Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5629 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. III, 28/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 28/02/2020), n.5629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14273/2016 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 4,

presso lo studio dell’avvocato ALDO PINTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati DANIELE DI GREGORIO, ANTONIO GUIDA;

– ricorrente –

contro

M.P., titolare della omonima ditta, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato

CRISTINA SPERANZA, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO

NERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 278/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 14/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/11/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto

di accogliere il motivo di ricorso II.

Fatto

RILEVATO

che:

P.G. richiese l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di M.P., sulla base di una dichiarazione di riconoscimento di debito sottoscritta da quest’ultimo;

il M. propose opposizione contestando la sussistenza del debito e disconoscendo la sottoscrizione della scrittura;

il P. si costituì in giudizio proponendo istanza di verificazione e producendo la copia di due raccomandate “a mani” del 10.4.2008 e del 28.2.2010, sottoscritte dal M.;

il Tribunale di Campobasso ritenne che la mancata produzione di scritture di comparazione in originale non consentisse di procedere alla chiesta verificazione e, ritenuto che l’opposto non avesse fornito idonea prova del credito neppure a mezzo delle espletate prove testimoniali, accolse l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo;

la Corte di Appello ha rigettato il gravame del P., osservando, fra l’altro, che:

“l’onere gravante sulla parte postulante, e non altrimenti surrogabile con un provvedimento giudiziale ex art. 210, di indicare o produrre scritture di comparazione non può ritenersi assolto (…) con la produzione di semplici copie informi di dette scritture, come accaduto nel caso che ne occupa. E solo in appello – in primo grado è stata allegata in semplice copia – il P. ha prodotto l’originale della missiva del 10 aprile 2008, ma tale produzione non è ammissibile, ex art. 345 c.p.c., comma 3, in quanto l’appellante non ha dimostrato, ma neppure allegato, di non averlo potuto produrre nel giudizio di primo grado”;

“nell’art. 216, comma 1, la produzione (o l’indicazione) delle scritture, originali, che possono servire di comparazione, non è requisito alternativo alla proposizione degli altri mezzi di prova utili, entrambi, invece costituendo, e allo stesso modo, condizioni di ammissibilità dell’istanza di verificazione”;

ha proposto ricorso per cassazione il P., affidandosi a due motivi; ha resistito il M. a mezzo di controricorso;

il P.M. ha rassegnato conclusioni scritte ed entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 216 c.p.c., comma 1, art. 217 c.p.c., art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2 e dell’art. 2719 c.c. e censura la sentenza impugnata per avere “erroneamente affermato che, per l’attivazione del sub procedimento di verificazione, fosse necessaria la produzione degli originali delle scritture di comparazione non essendo idonea a tal fine la produzione di semplici copie”; premesso che il M. non aveva impugnato, disconosciuto o contestato specificamente le missive del 10.4.2008 e del 28.2.2010, il ricorrente deduce che “la Corte ha anzitutto violato la norma di carattere generale di cui all’art. 2719 c.c., la quale stabilisce che copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”; aggiunge che “nè l’art. 216 c.p.c., nè alcuna altra norma impongono, ai fini della validità della verificazione e a pena di inammissibilità, di depositare gli “originali” delle scritture di comparazione”; conclude che “non vi era necessità di produrre l’originale delle scritture di comparazione in quanto le copie depositate non erano state specificamente contestate o disconosciute”;

il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3 e dell’art. 2719 c.c. (sotto un ulteriore profilo) e censura la sentenza per avere ritenuto non producibili in appello gli originali delle scritture depositate in copia nel giudizio di primo grado: rileva il ricorrente che, in effetti, non si trattava di documenti “nuovi”, tanto più che le copie già prodotte non erano state disconosciute ed avevano quindi “la stessa efficacia di quelle autentiche”;

i motivi sono entrambi fondati, in quanto:

nessuna norma prescrive, ai fini dell’ammissibilità del sub-procedimento di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che vengano prodotti gli originali delle scritture di comparazione, limitandosi l’art. 216 c.c., comma 1, a prevedere che la parte che avanza l’istanza di verificazione proponga i mezzi di prova che ritiene utili e produca o indichi le scritture che possono servire di comparazione, senza prescrivere che si tratti dell’originale;

ciò che rileva – ai fini del successivo accertamento – è piuttosto la circostanza che non sia contestata la provenienza della scrittura da utilizzare per la verificazione, giacchè l’art. 217 c.c., comma 2, stabilisce che il giudice ammetta per la comparazione, in mancanza di accordo delle parti, le scritture la cui provenienza sia riconosciuta oppure accertata con sentenza o per atto pubblico;

quanto al requisito del riconoscimento, lo stesso deve ritenersi integrato laddove la parte cui la scrittura è attribuita non l’abbia disconosciuta espressamente e tempestivamente;

deve dunque ritenersi che possa essere utilizzata come scrittura di comparazione anche una scrittura prodotta in copia, ove ne sia comunque certa la provenienza (cfr. Cass. n. 13078/2016), e che la sua eventuale inidoneità a fornire la prova dell’autenticità della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta non determini l’inammissibilità dell’istanza di verificazione, ma si rifletta unicamente sul suo esito (cfr. Cass. n. 6460/2019);

sotto altro profilo e con specifico riferimento al secondo motivo, va poi affermato che, “in tema di appello, non costituisce “nuova” produzione ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, il deposito in originale di un documento la cui copia è stata prodotta nel giudizio di primo grado, trattandosi della regolarizzazione formale del precedente deposito tempestivamente avvenuto” (Cass. n. 1366/2016);

la sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame alla luce dei principi sopra illustrati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Campobasso, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA