Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5628 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5628 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

SENTENZA

sul ricorso 15719-2007 proposto da:
ITALFONDIARIO

S.P.A.

00399750587,

incorporante

CASTELLO GESTIONE CREDITI S.R.L., nella sua qualità
di procuratore di INTESA SAN PAOLO S.P.A. (già BANCA
INTESA), aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, in
2013

1894

persona del dott. RICCARDO DI RENZO nella qualità di
procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
AURELIANA, 2, presso lo studio dell’avvocato
PETRAGLIA ANTONIO U., che la rappresenta e difende
giusta delega in atti;

1

Data pubblicazione: 12/03/2014

- ricorrente contro

AFFINITO GIOVANNI,

AFFINITO RAFFAELE,

ALIGANTE

FRANCESCO, ALTIERI GIUSEPPINA, AMOROSO ELEONORA,
ANGARELLA CARMELA, AROLA MARIA, BANCA ROMA S.P.A.,

VINCENZA, BOVE ANTONIO, BOVE ELVIRA, CAMPOLATTANO
MICHELE, CARDELLA COSIMINA, CARFORA ALFONSINA, CASAL
ORTEGA ENRIQUE, CENTORE MARIA GRAZIA, CERRETO DONATO,
CICCHELLA ANTONIETTA, CICCHELLA ANTONIO, CICCHELLA
ENRICO, CIMMINO ANTIMO, CIOFFI VINCENZO, CORTESE
ALESSANDRO, D’AIELLO ANTONIETTA, D’AIELLO ROSA,
D’ALESSANDRO GIACOMO, D’ANGELA MARIACARMINA, D’ANGELO
FERDINANDO, D’ANGELO GIUSEPPE, D’ANTONIO ROSA, DE
BERNARDO LUCIANO, DE LUCA GIOVANNI, DE VINCENZO
ANTONIETTA, DEL MONACO VINCENZO, DELLA PERUTA
OTTAVIO, DELLA VALLE ANDREA, DELLA VENTURA ANTONIO,
DESIATO VINCENZO, DI CAMILLO CARLO, DI CAPRIO
IMMACOLATA, DI CAPRIO RAFFAELE, DI CRESCENZO ANTONIO,
DI CRESCENZO CONSIGLIA, DI FRANCESCO ANGELA, DI
FRANCESCO GIOVANNI, DI LORENZO ANIELLO, DI LORENZO
ANTONIETTA, DI NICOLA MARIO, DI NICOLA ROCCO, DI
NICOLA VINCENZO, DI NUZZO ALFONSO, DI NUZZO CATERINA,
DI NUZZO PINO, DI NUZZO ROSA, DI PIETRANTONIO
FRANCESCO, DI SIENA ROSA,DI VICO ANTONIO,DI VICO
ANTONIO, DI VICO MARIA, DI VICO VINCENZA, DI VICO

2

BENEDETTO GIORGIO, BOMBACE CATERINA, BOTTONE

VINCENZA, DOGALI IMMACOLATA, D’ONOFRIO ANTONIETTA,
ERRICO PAOLO, ESPOSITO DE LUCIA PELLEGRINO,
FALLIMENTO CONSORZIO I.R.E.C. ISTITUTO REGIONALE PER
L’EDILIZIA COOPERATIVA, FERRAO VINCENZA, FERRARO
ANTONIO, FIORILLO ANTONIO, FIORINELLI CIRO, FRANCIOSA

GRAUSO MARIA, IACOBELLI MADDALENA, ISERNIA ANGELO,
MACIARIELLO GAETANO, MAGLIOCCA LUCIA, MAGLIOCCA
PASQUALINA, MARRONE MADDALENA, MASTROPIETRO ROSA,
MERLA ALFONSINA, MEROLA GIUSEPPINA, MORGILLO CARLO,
MOSCA ANGELINA, MOTTI LUIGIA, PASCARELLA ANTONETTA,
PASCARELLA LUCREZIA, PASCARELLA MARIA CARMINA,
PASCARELLA MICHELE, PASCARIELLO ROSA, PETITO
DOMENICO, PETRILLO CARLO, PINTO LUIGI, PRINCIPINI
GIUSEPPINA, RAZZANO MADDALENA, RAZZANO MARIA,
REAZIONE ASSUNTA, RENGA ANGELO, RENGA FILOMENA,
SANTANGELO ALESSANDRO, SANTO ANIELLO, SANTO MARIA,
SANTO STEFANO, SANTONASTASO VINCENZA, SAVINELLI
CONSIGLIA, SCHIOPPA MICHELANGELO, SERRAU GIOVANNI,
SFERRAGATTA SALVATORE, SILVESTRI GIANFRANCO, SOLARO
FELICIA, SOPRANO MARIA GIOVANNA, TEDESCO ROSARIA,
TORTORA ANTIMA, TORTORA GIOVANNI, VIGLIOTTI
MARIACARMINA, VILLANI ROSA, VINCIGUERRA CATERINA,
VINCIGUERRA GIUSEPPINA, VINCIGUERRA MARIA,
VINCIGUERRA MICHELINA, ZIMBARDI GABRIELLA;
– intimati –

3

ANTONIO, FUSCO CIRO, GALLO CUONO, GAZZILLO PASQUALE,

sul ricorso 19661-2007 proposto da:
ALIGANTE FRANCESCO, ALTIERI GIUSEPPINA, AMOROSO
ELEONORA, ANGARELLA CARMELA,ARCIERO LUISA nella sua
qualità di successore a titolare particolare di MOSCA
ANGELINA, AFFINITO GIOVANNI e AFFINITO CRISTINA,AROLA

ANTONIO , CAMPOLATTANO MICHELE, CARDELLA COSIMINA,
CARFORA ALFONSINA , CENTORE MARIA GRAZIA, CERRETO
DONATO, CIARAMELLA ANNA nella sua qualità di
successore a titolo particolare di CICCHELLA ANTONIO
e DI CRESCENZO CONSIGLIA, CICCHELLA ANTONIETTA ,
CICCHELLA ENRICO, CIMMINO ANTIMO, CIOFFI VINCENZO,
CORTESE ALESSANDRO, D’AIELLO ANTONIETTA, D’AIELLO
ROSA, D?ALBENZIO CLEMENTINA nella sua qualità di
successore a titolo particolare di DE LUCA GIOVANNI e
D?ANTONIO ROSA, D’ALESSANDRO GIACOMO, D’ANGELA
MARIACARMINA, D’ANGELO FERDINANDO, D’ANGELO GIUSEPPE,
DE BERNARDO LUCIANO, DE PREZZO ANTONIO nella sua
qualità di successore a titolo particolare di DE LUCA
GIOVANNI e D?ANTONIO ROSA, DE VINCENZO ANTONIETTA,
DEL MONACO VINCENZO, DELLA PERUTA OTTAVIO,DELLA
VENTURA ANTONIO

f

DI CAMILLO CARLO, DI CAPRIO

IMMACOLATA, DI CAPRIO RAFFAELE, DI CICCO GENNARO
nella sua qualità di successore a titolo particolare
di AFFINITO RAFFAELE e TORTORA ANTIMA, DI CRESCENZO
ANTONIO, DI CRESCENZO PIETRO nella sua qualità di

4

MARIA, BOMBACE CATERINA, BOTTONE VINCENZA, BOVE

successore a titolo particolare di ALBIGESE DOMENICO
e MAGLIOCCA LUCIA, DI FRANCESCO ANGELA, DI FRANCESCO
GIOVANNI, DI LORENZO ANIELLO, DI NUZZO ALFONSO, DI
NUZZO CATERINA, DI NUZZO PINO, DI NUZZO ROSA, DI
PIETRANTONIO FRANCESCO, DI SIENA ROSA, DI VICO MARIA,

D’ONOFRIO ANTONIETTA, ERRICO PAOLO, ESPOSITO DE LUCIA
PELLEGRINO, FERRARO ANTONIO, FERRARO RITA nella sua
qualità di successore a titolo particolare di
BENEDETTO GIORGIO e MARRONE MADDALENA, FERRARO
VINCENZA, FESTANTE MICHELE nella sua qualità di
successore a titolo particolare di SANTO MARIA, SANTO
STEFANO e TEDESCO ROSARIA, FRANCIOSA ANTONIO, FUSCO
CIRO, GALLO CUONO, GRAUSO MARIA in proprio e nella
qualità di erede di LOMBARDI GAETANO, GRAUSO
MARIAROSARIA nella sua qualità di successore a titolo
particolare di ALBIGESE DOMENICO e MAGLIOCCA LUCIA,
GRAUSO MICHELE nella sua qualità di successore a
titolo particolare di BENEDETTO GIORGIO e MARRONE
MADDALENA, IACOBELLI MADDALENA, IMPAZIENTE GIUSEPPA
nella sua qualità di successore a titolo particolare
di PRINCIPINI GIUSEPPINA e FIORINELLI CIRO, ISERNIA
ANGELO, MACIARIELLO GAETANO, MAGLIOCCA PASQUALINA,
MASTROPIETRO ROSA, MATALUNA ANTONIO nella sua qualità
di successore a titolo particolare di PRINCIPINI
GIUSEPPINA e FIORINELLI CIRO, MERLA o MEROLA

5

DI VICO VINCENZA DVCVCN44M68E791C, DOGALI IMMACOLATA,

-

ALFONSINA in proprio e nella qualità di erede di
DESIATO

VINCENZO,

MOSCA

ANGELINA,

PASCARELLA

ANTONETTA in proprio e nella qualità di erede di
GAllILLO PASQUALE, PASCARELLA LUCREZIA, PASCARELLA
MARIA CARMINA,PASCARELLA MARIA ROSARIA nella sua

AFFINITO RAFFAELE e TORTORA ANTIMA, PASCARELLA
MICHELE, PASCARIELLO ROSA, PETRILLO CARLO,
PIANCALDINI AURELIO nella sua qualità di successore a
titolo particolare di RENGA ANGELO e MEROLA
GIUSEPPINA, PINTO LUIGI, PINTO ROBERTO nella sua
qualità di successore a titolo particolare di
SANTONASTASO VINCENZA e DI VICO ANTONIO, RAZZANO
MADDALENA, RAZZANO MARIA, REAZIONE
ASSUNTA ,SANTANGELO ALESSANDRO, SANTO ANIELLO,SERRAU
GIOVANNI, SFERRAGATTA SALVATORE, SILVESTRI
GIANFRANCO, SOLARO FELICIA, SOPRANO MARIA GIOVANNA,
TORTORA GIOVANNI, VIGLIOTTI MARIACARMINA, VILLANI
ROSA, VINCIGUERRA ANIELLO nella sua qualità di
successore a titolo particolare di CICCHELLA ANTONIO
e DI CRESCENZO CONSIGLIA, VINCIGUERRA CATERINA,
VINCIGUERRA GIUSEPPINA, VINCIGUERRA MARIA,
VINCIGUERRA MICHELINA in proprio e nella qualità di
erede di PETITO DOMENICO, VINCIGUERRA SILVANA nella

sua qualità di successore a titolo particolare di
RENGA ANGELO e MEROLA GIUSEPPINA, ZIMBARDI GABRIELLA

qualità di successore a titolo particolare di

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO
GRAMSCI 7, presso lo studio dell’avvocato RUBINO
ROSSELLA, rappresentati e difesi dagli avvocati
D’ERRICO VINCENZO, GIORDANO GIOVANNI giusta delega in
atti;

titolo particolare di DELLA VALLE ANDREA e SAVINELLI
CONSIGLIA, MORGILLO CARLO, DI LORENZO ANTONIETTA, DI
VICO VINCENZA, CASAL ORTEGA ENRIQUE, DI NICOLA MARIO
nella sua qualità di successore a titolo particolare
di BOVE ELVIRA, DI NICOLA ROCCO e DI NICOLA VINCENZO,
FIORILLO ANTONIO, MOTTI LUIGIA elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 7, presso lo
studio dell’avvocato RUBINO ROSSELLA, rappresentati e
difesi dagli avvocati D’ERRICO VINCENZO, GIORDANO
GIOVANNI giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

ITALFONDIARIO S.P.A. incorporante CASTELLO GESTIONE
CREDITI S.R.L., nella sua qualità di procuratore di
INTESA SAN PAOLO S.P.A. (già BANCA INTESA), aderente
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia in persona del dott.
RICCARDO DI RENZO nella qualità di procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIANA 2,
presso lo studio dell’avvocato PETRAGLIA ANTONIO U.,

7

MAGLIOCCA VINCENZO nella sua qualità di successore a

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

FALLIMENTO CONSORZIO FRA COOPERATIVE INTERVENTI
REGIONALI DELL’EDILIZIA COOPERATIVA S.R.L.(I.R.E.C.);

avverso la sentenza n. 151/2007 del TRIBUNALE di
SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 26/01/2007,
R.G.N. 2281/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/10/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato ANTONIO U. PETRAGLIA;
udito l’Avvocato VINCENZO D’ERRICO;
udito l’Avvocato VINCENZO D’ERRICO per delega di
GIOVANNI GIORDANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale e per
l’accoglimento dei ricorsi incidentali;

8

– intimato –

I FATTI
Nel luglio del 2000 gli odierni controricorrenti proposero
opposizione, dinanzi al tribunale di S. Maria Capua Vetere,
alla esecuzione immobiliare intrapresa dalla Cariplo in forza
di un credito assistito da ipoteca iscritta dall’istituto di

del 1975.
Gli opponenti dedussero, in particolare, l’inesistenza e
l’inefficacia della garanzia reale per effetto della decadenza
dell’originario concessionario – il Consorzio IREC – dalla
concessione, e della conseguente estinzione del diritto reale
di superficie

ad edificandum,

estinzione caugionata, nella

specie:
– dalla risoluzione della convenzione stipulata ai sensi
dell’art. 35 della legge 865/1971;
– dalla annotazione di cancellazione presso la conservatoria dei
RR.II. della convenzione del 15.9.1975;
– dalla contestuale trascrizione della nuova convenzione
stipulata, ex art. 35 della legge 865/1971, in data 25.9.1989,
tra il comune di Maddaloni e la società cooperativa a
responsabilità limitata “Parco dei Platani”.
Esposero ancora gli opponenti che il comune di Maddaloni aveva
dichiarato il consorzio Irec decaduto dalla titolarità della
concessione edilizia n. 4 del 1976 e dal diritto reale di
superficie con delibera non impugnata, eccependo
contestualmente l’inammissibilità e l’infondatezza della
9

credito procedente ai sensi dell’art. 10 ter del D.L. n. 376

pretesa creditoria fatta valere dalla Cariplo ai sensi e per
• gli effetti dell’art. 37 della citata legge 865/1971 – a norma
del quale la decadenza dalla concessione e la conseguente
estinzione del diritto di superficie aveva determinato
l’automatico subingresso del comune negli obblighi assunti dal

L’istituto di credito opposto, nel costituirsi, dopo aver
sollevato in limine litis

(ma senza successo) una eccezione di

estinzione del giudizio in conseguenza del mancato rispetto
dei termini di cui all’art. 169 c.p.c. nell’attuazione di un
ordine di integrazione del contraddittorio emanato dal
giudice, contestò, nel merito, la fondatezza dell’opposizione,
chiedendone il rigetto.
Il tribunale adito, con sentenza depositata il 26 gennaio
2007, in accoglimento dell’opposizione, dichiarò l’inesistenza
del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte della
Cariplo.
Osservò in proposito il giudice unico del tribunale casertano:
Che l’esecuzione forzata era stata proposta dalla Cariplo
(nelle more, Banca Intesa) nei confronti degli opponenti,
terzi acquirenti degli immobili ipotecati a garanzia di un
mutuo concesso dalla Cariplo all’Irec con contratto 5.8.1977,
assistito da garanzia reale immobiliare iscritta contro il
detto mutuatario ai sensi dell’art. 5 comma 20 della legge n.
94 del 1982;

10

concessionario Irec nei confronti della Cariplo.

- Che, alla luce della documentazione prodotta dagli opponenti
(una certificazione notarile del 20.9.2005), risultava provata
l’estinzione delle iscrizioni ipotecarie, per non essere
queste state rinnovate;
– Che, per altro verso, quelle stesse iscrizioni dovevano
ritenersi estinte per effetto della risoluzione della
convenzione costitutiva del diritto di superficie stipulata il
15.9.1975 tra il comune di Maddaloni e l’Irec, la cui
cancellazione

risultava

annotata

nei

registri

della

conservatoria di S.Maria Capua Vetere in data 16.11.1989;
– Che tale estinzione era confermata dalla circostanza per cui
le ipoteche erano state iscritte dalla Cariplo ai sensi
dell’art. 5 comma 15 della legge n. 94 del 1982, norma che, in
deroga al disposto dell’art. 2822 comma l c.c., conferiva
validità

alle

garanzie

reali

iscritte

a

fronte

di

finanziamenti cui si applicava la garanzia dello Stato ex art.
10 ter del D.L.

376/1975 dopo la trascrizione della

convenzione di cui all’art.

35 della legge 865/1971,

attribuendo poi efficacia alle stesse, senza alcuna ulteriore
formalità, dal momento dell’acquisizione da parte del comune
delle aree oggetto della convenzione;
– Che tale efficacia era peraltro condizionata all’acquisto, da
parte dello stesso comune, delle aree oggetto della procedura
espropriativa, in assenza

medio tempore

di cause di

risoluzione o di decadenza della convenzione ex art. 35
citato;
11

- Che il verificarsi di un’ipotesi di risoluzione della
convenzione determinava, di converso – venendo meno il diritto
di superficie -, l’estinzione ex tunc dell’ipoteca;
– Che l’opponibilità ai terzi degli effetti di tale risoluzione
era garantita dalla trascrizione della convenzione unitamente

essa prevista;
– Che, nella specie, la convenzione intercorsa, ex art. 35
citato, tra il comune di Maddaloni ed il consorzio Irec del
15.9.1975, trascritta presso la conservatoria dei RR.II. di S.
Maria Capua Vetere, era stata puntualmente annotata di
cancellazione il 16.11.1989 a seguito: l) della risoluzione
della convenzione stessa; 2) della pronuncia di decadenza in
danno del consorzio; 3) della stipulazione di una nuova
concessione tra il comune di Maddaloni e la Cooperativa Parco
dei Platani, così determinandosi il venir meno dell’ipoteca
concessa dalla stessa Irec alla Cariplo.
Per la cassazione di questa sentenza la s.p.a. Italfondiario
(nella qualità di procuratrice dell’istituto Intesa S.Paolo)
ha proposto ricorso illustrato da 4 motivi di censura.
Resistono, con separati atti:
– Vincenzo Magliocca ed altri, con controricorso integrato da
ricorso incidentale notificato il 4 luglio 2007;
con controricorso e ricorso

– Vincenzo Petrillo ed altri,

incidentale notificato il successivo 6 luglio.

12

all’indicazione delle cause di decadenza e di risoluzione in

Entrambi gli atti di impugnazione incidentale risultano,
peraltro, del medesimo tenore.
Resiste ai ricorsi incidentali con controricorso la ricorrente
principale.
Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative.

I ricorsi, previa riunione, devono essere rigettati.
IL RICORSO PRINCIPALE
Con il primo motivo,

si denuncia

violazione e falsa

applicazione dell’art. 102 e 165 c.p.c. in relazione all’art.
360 n. 3 c.p.c..
La censura è corredata dal seguente quesito di diritto
(formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile
ratione temporis, nel vigore del D.lgs. 40/2006):
Il termine (di dieci giorni dalla notificazione) stabilito per
il deposito dell’atto di citazione del terzo ha natura
perentoria anche nel caso in cui sia disposta,

ex officio,

l’integrazione del contraddittorio, inficiando l’inosservanza
del suddetto termine la validità del rapporto processuale
instauratosi?
La censura è infondata.
L’integrazione

del

contraddittorio

litisconsortile necessario – venne disposta

nella

specie,

iussu iudicis con

ordinanza fuori udienza priva dell’indicazione del termine
perentorio richiesta dall’art. 102 c.p.c., e la relativa
citazione per l’udienza venne notificata nel rispetto dei

13

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

termini di cui all’art. 169 c.p.c., come correttamente
rilevato dal giudice territoriale al folio 4 della sentenza
impugnata.
Inconferenti si appalesano i richiami tanto alla disciplina
normativa di cui all’art. 269 c.p.c. (che prevede l’ipotesi

cui agli artt. 307-331 c.p.c. (che contemplano quella
dell’estinzione del processo in caso di mancata integrazione
del contraddittorio nel termine fissato, avuto riguardo al
tempo della notifica dell’atto e non a quella del suo deposito
in cancelleria successivamente alla notifica).
Il principio di diritto che va affermato nel caso di specie è,
pertanto (diversamente da quanto opinato dalla ricorrente) ,
quello per il quale l’integrazione del contraddittorio
disposta

iussu iudicis

per ragioni di litisconsorzio

necessario ex art. 102 c.p.c. comporta la necessità che l’atto
integrativa venga notificato all’interessato nel termine
perentorio fissato dal giudice, ovvero, qualora quest’ultimo
abbia omessa tale indicazione, nel rispetto dei termini a
comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., con la conseguenza
che il rapporto processuale deve ritenersi validamente
costituito con la notifica dell’atto integrativo, e non anche
con il deposito dell’atto notificato in cancelleria nel
termine di 10 giorni dalla notifica.
Con il secondo motivo,

si denuncia

violazione e falsa

applicazione dell’art. 474 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.

14

della chiamata di terzo a istanza di parte) quanto a quella di

3 c.p.c., nonché palese illogicità della motivazione in ordine
ad un punto decisivo della controversia in relazione all’art.
360 n. 5 c.p.c. decisivo per il giudizio.
La censura è corredata dal seguente quesito:
In caso di esecuzione forzata nei confronti del terzo

garanzia di un contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo
idoneo per l’esecuzione forzata ex art. 474 c.p.c.?

La

doglianzo

non ha

pregio,

anche se la

motivazione della

sentenza impugnata deve essere corretta.
Non erra il ricorrente nel sostenere che, nella specie, il
titolo esecutivo era costituito dal contratto con il quale si
convenne l’erogazione di un mutuo fondiario in favore del
consorzio Irec, e non già (come erroneamente si legge in
sentenza) “dall’ipoteca” in forza della quale il creditore
agiva in executiviis in danno del terzo proprietario.
Non erra il medesimo ricorrente nel rammentare che
l’estinzione della garanzia reale non comporta la speculare
estinzione del titolo.
Erra, di converso, nel ritenere che l’estinzione dell’ipoteca
– e, in proposito, il quesito di diritto formulato si mostra
del tutto eccentrico rispetto al thema decidendum – non incida
sul diritto del creditore procedente ad agire

in executiviis

nei confronti del terzo acquirente del bene ormai libero dalla
garanzia reale (nella specie estinta per mancata rinnovazione
ex artt. 2847 e 2878 n. 2 c.c.), poiché il rapporto

15

acquirente del bene ipotecato, l’ipoteca volontaria posta a

ipotecario, con riguardo alla posizione del terzo acquirente
(ovvero del terzo datore di ipoteca), concorre funzionalmente
a determinare l’insorgenza del diritto del creditore di
espropriare il bene vincolato.
Va pertanto affermato il principio di diritto secondo il

ipotecario in danno del terzo acquirente del bene ipotecato,
l’estinzione della garanzia reale (nella specie, per mancato
rinnovo nel termine ventennale previsto dalla legge) comporta
il venir meno del diritto del creditore ipotecario a
procedere, ai sensi dell’art. 2808 c.c., ad esecuzione forzata
in danno del terzo acquirente (non obbligato personalmente nei
suoi confronti) di un bene ormai libero da vincoli di
garanzia.
Con il terzo motivo,

si denuncia

violazione e falsa

applicazione dell’art. 2847, 2943 c.c., 19 T.U. sul credito
fondiario n. 646 del 1905, in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c..
La censura è corredata dal seguente quesito:
Ai

fini dell’accertamento del credito (nel caso di specie,

fondiario), la sussistenza e/o la perdurante validità e/o
efficacia dell’ipoteca va valutata con esclusivo riferimento
alla data del pignoramento e/o del fallimento, non avendo
alcun rilievo il sopraggiunto decorso del termine ventennale
per la rinnovazione dell’ipoteca posta a garanzia del mutuo
fondiario?

16

quale, in tema di esecuzione forzata promossa dal creditore

Al quesito deve darsi risposta negativa.
La mancata rinnovazione dell’ipoteca, difatti, comporta, allo
spirare del termine ventennale, la sua estinzione qual che sia
il credito garantito e qual che sia il soggetto tenuto alla
rinnovazione (nella specie, onerato dell’attività di

conservatore, secondo quanto disposto dagli abrogati artt. 19
del T.U. 646 del 1905 e 4 del DPR n. 7 del 1976).
Di talché, pur non comportando l’estinzione del titolo
esecutivo – in forza del quale permane la possibilità di
procedere ad una nuova iscrizione ipotecaria con un nuovo
grado – la mancata rinnovazione in parola preclude la
possibilità di una re-iscrizione opponibile ai terzi
acquirenti che abbiano trascritto il loro titolo
successivamente alla iscrizione non rinnovata (e pertanto
estinta), trascrizione opponibile al creditore (ex) ipotecario
secondo le ordinarie regole di pubblicità immobiliare.
Va altresì precisato che il termine di efficacia
dell’iscrizione ipotecaria – contrariamente a quanto opinato
da parte ricorrente -‘ non è soggetto a sospensione o
interruzione (nella specie, si asserisce, per effetto del
pignoramento del bene ipotecato), trattandosi di termine
decadenziale (rectius, di perenzione), e non di prescrizione.
Con 211 quarto motivo,

si denuncia violazione degli artt. 2822,

1357, 938, 1458, 2816 c.c.; 5 della legge 94/1982; 10 ter D.L.
376/1975 convertito in legge 492/1975; 72 della legge

17

rinnovazione della garanzia era, in via officiosa, il

865/1971,

3

della

legge

458/1988;

violazione

della

legge1179/1965 e della legge 166/1975 in relazione all’art.
360 n. 3 c.p.c..
La censura è corredata dal seguente quesito:
In caso di mutuo garantito dalla speciale ipoteca volontaria

492/1975, iscritta validamente, ma non ancora efficace,
l’intervenuta risoluzione della convenzione ex art. 35 legge
865/1971, costitutiva del diritto di superficie stipulata tra
il comune e il costruttore, è idonea a determinare, con il
venir meno del diritto di superficie, l’estinzione, con
efficacia ex tunc, dell’ipoteca iscritta a garanzia del mutuo;
ciò anche nell’ipotesi in cui, medio tempore, il comune sia
divenuto comunque proprietario delle aree per accessione
invertita, essendosi di fatto realizzato l’effetto
espropriativo e le condizioni di cui al citato art. 3 della
legge 458/1988 e della citata convenzione ai fini
dell’efficacia dell’ipoteca originaria, e ciò anche in
relazione al disposto dell’art. 2816 c.c.?
Il motivo ripropone, nella sostanza, le argomentazioni già
svolte in seno al giudizio di merito, che possono così
riassumersi:
– Prima del verificarsi della decadenza dell’Irec dalla
convenzione, si era realizzata la fattispecie dell’occupazione
appropriativa delle aree da parte del comune di Maddaloni, con
conseguente consolidazione dell’ipoteca iscritta dalla Caripl

18

ex art. 5 coma 20 del D.L. 376/1975 convertito in legge

il 15.11.1982, giusta disposto dell’art. 5 comma 20 della
.

legge 94/1982;
– La fattispecie negoziale intercorsa tra l’ente territoriale ed
il consorzio Irec, consacrata nella convenzione stipulata ex
lege 865/1971, integrava, sul piano funzionale, gli estremi

disposizione di cui all’art. 1458, secondo comma c.c., onde,
da un canto, l’irretroattività della risoluzione della
convenzione, dall’altro, l’inopponibilità dell’estinzione del
diritto di superficie al mutuante assistito da garanzia
ipotecaria su quel medesimo diritto;
– L’acquisto a titolo originario da parte del comune delle aree
previste nella convenzione aveva determinato l’applicabilità
dell’ipotesi normativa di cui al secondo comma dell’art. 2816
c.c., a mente del quale la riunione, in capo alla medesima
persona, del diritto proprietario e di quello superficiario,
comporta che le ipoteche iscritte sull’uno e sull’altro
continuano a gravare separatamente i diritti stessi.
La complessa doglianza non può essere accolta.
Per una duplice, concorrente ragione.
La prima,

quella per cui la questione dell’estinzione

dell’ipoteca in conseguenza della decadenza dalla convenzione
è
,

ratio decidendi

solo concorrente della sentenza oggi

impugnata, essendo già idonea a sorreggerne il contenuto
decisorio

quella

afferente

all’estinzione/inopponibilità

19

del rapporto di durata, con conseguente applicabilità della

dell’ipoteca al terzo per mancata rinnovazione della garanzia
reale.
La seconda,

quella per cui l’eventuale perfezionamento del

fenomeno dell’accessione inversa in favore dell’ente
territoriale avrebbe avuto, come indefettibile conseguenza,

diritto di superficie/la proprietà superficiaria) sarebbe
irredimibilmente rifluito, estinguendosi, nel nuovo e più
ampio diritto reale (la proprietà piena) acquisito a titolo
originario dall’Amministrazione (condivisibilmente, la più
attenta dottrina discorre, in proposito, di un fenomeno di
perimento giuridico del bene). Né pare conferente il richiamo
al disposto dell’art. 2816 c.c., poiché l’acquisto del nuovo e
più ampio diritto sarebbe avvenuto a titolo originario – non
senza considerare, ancora, come

l’opus publicum

non fosse

assoggettabile a garanzia ipotecaria.
IL RICORSO INCIDENTALE
Con l’unico motivo del ricorso incidentale, si lamenta:

Error

in procedendo. Nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.
360 n. 4 c.p.c.
Il motivo si conclude con la formulazione dei seguenti quesiti
di diritto:
– La cancellazione dell’ipoteca di cui sia stata accertata
giudizialmente l’estinzione va ordinata dal giudice, al qual

20

l’estinzione dell’ipoteca, poiché l’oggetto della garanzia (il

è stata formulata espressa domanda con l’atto di opposizione
all’esecuzione, con la sentenza che definisce il relativo
giudizio?
– L’accertamento dell’estinzione dell’ipoteca in virtù della
quale si procede

in executiviis

comporta la illegittimità,

immobiliare notificati in base all’ipoteca medesima; tale
nullità, illegittimità e/o inefficacia va dichiarata dal
giudice, al quale è stata formulata espressa domanda con
l’etto di opposizione, con la sentenza che definisce il
relativo giudizio?
– La

cancellazione

della

trascrizione

del

pignoramento

immobiliare, di cui sia stata accertata la illegittimità,
nullità e inefficacia, va ordinata dal giudice al quale è
stata formulata espressa domanda con l’atto di opposizione
all’esecuzione, con la sentenza che definisce il giudizio; con
la stessa sentenza il creditore procedente va condannato in
favore degli esecutati, che ne hanno fatta espressa domanda
con l’atto di opposizione all’esecuzione, al risarcimento del
danni patiti e patiendi da questi ultimi a causa
dell’iscrizione ipotecaria e della trascrizione del
pignoramento (ivi comprese le spese occorrenti per provvedere
alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli)?
Il motivo – prima ancora che infondato nel merito in ogni suo
aspetto è inammissibile in rito, atteso l’inammissibile
carattere multiplo/eterogeneo dei quesiti che lo concludono.

21

nullità e/o inefficacia degli atti di precetto e pignoramento

Sul tema del cd. “quesito multiplo”, quale quello di specie,
questa Corte ha più volte evidenziato come debba ritenersi
inammissibile il quesito

formulato in termini tali da

richiedere una previa attività interpretativa della Corte,
come accade nell’ipotesi in cui sia proposto un quesito
multiplo, la cui formulazione imponga alla Corte di
sostituirsi al ricorrente mediante una preventiva opera di
semplificazione, per poi procedere alle singole risposte che
potrebbero essere tra loro diversificate

(Cass. 29 gennaio

2008, n. 1906; 29 febbraio 2008, n. 5471; 23 giugno 2008, n.
17064). E’ di patente evidenza che i quesiti formulati dalla
difesa dei ricorrenti incidentali appartengono a tale
facti

species

(in senso ulteriormente specificativo, Cass. 14 giugno

2011, n. 12950 ha stabilito che va qualificato come quesito
multiplo

quello che sia formulato in modo tale da rendere

necessaria una molteplicità di risposte da parte della Corte,
e tale altresì che le relative risposte risultino tra loro
differenziate),

onde l’impossibilità, per il collegio, di

applicare quella diversa (e condivisa) giurisprudenza (Cass.
31 agosto 2011, n. 17886) secondo la quale, specularmente, il
motivo di ricorso deve ritenersi ammissibile volta che il
ricorrente, pur avendo formulato distinti e plurimi quesiti di
diritto corrispondenti alle diverse articolazioni di cui si
compone la censura mossa alla sentenza di merito, abbia pur
tuttavia denunciato la violazione di diverse norme di legge

22

9

con riferimento ad un’unica, eventualmente fondamentale
questione di diritto oggetto della richiesta decisione.
La disciplina delle spese segue – giusta il principio della
sostanziale soccombenza del ricorrente principale – come da
dispositivo.

La Corte riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale,
dichiara inammissibile quello incidentale e condanna la
ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, che si liquidano in complessivi E. 15.200, di cui
E. 200 per spese.
Così deciso in Roma, li 15.10.2013

P.Q.M.

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