Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5632 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. II, 08/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 08/03/2010), n.5632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.S., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

in calce al ricorso, dagli Avv. GIALLOMBARDO Arturo e Antonio

Passananti, elettivamente domiciliato nello studio del primo in Roma,

via Pietro Borsieri, n. 13;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA; in persona del Sindaco pro-tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma in data 5 dicembre

2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha

concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza,

conclusioni alle quali si è riportato, in Camera di consiglio, il

Sostituto Procuratore Generale Dott. Giampaolo Leccisi.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che R.S. ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) con la quale gli era stato richiesto il pagamento della somma di Euro 443,07 a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, deducendo che, in precedenza, non gli era mai stato comunicato o notificato il verbale di accertamento di violazione n. (OMISSIS) del (OMISSIS) della Polizia municipale di Roma;

che, nella resistenza del Comune di Roma, il Giudice di pace, con sentenza pubblicata il 5 dicembre 2005, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, osservando che il verbale di accertamento della violazione era stato ritualmente notificato al R. a mezzo del servizio postale, come risultante dall’attestazione dell’impiegato, facente fede fino a querela di falso, di avere consegnato il piego che lo conteneva a “delegato (i cui estremi sono indicati nel registro postale)”;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il R. ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 gennaio 2007, sulla base di un motivo;

che l’intimato Comune non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che, con l’unico motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, e prospetta l’erroneo riferimento ai principi della querela di falso;

che non è pervenuto a questa Corte il fascicolo d’ufficio del giudizio a quo, benchè la relativa trasmissione sia stata ritualmente richiesta dal ricorrente ex art. 369 cod. proc. civ.;

che per l’esame del motivo di ricorso si rende opportuno disporne l’acquisizione;

che la causa deve essere pertanto rinviata a nuovo ruolo.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione, a cura della Cancelleria, del fascicolo d’ufficio del procedimento svoltosi dinanzi al Giudice di pace di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

 

 

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