Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5627 del 11/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5627 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Saturnia s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via
dei Pirenei n.1, presso lo studio dell’avv. Alfonso Gentile, dal quale è rapp.to e difeso , giusta procura in atti Ricorrente
Contro
Comune di Palliano , in persona del legale rapp.te pro tempre, rapp.to e difeso dall’avv.
Benedetto Longino Lombardi, giusta procura in atti Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
21/2012/39 depositata il 26/1/2012
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 20/2/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa dalla Saturnia s.r.l. contro il Comune di Palliano è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla società contro la sentenza della CTP di Frosinone n. 308/8/2009 che ne aveva respinto il ricorso
avverso l’avviso di accertamento n. 79 per ICI 2001.11 ricorso proposto si articola in unico
motivo. Resiste con controricorso il Comune. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 1869/13

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 11/03/2014

bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del
20/2/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 9 del d.lgs. 557/93 e dell’art. 23 c.1 bis del d.l.
207/08 laddove la CTR non ha riconosciuto l’esenzione dall’Ici dei fabbricati pur non es-

istanza di revisione.
La censura è fondata alla luce dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n.

19872 del 14/11/2012 (Rv. 625084) secondo cui, in tema di ICI, l’immobile che sia stato
iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria
(A16 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9
d.l. n. 557 del 1993, convertito in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi
del combinato disposto dell’art. 23 bis del d.l. n. 207 del 2008, convertito in legge n. 14 del
2009, dell’art. 2, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 504 del 1992.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va accolto il ricorso proposto dalla società avverso avverso
l’avviso di accertamento n. 79 per ICI 2001.
La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la
compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello e di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il
ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento n. 79 per ICI 2001, compensando tra le parti le spese del giudizio di appello e di cassaz e ne.
sidente

Così deciso in Roma, 20/2/2014
dott. M

ellis

sendo gli stessi iscritti nella categoria D/10, con effetto retroattivo dal 1999, a seguito di

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