Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5635 del 02/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2020, (ud. 07/10/2019, dep. 02/03/2020), n.5635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12102-2013 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 72, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 609/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 22/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella la pubblica udienza del

07/10/2019 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE;

udito il P.M. persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato BACHETTI che ha chiesto il

ricetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 30.5.2009 l’Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Salerno, notificava al signor P.C. l’avviso di accertamento con cui rettificava in aumento le rendite derivanti da dichiarazione DOCFA in ordine a due immobili siti nel Comune di (OMISSIS).

Avverso tale accertamento il contribuente proponeva tempestivo ricorso deducendone l’illegittimità per difetto di motivazione e per avere l’Ufficio palesemente sovrastimato le rendite attraverso una rettifica effettuata solo “a tavolino”. Inoltre evidenziava la sussistenza di un litisconsorzio necessario con la sorella P.R. in quanto comproprietaria al 50% delle unità immobiliari oggetto dell’accertamento. L’Agenzia del Territorio nel costituirsi in giudizio confermava il proprio operato.

La CTP di Napoli con sentenza in data 26.4.2010 rigettava il ricorso ritenendo che l’Ufficio aveva proceduto ad una stima diretta delle unità immobiliari in questione e che non risultava operata alcuna sperequazione con riferimento ad analoghe rendite per unità similari.

Il contribuente proponeva appello avverso detta pronuncia deducendo in via preliminare la questione del litisconsorzio necessario nei riguardi della sorella.

All’udienza del 26.4.2012 la CTR della Campania, Sez. Salerno, dichiarava inammissibile l’appello in quanto a suo dire proposto oltre il termine semestrale applicabile alla fattispecie ratione temporis.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per revocazione il contribuente il quale deduceva, in sede rescindente, il palese errore materiale commesso dalla CTR ed in sede rescissoria chiedeva di decidere nel merito il ricorso in appello.

Con sentenza in data 22.11.2012 la CTR della Campania accoglieva il ricorso nella parte rescindente rigettandolo tuttavia nel merito.

Avverso detta pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi cui resisteva la controparte con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, e dell’art. 102 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata è viziata stante la mancata chiamata in causa della signora P.R., comproprietaria al 50% degli immobili oggetto dell’avviso di accertamento trattandosi di un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” parte ricorrente deduceva altresì che la sentenza impugnata violava il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato non avendo la CTR disposto alcunchè in ordine alla specifica censura riguardante la sussistenza di un caso di litisconsorzio necessario.

Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Violazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 30 e 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente deduceva che, a prescindere dalla violazione del principio del litisconsorzio necessario che comporta la nullità dei giudizi promossi con rinvio dinanzi alla CTP, la sentenza impugnata è altresì illegittima nel merito in quanto in caso di Docfa occorre una stima diretta delle unità immobiliari, cioè basata su un sopralluogo dell’Ufficio non potendo fare ricorso solo a valutazioni indirette.

Con il quarto motivo di ricorso rubricato “Violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata è censurabile anche sotto il profilo della compatibilità con l’art. 7 Statuto del contribuente laddove ha ritenuto congrua la motivazione dell’avviso di accertamento originariamente impugnato.

I primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono fondati.

Ed invero, in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’atto di classamento di un fondo di cui siano proprietari più soggetti, dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento, vincolante ai fini dell’esercizio del potere impositivo possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo (vedi sul punto Cass., Sez. 5, n. 15489/10; Sez. 6-5, n. 3068/14).

Nella specie, non risulta contestata da parte dell’Agenzia delle Entrate la circostanza che gli immobili oggetto di accertamento avessero più di un intestatario, affermando anzi la stessa in sede di controricorso che la notifica dell’atto impositivo nei confronti di “altri intestatari” non era stata perfezionata.

Sussistendo in tale ipotesi una ipotesi di litisconsorzio necessario, in ossequio al principio dianzi richiamato, la sentenza impugnata va annullata con rimessione della controversia al giudice di primo grado affinchè provveda ad integrare il contraddittorio nei confronti della altre parti necessarie.

I restanti motivi di ricorso sono assorbiti.

In conclusione, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTP di Salerno, in diversa composizione, affinchè si pronunci sull’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie.

Alla stessa demanda altresì la regolamentazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla CTP di Salerno, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio con le Orti necessarie. Alla. stessa demanda altresì la regolamentazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2020

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