Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5633 del 08/03/2010
Cassazione civile sez. II, 08/03/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 08/03/2010), n.5633
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
S.S., rappresentato e difeso da se medesimo, ai sensi
dell’art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato in Roma, via
Duilio n. 22, presso l’Agenzia Omnia Service s.r.l.;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI CAGLIARI, in persona del Prefetto pro-tempore;
– intimata –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Cagliari n. 381 del 2006,
depositata in data 23 febbraio 2006.
Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, il quale ha chiesto disporsi
la trattazione del ricorso in pubblica udienza;
sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI
Domenico, il quale ha chiesto disporsi la trattazione del ricorso in
pubblica udienza o, in subordine, l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che S.S. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Cagliari depositata il 23 febbraio 2006, con la quale sono stati rigettati i motivi di opposizione proposti dal medesimo S. per ottenere l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Cagliari in data 29 luglio 2002, recante la ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, e veniva invece accolta la richiesta proposta dall’opponente in via subordinata di riduzione della sanzione;
che il ricorso per cassazione è stato notificato al Prefetto di Cagliari, “rappresentato e difeso dall’Avv. Caterina Meleddu e dal Dr. Marco Cantori, elettivamente domiciliato in Quartu S. Elena, viale Colombo 177, presso il Comando di Polizia Municipale di Quartu S. Elena”;
che la Prefettura non ha svolto attività difensiva.
Considerato che ai fini della decisione appare necessario acquisire il fascicolo del giudizio svoltosi dinnanzi al Giudice di pace di Cagliari, del quale il ricorrente ha puntualmente richiesto la trasmissione alla Cancelleria di detto Giudice;
che la causa deve quindi essere rinviata a nuovo ruolo, affinchè la Cancelleria proceda a sollecitare la trasmissione del fascicolo iscritto al n. 4230 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’ufficio del Giudice di pace di Cagliari per l’anno 2002.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che a cura della cancelleria venga sollecitata presso l’Ufficio del Giudice di pace di Cagliari la trasmissione del fascicolo iscritto al n. 4230 del Ruolo generale per l’anno 2002.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010