Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5633 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 02/03/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 02/03/2021), n.5633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 436/2020 proposto da:

G.O.E., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO OPPEDISANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CATANIA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1625/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 03/07/2019 R.G.N 1719/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte di Appello di Catania, con sentenza pubblicata in data 3.7.2019, ha respinto il gravame interposto da G.O.E., nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa, ai sensi dell’art. 702-bis codice di rito, il 17.7.2017 dal Tribunale della stessa sede, con la quale erano state rigettate le domande dirette ad ottenere il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria o, in subordine, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. la Corte di merito, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dall’appellante durante l’audizione in sede amministrativa, ha reputato che, nella fattispecie, non ricorressero i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria e che neppure potessero configurarsi particolari profili di vulnerabilità, atti a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in difetto di allegazioni specifiche in merito;

3. per la cassazione della sentenza ricorre G.O.E., articolando due motivi contenenti più censure; il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;

4. il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. preliminarmente, il ricorso va dichiarato inammissibile per mancanza di una valida procura alle liti. Ed invero, in atti si rinviene una procura dalla quale non si evince il conferimento, da parte del ricorrente, al difensore, del potere di rappresentarlo e difenderlo, nel procedimento di cui si tratta, in sede di legittimità, nè alcun riferimento al provvedimento della Corte di Appello oggetto del ricorso per cassazione, nè altri elementi idonei ad identificarlo, ma solo un generico riferimento alla “delega all’Avv. Francesco Oppedisano a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio”, di cui nulla è specificato, “perchè mi assista e difenda in questa e nelle ulteriori fasi del giudizio…”;

2. alla stregua degli arresti giurisprudenziali di questa Corte, mentre “la procura a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, poichè, in tal caso, la specialità del mandato è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce” (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 15692/2009; 26504/2009; 3349/2003); quando la procura, apposta su foglio separato, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richieste in sede di legittimità, ed anzi, dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali e da cui non sia possibile evincere “univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione”, il ricorso va dichiarato inammissibile (v., ex plurimis, Cass. nn. 18150/2020; 15211/2020; 28146/2018; 18257/2017), poichè, appunto, “tale procura non soddisfa il requisito della specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c.”;

3. per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

4. nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poichè l’Avvocatura dello Stato ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;

5. avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; e, poichè il ricorso è inammissibile per difetto di una valida procura conferita al difensore – attività processuale demandata alla esclusiva responsabilità di quest’ultimo -, sul medesimo, avv. Francesco Oppedisano, grava “la pronunzia relativa al raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato” (v., ex multis, Cass. nn. 14474/2019; 11930/2018).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, avv. Francesco Oppedisano, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

 

 

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