Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5630 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 02/03/2021), n.5630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15609-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN GIACOMO

PORRO, 15, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO SANTONE, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7772/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, di accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente A.A. avverso una sentenza della CTP di Latina, che aveva rigettato il suo ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi in ordine alla sua richiesta di ottenere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata a seguito della rideterminazione del valore di acquisto di terreni edificabili e con destinazione agricola.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 7, del D.L. n. 282 del 2002, art. 2, comma 2, come modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 91 e, successivamente, dal D.L. n. 97 del 2008, art. 4, comma 9 ter, convertito nella L. n. 129 del 2008, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la contribuente si era avvalsa di un’agevolazione con una dichiarazione avente natura negoziale; la contribuente aveva quindi liberamente effettuato una scelta, che non poteva essere poi unilateralmente modificata; infatti la contribuente aveva applicato la L. n. 448 del 2001, art. 7, optando per la rideterminazione del valore di acquisto di terreni edificabili e con destinazione agricola al fine di evitare aggravi fiscali eventualmente derivanti dall’applicazione della norma di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b (c.d. TUIR); in tal modo essa aveva contratto un’obbligazione tributaria ormai perfezionatasi con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva;

che, con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 1362,1363,1367,1369 c.c. e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la richiesta di rimborso, pur se fosse stata ammissibile, sarebbe stata comunque infondata nel merito, atteso che, nella specie, era emerso con evidenza che la reale intenzione dei contraenti era di procedere non alla cessione di un fabbricato, ma alla cessione di un’aera edificabile, essendo stato specificato nel rogito di trasferimento che l’immobile era ricompreso in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione di programmi di edilizia residenziale e potendosi desumere da detto rogito che la causa della cessione consisteva non nella compravendita di un fabbricato, ma nella compravendita dell’area su cui insisteva il fabbricato, destinato ad essere demolito, con conseguente configurabilità di una plusvalenza tassabile, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b; che la contribuente A.A. si è costituita con controricorso, con il quale, oltre a contestare la fondatezza dell’avverso ricorso, ha preliminarmente eccepito la tardività dell’avverso ricorso; va peraltro rilevato che tale ultima eccezione è infondata in quanto l’Agenzia delle entrate si è avvalsa della sospensione dei termini d’impugnazione di mesi 9, di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11, convertito nella L. n. 136 del 2018, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

che la contribuente ha altresì presentato memoria illustrativa; che non è stata riscontrata l’evidenza decisoria del giudizio, per mancanza di precedenti specifici, sì che è parso opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 c.p.c..

PQM

Rinvia a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

 

 

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