Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5626 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. III, 28/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 28/02/2020), n.5626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21818/2018 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI

119, presso lo studio dell’avvocato ORESTE BISAZZA TERRACINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI CALIARO;

– ricorrente –

contro

D.D., GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS), GENERALI BUSINESS

SOLUTIONS SCPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 828/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, P.G., ha subito un incidente mentre viaggiava a bordo della sua moto, investito da una vettura, che, per immettersi in un parcheggio, ha svoltato a sinistra invadendo la carreggiata del ricorrente.

A seguito dell’urto, quest’ultimo ha riportato una invalidità permanente, oltre che danni alle cose, con incidenza sulla sua capacità di guadagno.

Ha agito verso l’investitore, tale D.D., e le Generali spa, che assicuravano quest’ultimo per la responsabilità civile auto.

Il giudice di primo grado ha riconosciuto una prevalente responsabilità del convenuto D., ed una concorrente del ricorrente P., ripartendola per il 65% a carico del D. e per il restante 35% a carico del P..

Ha di conseguenza liquidato il danno in base a tale riparto della responsabilità. Il P. ha proposto appello, sia sul concorso di colpa che sull’ammontare del risarcimento, ottenendo una decisione favorevole solo quanto a questo aspetto, e limitatamente al danno patrimoniale.

Ricorre ora il P. avverso la sentenza di appello, con quattro motivi, con cui denuncia come errata la sentenza, sia relativamente al concorso di colpa a lui attribuito, che quanto al calcolo del danno da mancato guadagno.

Si sono costituite le Generali spa, con controricorso. Non si è costituito il D.. Il ricorrente deposita memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La decisione impugnata parte dal presupposto che, nel caso di scontro tra veicoli, qualora emerga la colpa di uno dei due (in questo caso del D., che guidava l’automobile), la responsabilità può essere interamente addebitata a quest’ultimo solo ove risulti altresì che l’altro (nella fattispecie il ricorrente) aveva fatto di tutto per evitare il danno, e dunque non era in colpa a sua volta. Ciò premesso, secondo la corte di merito, questa prova non era stata fornita dal ricorrente, nei cui confronti v’erano invece elementi per dire che, in parte, era in colpa anche lui, in quanto guidava in prossimità della linea di mezzeria.

2.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo e controverso.

Secondo il ricorrente la corte di appello avrebbe posto a base della decisione di confermare il concorso di colpa un accertamento fatto dal Tribunale in primo grado, che invece era inesistente.

Ossia: la corte ritiene che la colpa del ricorrente fosse da ravvisare nel fatto che egli guidava in prossimità della linea di mezzeria, e che, se fosse stato più a destra, avrebbe potuto evitare l’impatto. Ma, a dire del ricorrente, il Tribunale non ha fondato il concorso di colpa su questo fatto, bensì su un altro, ossia sulla mancata prova circa l’inevitabilità dell’impatto, stando alla posizione della vettura antagonista.

Il motivo è però infondato.

Intanto, non si tratta, a rigore, di un omesso esame: il fatto posto a base del concorso di colpa è esaminato dalla corte di merito; piuttosto, stando alla tesi del ricorrente, la corte lo avrebbe travisato, attribuendo al tribunale un accertamento diverso da quello in realtà effettuato.

Ma, a parte ciò, non v’è neanche travisamento, in quanto, secondo quanto riferito nella sentenza impugnata, il fatto che, in primo grado, avrebbe determinato il concorso di colpa, starebbe nella circostanza secondo cui il ricorrente ” non ha documentato se la posizione della Ford Focus era tale da consentirgli di oltrepassarla indenne” (pag. 3).

Lo stesso ricorrente ammette che questa è la ragione per cui già in primo grado egli era stato ritenuto in colpa (p. 12 del ricorso).

Questa affermazione non è incompatibile con l’altra, che la corte di appello, poi aggiunge, secondo cui “il Tribunale ha, correttamente, ritenuta che qualora l’appellante avesse viaggiato il più possibile lungo il margine destro gli sarebbe stato possibile evitare l’impatto” (p. 6).

In sostanza, non v’è omesso esame del fatto rilevante (quello che ha costituito ragione del concorso di colpa del ricorrente), nè v’è travisamento dal momento che la corte riferisce come accertato dal Tribunale un fatto compatibile con le sue affermazioni.

Del resto, il ricorrente non allega il passo della sentenza di primo grado che sarebbe stato travisato, con riflessi sull’autosufficienza del motivo.

3.1 Il secondo e terzo motivo pongono la medesima questione, il secondo attraverso la denuncia di errata interpretazione degli artt. 2607 e 2054 c.c., ed il terzo attraverso la denuncia di erronea interpretazione degli artt. 2056 e 1227 c.c..

La corte ha deciso il caso sulla base del principio secondo cui, quando nello scontro tra veicoli uno dei due è in colpa, l’altro è esente da concorso solo se dimostra di aver fatto il possibile per evitare il danno.

Secondo il ricorrente questa regola sarebbe erronea, in quanto v’era l’esclusiva responsabilità dell’antagonista, che aveva invaso la corsia.

In questa ottica, la prova della responsabilità esclusiva dell’antagonista stava negli atti (assenza di tracce di frenata, invasione della corsia), e questo doveva portare ad escludere che la prova liberatoria gravasse sul ricorrente.

I motivi sono infondati.

Infatti, a ben vedere, non si contesta alla corte una erronea affermazione di diritto, bensì di non aver valutato che v’era una prova della esclusiva responsabilità dell’antagonista.

In sostanza, il principio affermato dalla corte di merito, secondo cui la prova (anche indiretta) della esclusiva responsabilità di uno dei conducenti consente di superare la presunzione di colpa (da ultimo Cass. 13672/ 2019), è ovviamente corretto.

E tutto sommato non contestato dal ricorrente. Il quale piuttosto ritiene che quella prova vi fosse, e che non è stata tenuta in conto debito.

Ma questa censura è inammissibile in questa sede, poichè attiene all’accertamento del fatto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.

4.- Il quarto motivo denuncia omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello.

Il ricorrente adduce di avere impugnato la sentenza di primo grado quanto alla quantificazione del danno patrimoniale, consistente oltre che nel danno emergente (spese mediche ed altro) soprattutto nel lucro cessante dovuto alla perdita della capacità di guadagno futura.

Egli riporta il motivo di appello trascrivendolo integralmente (pagine 14-18). Secondo il ricorrente, la corte avrebbe omesso di pronunciare.

Il motivo è fondato.

Infatti, la corte di merito discute solo della personalizzazione, erroneamente riconosciuta in primo grado, del danno alla persona (p. 6-7), ma non esamina il motivo di appello relativo specificatamente alla incidenza della lesione sul reddito del ricorrente, incidenza posta con specifico motivo di appello.

Nè può una pronuncia sul punto ritenersi ricompresa nel capo di sentenza che riguarda la personalizzazione del danno alla persona, poichè tale personalizzazione, nella decisione impugnata, ha riguardo non già alla incidenza sulle capacità di guadagno, ma al danno morale (p. 7) che la corte ritiene di dover liquidare in via equitativa. Tra l’altro, il motivo di appello riguardava anche le spese mediche, di certo non considerate dalla corte di appello.

In sostanza, la corte di merito non ha valutato le circostanze addotte dal ricorrente per dimostrare l’entità della contrazione dei redditi, ed in particolare non ha deciso in ordine al (lamentato) danno patrimoniale consistente nella riduzione della capacità lavorativa specifica, in base a quanto emerso dall’istruttoria, anche relativamente alla contrazione già sofferta, cosi che si dovrà, se l’esito sarà positivo, tener conto della maggior somma tra quella astrattamente riconducibile alla menomazione e quella in concreto patita.

In accoglimento quindi del quinto motivo la sentenza va cassata con rinvio.

P.Q.M.

La corte accoglie il quinto motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, rigetta tutti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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