Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5628 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. III, 28/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 28/02/2020), n.5628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24948/2018 proposto da:

V.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARAGUAY, 3,

presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO PIACENTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO BARONE;

– ricorrente –

contro

L.R.B., F.N., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

SPA, LINEAR ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3310/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, V.C., alla guida della propria autovettura, ha avuto un incidente con quella condotta da L.R. e di proprietà di F.N..

A seguito dello scontro, l’auto del V. è andata completamente distrutta, e lui stesso ha riportato severe conseguenze, tanto da dover essere ricoverato e più volte sottoposto ad intervento chirurgico.

Poichè riteneva di non essere in colpa ed, anzi, di aver subito quei danni per esclusiva responsabilità della L., ha citato quest’ultima e la compagnia di assicurazione che la garantiva, la Aurora Ass.ni, oggi Unipol.

La L. si è costituita in giudizio, e cosi ha fatto l’Aurora, spiegando domanda riconvenzionale per i danni propri, ossia sul presupposto di non avere avuto alcuna colpa nell’incidente, che invece era da attribuirsi alla condotta del V..

Questi, a seguito della domanda riconvenzionale per danni alla vettura, fatta dalla L., ha chiamato in giudizio a garanzia la propria assicurazione, la Linear, che, costituitasi, ha difeso le ragioni del proprio cliente.

Il Tribunale, in primo grado, ha ritenuto provata la colpa esclusiva del V., ed ha dunque escluso la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 c.c., condannandolo, accogliendo, in tal modo, la domanda riconvenzionale della L..

Il giudice di appello ha confermato integralmente la decisione di primo grado. Ricorre il V. con tre motivi di ricorso, cui resistono con controricorso sia la Linear che la Unipol.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La decisione impugnata, a seguito di rivalutazione delle prove, ed in particolare della posizione statica del veicolo dopo l’urto, nonchè svalutazione delle prove testimoniali, giunge alla conclusione che la responsabilità è esclusiva del V., dunque con esclusione del concorso di colpa presunto ex art. 2054 c.c..

2.- Questa tesi è censurata dal ricorrente con tre motivi, due dei quali vi attengono direttamente, mentre il terzo riguarda il regime delle spese.

2.1- Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nullità della sentenza per difetto di valutazione delle prove, e dunque erronea interpretazione dell’art. 116 c.p.c., ed inoltre violazione dell’art. 132 c.p.c., per difetto di motivazione quanto alla ammissione della CTU.

Secondo il ricorrente, la corte di merito sulla base di una erronea ricostruzione o valutazione delle prove emerse, ha ritenuto apoditticamente di non dare ingresso ad una consulenza tecnica, pur richiesta in appello, strumento che avrebbe potuto di certo far accertare meglio i fatti.

Il motivo è infondato.

Quanto alla censura, che pare implicito presupposto, ma che è parte integrante del motivo, di erronea valutazione dei mezzi istruttori, è sufficiente ricordare che si tratta di un’attività riservata al potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile per cassazione se non quando sia del tutto immotivata, o contraddittoriamente tale.

Può di certo farsi valere in sede di legittimità il vizio di valutazione degli indizi sotto l’aspetto formale, ossia il mancato rispetto del procedimento di valutazione globale degli indizi emersi in giudizio (secondo un criterio indicato in modo costante ormai da questa corte, su cui Cass. 9059/2018; Cass. 1202/2017). Tuttavia, il ricorrente non denuncia l’uso di un criterio illogico nella valutazione delle prove, ma censura il merito del loro apprezzamento, e da questo punto di vista, la sua doglianza è inammissibile.

Egli inoltre si duole del fatto che la corte non ha ammesso la CTU, pur richiesta più volte, e lo ha fatto violando il dovere di motivare una tale scelta.

E’ vero che la decisione di non ammettere la CTU va motivata quando quel mezzo istruttorio sia l’unico (o quello determinante) in base a cui poter decidere la controversia (Cass. 17399/2015), ma è altresì vero che, soprattutto al di fuori di tale caso, come statuito da questa corte, “il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con l’altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa; ne consegue che, quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l’anzidetto profilo” (Cass. 72/2011).

Nella fattispecie, la corte ha motivato ampiamente le ragioni che l’hanno condotta a quella certa ricostruzione dei fatti, esaminando tutte le prove offerte in giudizio, cosi che il rigetto della CTU è implicito nella ritenuta sufficienza di quelle prove a formare la convinzione raggiunta.

2.- Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 2054 c.c..

La corte, sul presupposto che fosse raggiunta la prova della esclusiva responsabilità del V., ha escluso il concorso di colpa.

Secondo il ricorrente questa regola di giudizio sarebbe errata, in quanto l’accertamento della esclusiva colpa di uno dei soggetti coinvolti non esclude la presunzione di colpa concorrente dell’altro se quest’ultimo non fornisce la prova liberatoria (p. 16 del ricorso in particolare).

Il motivo è infondato.

Infatti, nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro, libera quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall’art. 2054 c.c., comma 2, nonchè dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso col comportamento dell’altro conducente (Cass. 13672/2019; Cass. 9550/2009).

4.- Con il terzo motivo invece il ricorrente lamenta violazione dell’art. 97 c.p.c..

Si duole del fatto di essere stato condannato alle spese in via esclusiva, quando invece queste ultime avrebbero dovuto ripartirsi in solido tra lui e la sua compagnia di assicurazione, che chiamata in causa, aveva aderito alla sue conclusioni e dunque doveva dirsi soccombente anche essa.

Il motivo è fondato.

In astratto va considerato che in tema di spese giudiziali, al fine della condanna in solido di più soccombenti alle spese del giudizio ai sensi dell’art. 97 c.p.c., il requisito dell’interesse comune non postula la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, potendo anche discendere da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi, rispetto alle questioni dibattute in causa (Cass. 9876/2018).

Nel caso concreto la Linear ha assunto le posizioni difensive del V., aderendo alle di lui domande, cosi che anche la Lìnear deve ritenersi parte soccombente, con conseguente ripartizione solidale delle spese ex art. 97 c.p.c. (Cass. 1025/2017).

Si aggiunga che il ricorrente aveva spiegato, a fronte della riconvenzionale della compagnia convenuta, una domanda di rivalsa, che giustifica ulteriormente la regola suddetta (Cass. 20849/2018).

Il ricorso va pertanto accolto solo lo tali termini con decisione nel merito e con prescrizione delle spese del giudizio di legittimità in ragione del merito.

P.Q.M.

La corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri, e decidendo nel merito, dichiara la solidarietà quanto alla obbligazione di pagamento delle spese legali tra il ricorrente e la Linear spa. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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