Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5635 del 08/03/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 5635 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: GIANNITI PASQUALE

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17974-2015 proposto da:
PIGATO ANGELINA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA

FILIPPO

CORRIDONI

23,

presso

lo

studio

dell’avvocato ERMANNO PRASTARO, rappresentata e
difesa dall’avvocato ALBERTO MASCOTTO giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente contro

GENERALI ITALIA SPA ;
– intimata –

avverso la sentenza n. 20/2015 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 05/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

1

Data pubblicazione: 08/03/2018

consiglio del

dal Consigliere

14/12/2017

Dott.

PASQUALE GIANNITI;

2

RILEVATO CHE

1.Pigato Angelina conveniva in giudizio avanti il Tribunale di
Vicenza, sez.dist.di Schio, la Assicurazioni Generali spa, quale
impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le
vittime della strada, al fine di ottenere il risarcimento dei danni
subiti a seguito del sinistro in cui rimaneva coinvolta in data

trovava sul suo velocipede, tenendo la destra e avendo come
direzione Thiene, era stata vestita da un autocarro non identificato
riportando gravi lesioni.

2.La compagnia convenuta si costituiva chiedendo il rigetto
della domanda, negando la sussistenza della prova di alcun
contatto tra la bicicletta e l’autocarro e rilevando che la Pigato
viaggiava in direzione Malo, ossia contromano, e in una situazione
di equilibrio precario per la presenza di borse ingombranti al
manubrio.

3.11 Tribunale di Vicenza, sez dist di Schio con sentenza non
definitiva n.261/09, ritenuta l’esclusiva responsabilità dell’autocarro
rimasto ignoto, dichiarava la Assicurazioni Generali spa, nella veste
di cui sopra, tenuta a risarcire il danno derivato dal sinistro, in
favore di Pigato Angelina, e disponeva con separata ordinanza la
rimessione della causa sul ruolo per la quantificazione dello stesso.
Avverso detta sentenza non definitiva presentava appello la
Generali spa, quale impresa designata per il Fondo di Garanzia
Vittime della strada, chiedendo, in via istruttoria, la dichiarazione
della nullità della ctu dinamica; nel merito, il rigetto della domanda
risarcitoria o, in subordine, l’accertamento di un concorso di colpa
della Pigato nella misura del 70% o, in ogni caso, non inferiore al
50%.

3

10/2/1996 in Molina di Malo, via Colleoni, allorché, mentre si

Si costituiva Pigato Angelina chiedendo il rigetto dell’appello e
la conferma dell’impugnata sentenza.

4.Lo stesso Tribunale di Vicenza, sez dist di Schio, con
successiva sentenza definitiva n.252/11, condannava la
Assicurazioni Generali spa, nella veste di cui sopra, al pagamento,
in favore di Pigato Angelina, della complessiva somma di

l’importo massimale di €374.685, 35, tenuto conto della somma di
£.100.000 già riconosciuta quale provvisionale con ordinanza
istruttoria del 2.9.2000, e con l’aggravio delle spese processuali
dell’attrice.
Avverso detta sentenza definitiva presentava appello la
Generali spa, quale impresa designata per il Fondo di Garanzia
Vittime della strada, chiedendo, in via preliminare, la riunione della
causa a quella pendente avanti la Corte e relativa all’impugnazione
della sentenza non definitiva; nel merito, il rigetto della domanda
risarcitoria o, in subordine, l’accertamento di un concorso di colpa
della Pigato nella misura del 70% o, in ogni caso, non inferiore al
50%; contestava, infine, la quantificazione del danno e di alcune
voci specifiche.
Si costituiva la Pigato, chiedendo anch’essa, in via
preliminare, la riunione della causa a quella pendente avanti la
Corte e relativa all’impugnazione della sentenza non definitiva; nel
merito, il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata
sentenza.

5.La Corte di appello, disposta la riunione delle due cause,
– in accoglimento del sesto motivo dell’appello proposto da
Assicurazioni Generali spa avverso la sentenza non definitiva previo rigetto degli altri 5 motivi – dichiarava che il sinistro per cui
era processo si era verificato per colpa concorrente del mezzo
sconosciuto e della Pigato nella misura del 50% e dichiarava la
4

€.734.073, 53, con limitazione della responsabilità del Fondo per

compagnia assicuratrice, quale impresa designata alla gestione del
fondo di garanzia per le vittime della strada,./a risarcire a Pigato
Angelina la metà del danno subito;
– in accoglimento del primo motivo dell’appello proposto dalla
stessa compagnia avverso la sentenza definitiva – previo
assorbimento del secondo e rigetto del terzo, quarto e quinto
motivo – riduceva il danno biologico subito dalla Pigato dalla misura

6.Avverso la sentenza della Corte territoriale proponeva
ricorso la Pigato, articolando tre motivi di ricorso: il primo in
relazione alla responsabilità nella causazione del sinistro; il secondo
in relazione alla quantificazione del danno biologico ed il terzo in
relazione alla disposta regolamentazione delle spese processuali.

7. In vista dell’odierna udienza camerale, veniva depositata
memoria da parte della ricorrente, che richiedeva la remissione
della causa alla pubblica udienza.

CONSIDERATO CHE

La Corte territoriale, in punto di dinamica del sinistro, nel
ritenere provato l’impatto dell’autoarticolato con il velocipide, ha
ritenuto provata la condotta colposa del conducente
dell’autoarticolato (p. 8), ma ha ritenuto non provata la correttezza
della condotta della ciclista (p. 11), odierna ricorrente, e, essendo
incerta la complessiva dinamica del sinistro, ha attribuito a
ciascuna parte la responsabilità nella causazione del sinistro nella
misura del 50%, in applicazione della presunzione di cui all’art.
2054 comma 2 c.c.
Nel primo motivo la ricorrente censura la sentenza
impugnata, in relazione all’art. 360 n. 3 e numero 5 c.p.c., nella
parte in cui la Corte territoriale, riformando la sentenza parziale
5

del 90% (riconosciuta in primo grado) alla misura del 70%.

emessa dal Tribunale di Vicenza, ha erroneamente applicato la
presunzione dell’art. 2054 comma 2 c.c. e, per l’effetto, ha
attribuito la responsabilità nella causazione del sinistro al 50% a
ciascuna parte.
La ricorrente deduce che la Corte territoriale è incorsa nei vizi
denunciati nella parte in cui (p. 11) ha ritenuto accertato, da un
lato, che “il mezzo pesante aveva urtato il velocipide”, cagionando

2054 comma 2 c.c., ha affermato la sua responsabilità concorsuale
nella misura del 50%, non essendo risultata provata la correttezza
della sua condotta di guida.
La censura difensiva sottende la questione di diritto
concernente la corretta interpretazione dell’art. 2054 comma 2 c.c..
In particolare, si tratta di rispondere al quesito se – nell’ipotesi in
cui sia stata accertata in concreto la condotta colposa del
conducente di uno dei veicoli antagonisti, mentre sia rimasta non
accertata la condotta di guida del conducente dell’altro veicolo,
coinvolto nel sinistro – operi o no la richiamata presunzione.
Trattasi di questione, che il Collegio reputa di rilevanza
nomofilattica e, pertanto, rinvia il procedimento a pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia il procedimento a nuovo ruolo in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 14
dicembre 2017.
Il

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Vivaldi

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la sua caduta; e dall’altro, applicando la presunzione di cui all’art.

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