Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5635 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5635 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso 5819-2008 proposto da:
COMUNE LIVORNO 00104330493, in persona del Sindaco
pro-tempore Dott. ALESSANDRO COSIMI, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,
presso lo studio legale GREZ e Associati,
rappresentato e difeso dall’avvocato MACCHIA PAOLO
2013

giusta delega in atti;
– ricorrente –

1918

contro

D’ARRIGO LETTERIA DRRLTR61H45E715D,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR 211, presso lo studio

1

Data pubblicazione: 12/03/2014

dell’avvocato CAPECCI FRANCESCO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DE PASQUALE GUIDO
giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

PIETRO

LSTPTR46H19E038H,

TOZZI

SERGIO

TZZSRG49D20C174K, MORELLI ENRICO MRLNRC57E16E625L,
LAZZARA GIUSEPPE LZZGPP60B10A896G;
– intimati –

sul ricorso 10585-2008 proposto da:
TOZZI

SERGIO

TZZSRG49D20C174K,

LOSETO

PIETRO

LSTPTR46H19E038H, MORELLI ENRICO MRLNRC57E16E625L,
LAZZARA GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato
GIUFFRIDA ROBERTO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CIONI RICCARDO giusta delega
in atti;
– ricorrenti contro

COMUNE LIVORNO 00104330493;
– intimato avverso la sentenza n. 1422/2007 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/11/2007 R.G.N.
2376/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/10/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO

LOSETO

TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato PAOLO MACCHIA;
udito l’Avvocato VINCENZO RIBET per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso

per il rigetto di entrambi i ricorsi.

3

I FATTI

Nel novembre del 1991 Enrico Morelli, Sergio Tozzi, Pietro
Loseto e Giuseppe Lazzara convennero in giudizio, dinanzi al
tribunale di Livorno, l’omonimo comune, chiedendone la condanna
al risarcimento dei danni subiti dalle rispettive abitazioni in

occasione di un forte temporale abbattutosi sulla zona nel
settembre del 1989.
Il giudice di primo grado accolse in parte la domanda,
condannando il Comune al pagamento del 50% dei danni lamentati
dagli attori a titolo di colpa concorrente.
La corte di appello di Firenze, investita dei gravami,
principale e incidentale,

hinc et inde

nell’an, riducendo peraltro il

proposti, li rigettò

quantum dovuto dal Comune agli

appellati, con sentenza depositata il 12 novembre 2007.
Per la cassazione di questa pronuncia hanno rispettivamente
proposto ricorso, principale e incidentale, il Comune di Livorno
e i danneggiati.
L’ente territoriale ha illustrato il gravame con memoria.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti.
Il

ricorso

principale

è

fondato,

quello

incidentale

inammissibile.
IL RICORSO PRINCIPALE
Con il primo motivo,

si denuncia violazione e falsa applicazione

di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. (in particolare, DPR

4

conseguenza dello straripamento di due corsi d’acqua in

616/77, RD 523/1904, testo unico delle disposizioni di legge
intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie ).
La censura è corredata dal seguente quesito di diritto
(formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile
ratione temporis, nel vigore del D.lgs. 40/2006):

e in base alle norme di cui al RD 523/1904 e al DPR 616/77
spettava alla regione (Toscana) e non al comune (di Livorno)
provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità
dell’alveo e dei bacini imbriferi del corsi d’acqua del tipo di
quelli da cui: è scaturito l’evento dannoso?
Con il secondo motivo,

si denuncia omessa motivazione circa un

fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5
c.p.c..
Le censure, intimamente connesse sul piano logico-giuridico,
sono meritevoli di accoglimento.
Questa Corte regolatrice, difatti, con sentenza 18653 del 2013,
chiamata a pronunciarsi in una vicenda del tutto analoga a
quella che oggi occupa il collegio – che aveva visto il comune
di Livorno assolto da ogni responsabilità risarcitoria dalla
stessa Corte fiorentina – ha confermato tale pronuncia ritenendo
corrette e condivisibili le ragioni per le quali il giudice
territoriale aveva ritenuto impredicabile qualsivoglia profilo
di responsabilità del comune di Livorno, e configurabile,
invece, una condotta colpevole della Provincia.

5

vero è che, all’epoca del verificarsi dell’evento di cui è causa

Non resta a questa Corte che uniformarsi a tale, condivisibile
giudicato.
L’accoglimento del ricorso principale rende
inammissibile quello incidentale,
chiedendone una

ipso facto

volto a contestare

reformatio in pejus,

sulla premessa della

decisione oggi impugnata.
Le spese dell’intero giudizio possono – per motivi di equità
scaturenti dalla complessità delle questioni e dal controverso
esito dei giudizi di merito – essere interamente compensate.
P.Q.M.

La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, accoglie il ricorso
principale,

dichiara inammissibile quello incidentale e,

decidendo nel merito, rigetta la domanda risarcitoria. Spese
dell’intero giudizio compensate
Così deciso in Roma, li 16.10.2013

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

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