Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5629 del 21/02/2022
Cassazione civile sez. trib., 21/02/2022, (ud. 28/01/2022, dep. 21/02/2022), n.5629
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25158/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
cui ha domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
M.M., C.V., C.R., e C.F.,
rappresentati e difesi dall’avv. Grazia Marchese e dall’avv.
Calogera Sciarratta, elettivamente domiciliati in Roma, alla via
Cunfida, n. 20, presso l’avv. Angiolino Albanese;
e:
Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Buggea,
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Silvio Pellico, n. 10,
presso l’avv. Enrico Valentini;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 791/25/14 della Commissione tributaria
regionale della Sicilia, pronunciata in data 10 febbraio 2014,
depositata in data 10 marzo 2014 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 gennaio
2022 dal consigliere Andreina Giudicepietro.
Fatto
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo contro M.M., C.V., C.R. e C.F., nonché Riscossione Sicilia S.p.A. per la cassazione della sentenza n. 791/25/14 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, pronunciata in data 10 febbraio 2014, depositata in data 10 marzo 2014 e non notificata, che ha dichiarato inammissibile l’appello dell’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa di otto cartelle esattoriali relative a diversi tributi;
la C.t.r., con la sentenza impugnata, dopo aver rilevato che nel caso di specie si doveva applicare, ratione temporis, il termine di sei mesi previsto dalla L. n. 69 del 2009, riteneva tardivo l’appello, considerato che dagli atti risultava che la notifica dell’impugnazione si era perfezionata il 20.12.2010 per l’Agenzia delle Entrate di Torino e il 21.12.2010 per tutti gli altri contraddittori, dunque quando era spirato il termine utile per la notifica dell’appello, che in conseguenza andava dichiarato inammissibile;
a seguito del ricorso, i contribuenti resistono con controricorso, mentre Riscossione Sicilia, controricorrente, si associa alle ragioni dell’Agenzia delle entrate;
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis-1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;
Diritto
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, commi 3, 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
secondo la ricorrente, la C.t.r., ritenendo che la data della notifica dell’appello coincidesse con quella della ricezione della raccomandata e non già con quella della spedizione, ha violato la normativa in rubrica;
Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, nei commi richiamati, prevede:
“3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto, ovvero all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
4. L’ufficio del Ministero delle finanze e l’ente locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria, con l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.
Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”;
secondo la ricorrente, la norma non lascia dubbi sul fatto che la data della notifica di un atto processuale (quale l’appello) decorre da quella della spedizione e non già del ricevimento della raccomandata, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, che anche di recente aveva ribadito che “non è superfluo aggiungere, che ai fini della tempestività dell’impugnazione è rilevante e fa fede, anche in caso di spedizione postale mediante l’uso della busta anziché del plico raccomandato, la data della spedizione” (Cass. 25511 del 2013);
il motivo è fondato e va accolto;
il chiaro disposto letterale della norma citata non lascia adito a dubbi;
esso appare finalizzato ad evitare i rischi connessi ad un eventuale disservizio postale;
tale norma corrisponde al principio più generale, secondo cui la notificazione si perfeziona, per il notificante, al momento della spedizione e non della ricezione da parte del destinatario (vedi Cass. n. 10481/2003; n. 915/2006; n. 153089/2014; n. 9820/2016; n. 2490/2020);
sul punto giova rilevare che il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell’atto trova applicazione persino per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio (Cass. Sez. U., sent. n. 12332 del 17/05/2017, Rv. 644252 – 01) e in materia di notificazione degli atti di imposizione (Cass. Sez. U., sent. n. 40543 del 17/12/2021, Rv. 663252 – 01);
nel caso di specie, il giudice di appello riconosce che le raccomandate sono state spedite a mezzo servizio postale in data 17 dicembre e ricevute dai destinatari il 20 e 21 dicembre 2010;
pertanto, con riferimento alla data di spedizione, come pacificamente riconosciuto dalle parti, risulta rispettato il termine di impugnazione, considerati i 6 mesi dal deposito della sentenza (3 maggio 2010);
dunque, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla C.t.r. della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche alla spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche alla spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022