Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5633 del 08/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 5633 Anno 2018
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: DE STEFANO FRANCO

R.G.N. 12126/2015

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

cron.

sul ricorso 12126-2015 proposto da:
acc,_4(pOLIVA ANDREA CORR AD O, l elettivamente domiciliato in
ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio
GREZ STUDIO, rappresentato e difeso dagli avvocati
FILIPPO DA PASSANO, CATERINA CORRADO OLIVA giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
2017
2296

MONTELEONE

FEDERICA,

MARSANO

ANDREA,

MARSANO

ANDREINA, MARSANO GIUSEPPINA, considerati domiciliati
ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
ANTONIO GARIBALDI giusta procura a margine del

1

Data pubblicazione: 08/03/2018

Se-33

Rep.
Cd. 28/11/2017
CC

controricorso;
– controricorrenti

avverso

la

sentenza

n.

1458/2014

della

CORTE

D’APPELLO di GENOVA, depositata il 18/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

DE STEFANO;

consiglio del 28/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO

rilevato che:

Andrea Corrado Oliva si oppose al pignoramento presso terzi ai
suoi danni seguito al precetto notificatogli da Giuseppina Marsano,
Andrea ed Andreina Marsano e Federica Monteleone per la
complessiva somma di C 367.817,69, a sua volta fondato su sentenza

fratello Giuseppe Corrado Oliva e la società acquirente – al
risarcimento dei danni derivanti dalla nullità, per circonvenzione della
venditrice incapace già oggetto di procedimento penale conclusosi per
prescrizione, della vendita, da parte della loro dante causa Teresa
Guelfo, di quattro immobili in Genova Nervi a prezzo irrisorio neppure corrisposto – in favore di Immobiliare Palon spa, società
riferibile ad esso odierno ricorrente;
in particolare l’opponente, con ricorso in data 11/07/2009,
dedusse non essere dovuti non solo gli importi per rivalutazione ed
interessi in forza dell’azionata sentenza n. 1370 del 20/03/2008 del
Tribunale di Genova, confermata in parte qua dalla Corte di appello
con sentenza n. 1264/12, ma neppure molte delle voci per spese
legali successive; e, accolta – con ordinanza 24/09/2009 – l’istanza di
sospensione limitatamente alla rivalutazione ed agli interessi indicati
in precetto, disposta all’ud. 29/10/2009 l’assegnazione delle somme
residue con fissazione del termine di mesi sei per l’introduzione del
giudizio di merito, a tanto provvidero i Marsano-Monteleone con atto
di citazione notificato il 22-23/03/2010;
nonostante

l’opponente

avesse

dedotto

la

tardività

dell’introduzione del giudizio di merito in relazione alla modifica ,^^
dell’art. 307 cod. proc. civ. ad opera della legge 69/09 (con riduzione
a mesi tre del termine per la riassunzione del giudizio) ed avesse
insistito sull’insanabile contraddittorietà della sentenza azionata quale
titolo, che aveva liquidato il risarcimento all’attualità ed al contempo
riconosciuto spettanti su di esso gli accessori fin dalla data dei fatti,

3

di condanna in loro favore – e nei confronti del ricorrente in solido col

nonché sulla non spettanza di alcune delle ulteriori voci precettate,
l’adito Tribunale di Genova respinse l’opposizione con sentenza n.
1304 del 28/03/2011;
il gravame del Corrado Oliva fu poi respinto dalla Corte di
Genova, che, sul punto correggendo il primo giudice, escluse

di merito prevista dall’art. 616 cod. proc. civ., ritenne insuperabile in
sede di interpretazione del titolo esecutivo la pure riscontrata
contraddittorietà della liquidazione del risarcimento all’attualità e del
contemporaneo riconoscimento degli accessori a far tempo dai fatti,
mentre escluse l’illegittimità dell’esposizione, in precetto, di spese
legali successive alla sentenza;
Andrea Corrado Oliva ricorre oggi, affidandosi a quattro motivi,
per la cassazione della sentenza di appello, pubblicata il 18/11/2014
col n. 1458; resistono con controricorso gli intimati; e, per l’adunanza
in camera di consiglio, non partecipata, del 28/11/2017, il ricorrente
e i controricorrenti depositano memorie ai sensi del penultimo periodo
dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., come inserito dal comma 1, lett. f),
dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25
ottobre 2016, n. 197;
considerato che:
il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in
forma semplificata;
il ricorrente lamenta:
– col primo motivo, «violazione degli artt. 307 e 616 cod. proc.
civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; il giudizio di
cognizione (o di merito) sull’opposizione ad esecuzione è stato
tardivamente introdotto; estinzione del giudizio»: sostenendo avere
erroneamente la corte d’appello mancato di equiparare l’ introduzione
del giudizio di merito alla riassunzione disciplinata, ma nel massimo
in tre mesi, dall’art. 307 del codice di rito;

4

l’applicabilità dell’art. 307 cod. proc. civ. all’introduzione del giudizio

- col secondo motivo, «violazione e/o falsa applicazione degli artt.
324, 112, 474 e 615 cod. proc. civ. nonché 2909 c.c., in relazione
all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza
riconosce l’incertezza del titolo esecutivo, in punto debenza
rivalutazione e interessi, ma ritiene che la questione sia coperta da

la corte d’appello omesso di tentare di interpretare il titolo dopo
averne rilevato la contraddittorietà;
– col terzo motivo, «violazione e/o falsa applicazione degli artt.
324, 112, 474 e 615 cod. proc. civ. nonché 2909 c.c., in relazione
all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza omette
di interpretare il titolo esecutivo, circa i conteggi di rivalutazione e
interessi, assumendo che la questione sia coperta da giudicato e
quindi non decide sul punto»: insistendo nel senso che non potrebbe
formarsi il giudicato su disposizioni contraddittorie;
– col quarto motivo, «nullità della sentenza o del procedimento
per violazione degli artt. 112 e 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art.
360, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia e/o motivazione apparente
sulle spese successive a quelle liquidate in sentenza»: in particolare,
visto che di alcune spese era stata contestata proprio la necessità o la
stessa effettuazione;
a parere del Collegio, assume particolare rilevanza la questione di
diritto coinvolta dal primo motivo, vale a dire non tanto la
conseguenza della violazione del termine fissato dal giudice
dell’esecuzione, all’esito della fase sommaria, per l’introduzione del
giudizio di merito, quanto soprattutto del rispetto del termine come
fissato, ma in eventuale violazione del limite massimo stabilito dalla
legge per il giudice medesimo:
– da un lato, invero, non constano precedenti negli esatti termini
(riferendosi in particolare Cass. 07/03/2017, n. 5608, alla fattispecie,
differente da quella qui esaminata, della riassunzione dinanzi al

5

giudicato e quindi non decide sul punto»: adducendo aver malamente

giudice dichiarato competente, facendosi anzi essa premura di
escludere che possa applicarsi al diverso meccanismo processuale
della «introduzione» – e quindi dinanzi allo stesso ufficio giudiziario
cui appartiene il giudice dell’esecuzione davanti al quale è stata
trattata la fase sommaria – la previsione dell’art. 307 cod. proc. civ.,

ricava comunque aliunde); al riguardo dovendosi allora contemperare
l’evidente necessità di interpretare una norma processuale che
commina sanzioni, quale l’art. 307 cod. proc. civ., come estensibile al
caso, ivi non espressamente considerato, dell’introduzione del
giudizio di merito, con la contrapposta intollerabilità di un
meccanismo di introduzione – davanti al medesimo ufficio cui
appartiene il giudice dell’esecuzione, meccanismo evidentemente
diverso dalla riassunzione dinanzi a diverso giudice dichiarato
competente – che, svincolato dall’art. 307 cod. proc. civ.,
rischierebbe di vedersi incongruamente privo di un dies ad quem;
– dall’altro, andrebbe affrontata la questione più generale del
mancato rispetto, ma per eccesso anziché per difetto, nella fissazione
del termine ab origine disciplinato come ope iudicis, sul punto
confrontandosi l’esigenza del rigoroso rispetto dei termini a tutela dei
contrapposti diritti delle parti e quella di un potenziale affidamento
sulla legittimità del provvedimento giurisdizionale, oltretutto – se non
altro in linea generale – di assai ardua configurabilità;
orbene, ove, in sede di procedimento camerale non partecipato
dinanzi alla sezione ordinaria, il Collegio rilevi la sussistenza dei
presupposti per la trattazione in pubblica udienza, attesa appunto la
sopravvenuta valutazione di particolare rilevanza nomofilattica della
questione da affrontare, le prime interpretazioni applicative dell’art.
380.bis.1 cod. proc. civ. hanno, in via prevalente, ritenuto necessaria
la rimessione alla pubblica udienza della medesima sezione ordinaria
(in tale espresso senso: Cass. ord. 06/03/2017, n. 5533; Cass. ord.

6

pur accennando al fatto che la perentorietà del relativo termine si

23/05/2017, n. 12949; in senso contrario: Cass. ord. 05/04/2017, n.
8869),
deve al riguardo precisarsi che, all’esito della riforma di cui alla
già citata I. 25 ottobre 2016, n. 197, l’opzione tra i diversi riti da
seguire per i procedimenti diversi dai regolamenti di giurisdizione o di

discrezionale, rimessa com’è ad una concatenazione di valutazioni ed
articolandosi su alternative processuali tutte (anche quelle connotate
da maggiore rapidità e da ridotti contatti tra le parti e tra queste e la
Corte) equipollenti – e quindi equiordinate – ai fini della piena tutela e
della sostanziale estrinsecazione del diritto di difesa delle parti;
pertanto, l’indifferenza del rito prescelto comporta che l’adozione
dell’uno o dell’altro in assenza dei relativi requisiti non rileva
certamente come vizio di costituzione del giudice e meno che mai,
quanto meno in linea di principio, come violazione di norme
processuali, della quale le parti possano in alcun modo dolersi, sicché
la Corte di cassazione rimane sempre legittimamente investita del
potere di decidere il ricorso qualunque sia il rito in concreto applicato,
non essendo limitata la sua potestà giurisdizionale al riguardo dalla
scelta di uno dei riti in difetto dei necessari requisiti;
ma la stessa indifferenza non esclude affatto che la Corte stessa
possa, in via di discrezionale autolimitazione del Collegio decidente
all’adunanza camerale dinanzi alla sezione ordinaria, indursi a
ravvisare la mera opportunità di una trattazione più solenne e più
ampia, quale appunto quella in pubblica udienza e nella quale la
questione potrebbe essere affrontata con un contraddittorio nella sua
estrinsecazione massima, cioè orale tra presenti: e tanto anche (se
non soprattutto) quando la particolare rilevanza nomofilattica venga
in evidenza all’esito dell’adunanza camerale stessa, a prescindere da
istanze o da diversi apporti argomentativi sul punto ad opera delle
parti e – beninteso – senza che queste possano vantarvi un diritto;

7

competenza e da quelli dinanzi alle Sezioni Unite è sostanzialmente

va quindi disposta la rimessione alla pubblica udienza, affinché
questa Sezione ordinaria possa affrontare con maggiore ampiezza la
questione sottesa al primo motivo, cioè quella delle conseguenze del
rispetto, ad opera delle parti, del termine fissato, all’esito della fase
sommaria di un’opposizione ad esecuzione, dal giudice dell’esecuzione

proc. civ., quando il termine sia stato fissato dal giudice in violazione
di eventuali limiti massimi prescritti dalla norma processuale;
p. q. m.
rimette la causa alla pubblica udienza di questa terza sezione civile.
Così deciso in Roma il 28/11/2017
Il Presidente
rjr

per l’introduzione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 616 cod.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA