Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5635 del 02/03/2021
Cassazione civile sez. lav., 02/03/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 02/03/2021), n.5635
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24090/2017 proposto da:
KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato LUCA PELLICELLI, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
V.M., T.C., S.D.,
Z.E., G.M.R., O.P., tutte elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA LAZIO, 14, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE LAGOTETA, rappresentate e difese dall’avvocato GIOVANNI
ANANIA;
– controricorrenti –
contro
CONVITTO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 243/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 18/04/2017 R.G.N. 455/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/09/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE.
Fatto
PREMESSO
che con sentenza n. 243/2017, pubblicata il 18 aprile 2017, la Corte di appello di Torino ha respinto il gravame di KCS Caregiver Cooperativa Sociale avverso la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della stessa sede aveva accolto la domanda di V.M. e altre operatrici socio-sanitarie diretta a ottenere, in relazione alla qualifica posseduta e alle mansioni svolte, l’inquadramento nel superiore livello C2 del CCNL di settore, con la condanna della Cooperativa al pagamento delle somme conseguenti;
– che nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione KCS con tre motivi, cui hanno resistito le lavoratrici con controricorso.
Diritto
RILEVATO
che la ricorrente KCS Caregiver Cooperativa Sociale ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, chiedendo l’estinzione del processo;
– che le controricorrenti hanno aderito alla rinuncia per il tramite del loro difensore munito di procura speciale;
– che, pertanto, sussistono le condizioni per farsi luogo alla richiesta declaratoria;
– che, stante l’intervenuta adesione delle controparti, non deve pronunciarsi condanna alle spese del giudizio (art. 391 c.p.c., u.c.).
P.Q.M.
la Corte dichiara il giudizio estinto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021