Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5634 del 08/03/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 5634 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

OFtDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17632-2016 proposto da:
ALBERGHINA FRANCESCO, BORIA FRANCESCA, ALBERGHINA
FELICE, ALBERGHINA PATRIZIA, ALBERGHINA LOREDANA,
ALBERGHINA CONCETTA nella qualità di eredi legittimi
del de cuius ALBERGHINA GIUSEPPE, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE, 109, presso
lo studio dell’avvocato DONATELLA VICARI,
rappresentati e difesi dagli avvocati SALVATORE
2017
2350

GAROFALO, CATIA PULIAFITO giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrenti contro

MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584 in persona del

1

Data pubblicazione: 08/03/2018

Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1699/2015 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 30/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale ALBERTO
CARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

2

D’APPELLO di CATANIA, depositata il 01/10/2015;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20/7/2016 la Corte d’Appello di Catania, in
parziale accoglimento del gravame interposto dal Ministero della salute
e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Catania n.
2524/2009, ha ridotto l’ammontare liquidato dal giudice di prime cure
a carico del medesimo e in favore dei sigg. Francesco Alberghina e

Felice, Concetta, Patrizia e Loredana Alberghina di risarcimento dei
danni rispettivamente subiti in conseguenza di «epatite C»,
contratta da Giuseppe Alberghina all’esito di «una serie di
emotrasfusioni cui si era sottoposto in quanto affetto da talassemia
major», decedendo nel luglio 2004.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg.
Francesco Alberghina ed altri propongono ora ricorso per cassazione,
affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso il Ministero della salute.
Con requisitoria scritta dell’8/11/2017 il P.G. presso questa Corte
ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che nel 3 0 motivo del ricorso
risulta sollevata la questione della cumulabilità o meno del
risarcimento del danno con l’indennizzo ricevuto dal dante causa ex L.
n. 210 del 1992 della cui disamina risultano essere state investite le
Sezioni Unite di questa Corte, la cui pronunzia si appalesa pertanto
senz’altro opportuno attendere, dovendo conseguentemente disporsi il
rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronunzia delle
Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla questione circa la
cumulabilità o meno del risarcimento del danno con l’indennizzo
ricevuto dal dante causa ex L. n. 210 del 1992.

3

Francesca Boria mentre ha rigettato la domanda proposta dai sigg.

Roma, 20/11/2017

Il Presidente

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