Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5631 del 08/03/2018
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5631 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: ROSSETTI MARCO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4647-2015 proposto da:
BOLLA GIUSEPPE, considerato domiciliato ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FRIGOTTO
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
PIERANTONI ANTONIO, BONIFACIO DIONISIA;
–
2017
1651
intimati
–
avverso la sentenza n. 8/2014 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 03/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
Data pubblicazione: 08/03/2018
ROSSETTI;
2
R.G.N. 4647/15
Adunanza camerale del 19
luglio 2017
La Corte osserva:
– rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso pongono a
questa Corte il problema della individuazione degli effetti diretti od
indiretti che la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta
– rilevato che su tale questione si registrano precedenti non
sempre uniformi nella giurisprudenza di questa Corte;
– ritenuto, pertanto, opportuno, che la causa sia rinviata a nuovo
ruolo, per essere discussa e decisa contestualmente ad altri ricorsi
che pongono questioni analoghe, al fine di dare risposta unitaria al
suddetto problema;
P.q.m.
– rinvia la causa a nuovo ruolo;
– manda alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente
ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
delle parti (ex art. 444 c.p.p.) può avere nel giudizio civile di danno;