Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5633 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5633 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso 5429-2008 proposto da:
B.I.T.

S.R.L.

02167220124,

in persona del legale

rappresentante Sig. SALVATORE GUGLIOTTA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA E. MANFREDI 17, presso lo
studio dell’avvocato CONTI CLAUDIO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato POLERA’ EDOARDO
2013

giusta delega in atti;
– ricorrente –

1914
contro

PIROVANO PORTE DI F L FERRARA & C S.A.S. 00300640125;
– intimata –

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Data pubblicazione: 12/03/2014

avverso la sentenza n. 2454/2007 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 18/09/2007 R.G.N. 287/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/10/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;

Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

I FATTI

Il tribunale di Busto Arsizio, investito della controversia
instaurata nei confronti della Pirovano s.a.s. dalla BIT s.r.1.,
rigettò l’opposizione da questa proposta avverso il decreto
ingiuntivo ottenuto dalla Pirovano con riferimento ad una

dall’opponente.
La corte di appello di Milano, investita del gravame proposto
dalla Bit, lo rigettò con sentenza del 18.9.2007.
Per la cassazione di questa pronuncia l’appellante ha proposto
ricorso illustrato da 5 motivi di censura.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo,

si denuncia: A)

ai sensi dell’art. 360

comma I n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di
diritto; violazione del principio del contraddittorio e del
giusto processo tra le parti ai sensi dell’art. 111 Cost.; B) ai
sensi dell’art. 360 comma I n. 5, violazione e falsa
applicazione di norme di diritto.
La censura è corredata dai seguenti quesiti di diritto
(formulati ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile
ratione temporis,

nel vigore del D.lgs. 40/2006):

– Accerti la Corte se vi è stata violazione e falsa applicazione
dell’art. 169 c.p.c. per violazione del contraddittorio e del

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fornitura di materiale destinato ad un cantiere edilizio gestito

principio del giusto processo tra le parti ai sensi dell’art.
111 Cost.;
– Accerti la Corte se il giudice di secondo grado poteva giudicare
tenendo conto dei documenti di controparte pur nella mancanza
del deposito del fascicolo della controparte al momento della

– Accerti la Corte se, avendo fatto contestazione della
documentazione di controparte e in mancanza di istanza di
verificazione della parte stessa,

il giudicante doveva

considerare l’inammissibilità del documenti di controparte.
Con il secondo motivo,

si denuncia

nullità della sentenza per

violazione dell’art. 360 comma I n. 5 per omessa motivazione sul
difetto di deposito del fascicolo.
Con il terzo motivo,

si denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma I

n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione di norme di diritto:
C) censura di nullità della sentenza per violazione del
principio dell’onere della prova, quindi violazione dell’art.
2697 c.c.;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per 11 giudizio.
La censura è corredata dal seguente, duplice quesito:
– Accerti la Corte se vi è stata violazione e falsa applicazione
dell’art. 2697 c.c. per violazione del principio dell’onere
della prova;
– Accerti la Corte se, in un giudizio ordinario, il giudice poteva
fondare la condanna di pagamento basandosi sulle sole fatture
prodotte dalla controparte in monitorio.
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conclusionale;

si denuncia: D)

Con il quarto motivo,

al sensi dell’art. 360

comma I n. 5 c.p.c. omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione:

censura

di

nullità

della

sentenza

per

contraddittoria motivazione su punti decisivi della
controversia, travisamento del fatti ed errata valutazione dei

Con il quinto motivo,

si ripropone la censura di nullità della

sentenza per contraddittoria motivazione su punti decisivi della
controversia, travisamento dei fatti ed errata valutazione dei
documenti e delle prove.
I motivi sono patentemente inammissibili.
Pur volendo prescindere dalle singole ragioni di inammissibilità
conseguenti all’erronea indicazione dei vizi lamentati, quali
quello di nullità della sentenza (da denunciarsi ai sensi
dell’art. 360 n. 4 c.p.c. ed invece riferito al n. 5 del
medesimo articolo), va su di un piano più generale osservato
come questo giudice di legittimità abbia già avuto più volte
modo di affermare:
Quanto alla corretta formulazione di un quesito di diritto

– che il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi
dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire
una sintesi logico-giuridica unitaria della questione, con
conseguente inammissibilità del motivo di ricorso tanto se
sorretto da un quesito la cui formulazione sia del tutto
inidonea a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza
impugnata in relazione alla concreta controversia (Cass. 25-3-

5

documenti e delle prove.

2009, n. 7197), quanto che sia destinato a risolversi (Cass. 192-2009, n. 4044) nella generica richiesta (quale quelle di
specie) rivolta al giudice di legittimità di stabilire se sia
stata o meno violata – o disapplicata o erroneamente applicata,
in astratto, – una norma di legge. Il quesito deve, di converso,
ex se

la

ratio decidendi

della sentenza impugnata,

proponendone una alternativa di segno opposto destinata ad una
soluzione che, pur trascendendo la fattispecie concreta
sottoposta all’esame del giudice di legittimità, ne dia
specifico conto ed esaustiva esposizione: le stesse sezioni
unite di questa corte hanno chiaramente specificato (Cass. SS.
uu. 2-12-2008, n. 28536) che deve ritenersi inammissibile per
violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. il ricorso per
cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi sia
accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che si
risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, che
già presupponga la risposta senza peraltro consentire un utile
riferimento alla fattispecie in esame. La corretta formulazione
del quesito esige, in definitiva (Cass. 19892/09), che il
ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi
la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli,

in

forma interrogativa e non (sia pur implicitamente) assertiva, il
principio giuridico di cui si chiede l’affermazione; onde, va
ribadito (Cass. 19892/2007) l’inammissibilità del motivo di
ricorso il cui quesito si risolva (come nella specie) in una
generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di

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investire

Quanto poi al tema del cd.

legge denunziata nel motivo.

“quesito multiplo”, quale quello di specie, questa Corte ha più
volte evidenziato come debba ritenersi inammissibile il quesito
formulato in termini tali da richiedere una previa attività
interpretativa della Corte, come accade nell’ipotesi in cui sia

Corte di sostituirsi al ricorrente mediante una preventiva opera
di semplificazione, per poi procedere alle singole risposte che
potrebbero essere tra loro diversificate

(Cass. 29 gennaio 2008,

n. 1906; 29 febbraio 2008, n. 5471; 23 giugno 2008, n. 17064).
Ebbene, i quesiti formulati dalla difesa ricorrente
appartengono, incontrovertibilmente, a tale

species facti

(in

senso ulteriormente specificativo, Cass. 14 giugno 2011, n.
12950, stabilisce che va qualificato come quesito multiplo
quello che sia formulato in modo tale da rendere necessaria una
molteplicità di risposte da parte della Corte, e tale altresì
che le relative risposte risultino tra loro differenziate),

onde

l’impossibilità, per il collegio, di applicare quella diversa (e
condivisa) giurisprudenza (Cass. 31 agosto 2011, n. 17886)
secondo la quale, specularmente, il motivo di ricorso deve
ritenersi ammissibile volta che il ricorrente, pur avendo
formulato distinti e plurimi quesiti di diritto corrispondenti
alle diverse articolazioni di cui si compone la censura mossa
alla sentenza di merito, abbia pur tuttavia denunciato la
violazione di diverse norme di legge con riferimento ad

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proposto un quesito multiplo, la cui formulazione imponga alla

un’unica, eventualmente fondamentale questione di diritto
oggetto della richiesta decisione.
Quanto ai denunciati vizi di motivazione

che il tema della sintesi necessaria per il relativo esame è
stato affrontato funditus dalle sezioni unite di questa Corte,

portata del sintagma “chiara indicazione del fatto controverso”
in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare
la decisione: si è così affermato che la relativa censura deve
contenere un momento di sintesi omologo del quesito di diritto
(cd. “quesito di fatto) – che ne circoscriva puntualmente i
limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di
formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità.
I motivi dianzi riprodotti non rispondono in alcun modo ai
requisiti ed ai presupposti richiesti dalla indicata
giurisprudenza di questa Corte:
non quelli che lamentano vizi motivazionali, nei quali manca
completamente il momento di sintesi indispensabile perché possa
dirsi soddisfatto in parte qua il requisito richiesto dall’art.
366 c.p.c.;
– non quelli che

lamentano violazioni di

legge,

attesa

l’irredimibile astrattezza e genericità dei relativi quesiti,

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che hanno all’uopo specificato (Cass. ss.uu. 20603/07) l’esatta

la

altrettanto

irredimibile

eterogeneità

che

li

contraddistinguono e che concludono ciascuna doglianza.
Nessun provvedimento va deliberato in ordine alle spese del
giudizio di cassazione, non avendo la parte intimata svolto in
questa sede attività difensiva.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, li 16.10.2013

P.Q.M.

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