Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5627 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 02/03/2021), n.5627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24154-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO MARIO CAZZOLLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 309/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 06/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate di Bari, ufficio controlli, rideterminava a carico di L.G., titolare dell’omonima ditta individuale, esercenti lavori di escavazione e movimenti terra il reddito di impresa imponibile ai fini Irpef ed irap per l’anno di imposta 2009 a causa del mancato riconoscimento tra i componenti negativi del reddito del costo dei carburanti e lubrificanti per Euro 78.872,00.

L’amministrazione fondava la sua contestazione sul fatto che il contribuente non aveva tenuto la c.d. scheda carburanti ed inoltre aveva pagato parte del carburante in contanti ed emanava per questo il relativo avviso di accertamento che veniva impugnato da L.G. avanti la CTP di Bari che con sentenza n. 46/2016 la accoglieva.

Avverso tale decisione l’Ufficio proponeva il gravame che veniva respinto dalla CTR della Puglia con sentenza n. 309/2019.

Il Giudice di appello rilevava, per gli aspetti che qui interessano, che il contribuente aveva provato di aver effettivamente acquistato il carburante e l’inerenza del costo all’attività di impresa.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso il contribuente che nel contestare la fondatezza del ricorso dà atto di aver presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 e di aver versato in data 29.5.2019 l’importo della prima rata pari ad Euro 1.100,00 e chiede pertanto la sospensione del giudizio sino al 31.12.2020 e alla scadenza la dichiarazione di estinzione del procedimento previsto dal cit. art. 6, comma 13. Preliminare all’esame del motivo risulta la decisione sull’istanza di definizione agevolata.

IL contribuente ha depositato la domanda di definizione agevolata presentata ai sensi del D. L. n. 188 del 2018, art. 6 e documentato il pagamento della prima rata pari ad Euro 1100,00 sicchè ai sensi del richiamato art. 6, comma 13, il procedimento va dichiarato estinto in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020.

La Corte ritiene di dover rimettere la causa sul ruolo al fine di verificare per il tramite dell’Agenzia delle Entrate l’integrale pagamento dei ratei necessario per dichiarare l’estinzione del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa sul ruolo al fine di accertare tramite l’Agenzia delle Entrate, l’avvenuto pagamento dei ratei richiesto dalla legge per l’estinzione del procedimento.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA