Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5628 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 02/03/2021), n.5628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27613-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

BANCA IFIS SPA, quale incorporante IFIS LEASING SPA, e INTERBANCA

SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio

dell’avvocato GIURIDICO TRIBUTARIA STUDIO DI CONSULENZA,

rappresentato e difeso dagli avvocati LORENZO TRINCHERA, VITTORIO

GIORDANO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 206/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 206/2019depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte il 12.02.2019.

Ha rappresentato che con avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo al periodo di imposta 2011, l’Agenzia delle Entrate rettificava la dichiarazione Unico presentata da Banca Ifis, quale incorporante per fusione per incorporazione della consolidata Ifis Leasing s.p.a., ai fini IRES. Con l’atto impositivo, che richiamava i risultati di una verifica e del relativo processo verbale di constatazione, erano ripresi a tassazione le quote di svalutazioni integrali dei crediti effettuate dalla Società nei periodi di imposta dal 2004 al 2007 che avevano concorso alla formazione della base imponibile Ires per il periodo 2011 per l’importo di Euro 219.093,19 sul presupposto che le stesse non andassero assoggettate alla disciplina del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 106, comma 3, bensì alle più stringenti regole di deducibilità delle perdite sui crediti di cui al medesimo Decreto, art. 101, comma 5.

Nel contenzioso che ne seguiva la Commissione Tributaria Provinciale di Torino accoglieva per quanto qui interessa il ricorso ritenendo legittima la svalutazione al 100% effettuata dalla società e non condividendo l’assunto dell’Ufficio secondo cui una svalutazione al 100% sia in realtà una perdita sui crediti, deducibile solo in quanto risultanti da elementi certi e precisi. L’adita Commissione Tributaria Regionale confermava la sentenza.

Avverso la pronuncia del giudice regionale l’Agenzia delle Entrate formula un unico motivo censurando: la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 106, commi 3 e 5, art. 101, comma 5; del D.Lgs. n. 87 del 1992, art. 20, commi 4 e 5, degli artt. 2426 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che i componenti reddituali negativi collocati dalla società nel cit. art. 106, comma 3, quali svalutazioni integrali dei crediti, trovassero invece collocazione tra le perdite su crediti;

Sostiene infatti l’Agenzia delle Entrate che proprio perchè i crediti ai sensi dell’art. 2426 c.c., n. 8, hanno un valore pari alla misura in cui essi non possono essere realizzati, un credito a cui gli amministratori attribuiscono valore zero deve essere considerato in linea di principio con un credito perduto con le conseguenze contabili della deduzione della perdita solo in presenza di elementi certi e precisi che dimostrino l’inesigibilità del credito mentre non vi è spazio per la distinzione, ignota alle norme sia civili che fiscali e creata dalla CTR, tra rischio di futura inesigibilità,che però non si sa su quali basi, giustifica un azzeramento attuale, e deducibile del credito; e l’inesigibilità definitiva, che consentirebbe invece soltanto l’iscrizione di una perdita.

Osserva poi che sarebbe onere del contribuente dimostrare che l’azzeramento del credito era dovuto a circostanze temporanee, ma vi sono prospettive concrete che negli esercizi futuri il credito divenisse nuovamente esigibile in misura apprezzabile sicchè era corretto alla luce di prudenza e veridicità del bilancio, svalutarlo così riservandosi la possibilità in seguito di rivalutarlo anzicchè espungerlo dal bilancio come perduto.

Afferma che la CTR avrebbe in tal modo violato l’art. 2426 c.c., n. 8, nella parte in cui attribuendo ai crediti un valore pari alle loro possibilità di realizzo, implica che un credito a cui si attribuisca valore zero sia un credito assolutamente inesigibile, l’art. 2697 c.c. nella parte in cui onere il contribuente di dimostrare con elementi specifici che, invece, il credito, pur valutato zero, è ancora almeno in una parte recuperabile nel futuro cioè non è perduto e va solo svalutato, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, comma 5, nella parte in cui consente di dedurre perdite su crediti solo se, in primo luogo, il contribuente dimostri l’esistenza di elementi ceri e precisi che ne attestino l’esigibilità nonchè l’art. 106, commi 3 e 5, nella parte in cui prevedono che la svalutazione dei crediti sia deducibile entro il limite quantitativo indicato.

La controricorrente in sede di costituzione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per intervenuto giudicato esterno intervenuto fra le stesse parti e formatosi in relazione all’impugnazione con cui è stata contestata con avviso di accertamento la deducibilità delle svalutazioni a zero effettuate in relazione ai crediti vantati verso la clientela per il periodo di imposta 2005 e la deduzione effettuata della quota delle svalutazioni effettuate nel 2004 relativa al 2005. Osserva che l’oggetto di tale giudizio non era solo la verifica se la Società vantasse il diritto a dedurre i cc.dd. “noni” derivanti dalle svalutazioni a zero operate nel periodo di imposta 2004 ma il diritto a dedurre i “noni” derivanti dalle svalutazioni a zero operate nel medesimo periodo di imposta anno 2005. Verifica -che si sostiene – abbia avuto con la sentenza nr 107/2013 della CTR del Piemonte esito positivo con conseguente rigetto della pretesa erariale.

La controricorrente evidenzia che la pretesa erariale si deve ritenere inammissibile anche perchè in contrasto con la successiva sentenza emessa dalla CTR n. 278/2017 anche essa passata in giudicato e relativa al periodo di imposta 2006 ed avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento con cui l’Ufficio contestava alla società la deduzione dei c.d. “noni” derivanti dalle svalutazioni a zero operate nel periodo di imposta 2004 e 2005 e le svalutazioni ” a zero” operate nel medesimo periodo di imposte 2006.

Questa Corte ritiene che per le tematiche trattate e l’assenza di precedenti specifici la causa debba essere rimessa alla sezione V.

PQM

La Corte rimette la causa alla sezione V.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

 

 

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