui
all’art.24 della Costituzione, nonché dei principi sulla
liquidazione delle spese processuali, della corrispondenza tra

previsti dalle tariffe professionali per i diritti ed onorari di
procuratore ed avvocato, a norma delle vigenti leggi e decreti
ministeriali, puntualmente citati.
IL QUESITO enunciato ai ff 89 e 90 sostiene che la diminuzione o
riduzione delle singole somme tariffarie, indicate nella nota
specifica prodotta dalla parte vittoriosa costituisce reiezione
di una vera e propria domanda ed esige adeguata ed analitica
motivazione.
Ai ff 87 e 89 sono riprodotti i calcoli da cui emergerebbe la
ridotta ed arbitraria riduzione delle voci richieste.
III.C. APODITTTICA, INSUFFICIENTE E ILLOGICA MOTIVAZIONE SU
FATTO CONTROVERSO E DECISIVO DEL GIUDIZIO IN ORDINE ALLA
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI.
Il quesito a ff 96 e 97 concerne il punto controverso relativo
alla compensazione per i due terzi delle spese processuali tra
lo Ioio e la Gestione liquidatoria ed al mancato rispetto dei
minimi inderogabili di cui alla tariffa professionale per le
incontestate voci dei diritti ed onorari indicati nella prodotta
analitica nota di spese. Si deduce la motivazione apodittica e
apparente della Corte di appello che conferma tale statuizione.

12

il chiesto e il pronunciato, e della inderogabilità dei minimi

NELLA MEMORIA ILLUSTRATIVA DEL 28 NOVEMBRE 2011 SI CONFERMANO
GLI ARGOMENTI già posti a sostegno dei motivi. Una seconda
memoria di aggiornamento giurisprudenziale è stata prodotta il
10 dicembre 2013.
LA REGIONE CAMPANIA costituita in persona del Presidente della

lo ufficio di rappresentanza della Regione Campania, ha chiesto
il rigetto del ricorso, deducendo in via preliminare la
inammissibilità del ricorso ai sensi dello art.366 bis c.p.c.
per la indebita frammentazione dei tre motivi di ricorso in una
pluralità di quesiti, che non possono essere ricondotti ad una
organica unità, non potendo la Corte, in funzione nomofilattica
integrare e correggere i motivi di diritto.
VALUTAZIONE IN DIRITTO DEI DEDOTTI MOTIVI
Ritiene la Corte che la eccepita inammissibilità del ricorso ai
sensi dello art.366 bis c.p.c. debba ritenersi non meritevole di
accoglimento avendo il ricorrente, per ogni profilo di censura
dato conto dei referenti normativi e dei vizi delle motivazione,
rendendo così possibile la valutazione della censura e del
relativo quesito.
Tanto premesso, il primo motivo del ricorso risulta fondato per
quanto di ragione, dovendosi attenere questa sezione al
precedente specifico rappresentato dalle Sezioni Unite del 15
novembre 2005 n.23022 e dalla sentenza gemella n.23023, che
considerano in fattispecie analoghe a quella oggi in esame, con

13

Giunta regionale, con domicilio eletto in Roma via Poli 9 presso

successivo orientamento conforme, come nella sentenza 26 marzo
2008 n. 7879.
Le sezioni unite nella parte motiva al paragrafo 3 hanno
precisato che la legge regionale del 2 settembre 1996 n.22 peraltro successiva allo evento lesivo che è del 1994- non

concorre con quella della Gestione liquidatoria in persona del
commissario liquidatore.
Hanno

poi

precisato,

dimostrando

la

erroneità

della

interpretazione data dalla Corte di appello, che ratione
temporis, la novellazione regionale di cui allo art.13 della
legge 26 luglio 2002 n.12, non ha efficacia retroattiva,
allorché attribuisce al direttori generali delle ASL la qualità
di commissari liquidatori attribuendo ad essi in via esclusiva
la legittimazione a stare in giudizio per la tutela dei diritti
degli interessati e delle rispettive gestioni liquidatorie.
PERTANTO,

essendo lo atto introduttivo costituito dalla

citazione del 17 gennaio 1994, non erano applicabili le leggi
regionali successive e non retroattive, e dunque resta valido lo
assunto del ricorrente, secondo cui la REGIONE CAMPANIA, prima
della entrata in vigore della legge regionale 2002 n.22, era
legittimata, anche in relazione alla propria veste di ente
titolare delle posizioni debitorie della ex Usl 40, ad essere
convenuta in giudizio insieme alla Gestione Liquidatoria, e
conseguentemente condannata, solidalmente con questa ultima al
risarcimento dei danni determinati dalla incongrua ed illecita

14

elimina la titolarità del lato passivo della regione, la quale

condotta dei sanitari del pronto soccorso e dei chirurghi della
Usi che eseguirono un intervento non secondo i buoni principi
dell’arte medica, provocando una lesione permanente e grave alla
mano destra del giovane diciassettenne RAFFAELE IOIO.
Il principio affermato dalle sezioni unite nel 2005 secondo cui

ascrivibile a responsabilità civile dedotta vuoi a titolo di
contatto sociale vuoi per responsabilità aquiliana dei medici
operanti in una struttura pubblica, non potendosi applicare
retroattivamente la legge regionale, restava fermo il principio
che soggetti debitori, in luogo delle disciolte Usi, devono
identificarsi sia nella REGIONE quale successore della
disciolta Usi, sia nella gestione liquidatoria, che non è organo
della Regione, disponendo di una propria soggettività giuridica
ed essendo deputata per legge al perseguimento della
liquidazione della Usi.
SIFFATTA

interpretazione,

costituzionalmente

orientata,

consente alla parte lesa di conservare il credito presente e
futuro nei confronti della Regione, allorché la gestione
liquidatoria abbia disposto la chiusura della liquidazione,
fatti salvi gli effetti della eventuale prescrizione.
Valgono inoltre a conferma i successivi arresti delle SU civile
nella sentenza 20 giugno 2012 n.10135 e la recente Cass. 13
marzo 2013 n.6208.
ACCOLTO IL

PRIMO MOTIVO, CON LE PRECISAZIONI DATE, DEVE

PROCEDERSI ALLO ESAME DEI MOTIVI DI MERITO.

15

nella fattispecie in esame che riguarda un fatto dannoso

Il secondo motivo di ricorso che si articola in tre distinte
censure, che deducono errores in iudicando e vizi della
motivazione per la sottovalutazione del danno biologico, che il
consulente tecnico di ufficio valuta in 9 punti, aggiungendone
altri 9 per la invalidità lavorativa da intendersi come

mancata attualizzazione del valore del punto base del danno, al
peo ■Ndaur.
tempo della decisione in appello, non avendo le parti conv%nuto
al pagamento del debito, deve essere accolto per quanto di
ragione.
LA CENSURA è fondata in ordine alla arbitraria riduzione del
danno biologico, che include per consolidata giurisprudenza di
questa Corte, la perdita della capacità lavorativa giuridica in
soggetto giovanissimo che perde l’uso della mano destra, e
pertanto la proposta valutativa del Consulente di ufficio andava
accolta ovvero disattesa ma con adeguata motivazione. PARIMENTI
è FONDATA LA CENSURA relativa al debito di valore, che seguita
ad essere una componente del debito da lesione, e deve essere
valutato all’attualità, mentre risulta evidente, dai calcoli
prodotti e dedotti, che vennero applicate tabelle milanesi non
attuali, con conseguente riduzione del risarcimento che, pur
equitativo deve tendere alla integralità come ristoro della
perdita reale e non altro, come ricordato dalle SU civili nelle
sentenze gemelle del novembre 2008 n.26972 nel punto 4.8 della
parte motiva.

16

generica, in relazione alla giovane età dello studente, e per la

ENTRO QUESTI LIMITI il motivo merita accoglimento. NON risulta
meritevole di accoglimento il motivo sub II D in relazione alla
liquidazione del danno da inabilità temporanea, essendo la
liquidazione congrua per la inattività sopportata dal giovane
studente.

inerenti alla liquidazione del danno morale, sub II E, che è
stato liquidato in automatico nella misura di l decimo del danno
biologico, malgrado la difesa avesse chiaramente e
circostanziatamene indicato lo aspetto relazionale della
sofferenza come vulnus recato alla sfera dell’essere oltre che
del sentire del danneggiato. VEDI in tal senso la recente Cass.
sez. III 8 GENNAIO 2013 N.194.
Inammissibile invece appare il ricorso in relazione alla ridotta
liquidazione del danno esistenziale, posto che i quesiti
relativi,non

evidenziano

le

ragioni

di

una

maggiore

considerazione valutativa o ulteriormente personalizzante.
RESTA ASSORBITO IL TERZO MOTIVO IN ORDINE ALLA RIDETERMINAZIONE
DELLE SPESE, POSTO CHE LA CASSAZIONE E’ CON RINVIO ALLA CORTE DI
APPELLO DI NAPOLI, IN DIVERSA COMPOSIZIONE.
La Corte dovrà attenersi ai principi di diritto inerenti alla
legittimazione passiva ed alla solidarietà tra le parti
convenute, ed alla garanzia prestata dallo assicuratore alla
GESTIONE LIQUIDATORIA, e dovrà rideterminare il danno biologico,
tenendo conto delle indicazioni del medico legale anche in

17

PARIMENTI MERITA ACCOGLIMENTO IL RICORSO in relazione ai motivi

ordine alla perdita della capacità lavorativa, e della corretta
valutazione del danno morale.
QUANTO ALLE SPESE da liquidare la Corte raccomanda il rispetto
dei minimi tabellari in relazione ai nuovi importi
rideterminati, ed il rispetto del principio della soccombenza,

risarcitorie, sia pure con qualche limite.
P.Q.M.

LA Corte accoglie per quanto di ragione il primo ed il secondo
motivo del ricorso principale, assorbito il terzo, cassa in
relazione e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa
composizione anche in ordine alle spese di questo giudizio di
cassazione.
ROMA 10 DICEMBRE 2013

essendo la parte lesa vittoriosa quanto alle pretese

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