Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 563 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/01/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 12/01/2011), n.563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2219-2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

D.L., già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

STOPPANI 10, presso lo studio dell’avvocato GUIDO BATTIATO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DE VIVO MARCELLO, giusta delega

in atti e da ultimo domiciliata d’ufficio presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 12/01/2009 r.g.n. 5939/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2010 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bari accoglieva la domanda proposta contro l’INPS da D.L., operaia agricola a tempo determinato, per ottenere la riliquidazione della pensione di vecchiaia sulla base dei salari medi convenzionali vigenti nei singoli anni in cui era stato prestato lavoro prima del pensionamento, mentre l’Istituto aveva escluso dal calcolo l’ultimo anno di prestazione lavorativa.

La Corte d’appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione.

Per la cassazione di questa sentenza. L’INPS ha proposto ricorso fondato su un unico motivo.

L’assicurata resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’INPS, denunziando violazione del D.P.R. n. 488 del 1968, artt. 5 e 28 della L. n. 457 del 1972, art. 3 della L. n. 144 del 1999, art. 45 del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4 sostiene che la lettura coordinata delle norme citate impone di utilizzare un unico parametro di calcolo per le prestazioni temporanee e per quelle pensionistiche degli operai agricoli a tempo determinato, ossia la retribuzione media convenzionale individuata dall’apposito decreto ministeriale previsto dal D.P.R. n. 488 del 1968, art. 28 con riferimento all’anno precedente quello di liquidazione della prestazione.

Preliminarmente osserva la Corte che il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività, trovando applicazione nel caso – come correttamente eccepito dalla resistente – il termine perentorio prescritto dall’art. 325 c.p.c., comma 2 per il caso di rituale notificazione della sentenza impugnata.

E, infatti, la sentenza della Corte d’appello di Bari risulta notificata all’INPS presso il procuratore costituito nel giudizio di secondo grado in data 23 aprile 2009 mentre il ricorso per cassazione è stato notificato soltanto il successivo 12 gennaio 2010, ben oltre, quindi, il termine di legge.

Ne segue la condanna dell’INPS al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidale come in dispositivo, da distrarsi a favore del difensore della resistente, avv. Marcello De Vivo, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 26,00 per esborsi e in Euro 1.500.00 (millecinquecento/00) per onorari oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avv. Marcello De Vivo, antistatario.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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