Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5629 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 02/03/2021), n.5629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14565-2019 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

PAULUCCI DE’ CAlBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato PIERO

SANDULLI, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO

BASILAVECCHIA;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1011/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il

05/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che il contribuente V.A., esercente la professione di geometra, propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, di rigetto dell’appello da lui proposto avverso una sentenza della CTP di Pescara, limitatamente al capo concernente le spese di giudizio, liquidate in suo favore.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo, il contribuente lamenta violazione artt. 112 e 99 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; invero la sentenza di primo grado era stata da lui impugnata in appello con riferimento ai diritti e compensi liquidatigli, in quanto la relativa determinazione, dichiaratamente ispirata a criteri equitativi, non rispondeva ai criteri fissati dal D.M. concernente i compensi da corrispondere ai dottori commercialisti ed esperti contabili; e la CTR, pur avendo sostituito al metodo equitativo applicato in primo grado una più puntuale liquidazione delle spese di giudizio, aveva comunque errato, per non avere essa tenuto conto che la CTP aveva sommato due voci distinte, ciascuna di Euro 1.500,00, per complessivi Euro 3.000,00, comprensive però anche delle spese vive, che la CTR avrebbe dovuto calcolare in aggiunta alle somme liquidate in primo grado;

che, con il secondo motivo, il contribuente lamenta violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, D.M. n. 55 del 2014, D.M. n. 140 del 2012, art. 28, comma 2 e della tabella C allegata, riquadro 10.2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto per il pagamento dei compensi ai dottori commercialisti non era applicabile il D.M. n. 55 del 2014 previsto per gli esercenti la professione forense, ma il D.M. n. 140 del 2012, relativo ai compensi da corrispondere ai dottori commercialisti, compensi che, ai sensi del cit. D.M., art. 28, comma 2, avrebbe dovuto essere ragguagliato all’importo complessivo delle imposte dovute in misura da1111/0 al 5% e quindi in misura ben più elevata rispetto agli importi liquidati;

che, con il terzo motivo, il contribuente lamenta violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15,D.M. n. 140 del 2012, art. 28, comma 3 e della relativa tabella C, riquadro 10.3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto i compensi spettanti ai dottori commercialisti ai sensi del D.M. da ultimo citato per l’attività di consulenza in materia tributaria avrebbero dovuto essere aggiunti a quelli spettanti ai medesimi per l’attività processuale da essi svolta;

che l’Agenzia delle entrate non si è costituita;

che il ricorrente ha altresì presentato memoria illustrativa;

che non è stata riscontrata l’evidenza decisoria del giudizio, per mancanza di precedenti specifici, sì che appare opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 c.p.c..

PQM

Rinvia a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA