Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5626 del 11/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5626 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Buggio Stefano, elett.te dom.to in Roma, alla via dei Gracchi 278, presso lo studio dell’avv.
Marina Meucci e Antonio Strillacci, dai quali è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
Comune di Lodi

Intimato

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
n. 57/2012/14

depositata il 22/5/2012

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 20/2/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa daBuggio Stefano

contro il Comune di Lodi è stata definita

con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dal
Comune contro la sentenza della CTP di Lodi n. 25/1/2010 che aveva accolto il
ricorso avverso l’avviso di accertamento ICI 2005. Il ricorso proposto si articola in due
motivi.. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex
art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza
del 20/2/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 1771/13

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 11/03/2014

Motivi della decisione
Il ricorrente censura la decisione della CTR, sotto il profilo di violazione di legge e vizio di
motivazione, laddove il giudice di merito ha riconosciuto il beneficio fiscale nella percentuale del 25% “per la tutela diretta della sola facciata dell’immobile”.
Le censure sono fondate. L’art. 2 comma 5 del d.l. 16/1993 conv. in L. 75/1993, nella for-

co ai sensi dell’articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), e’
costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante
l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le
abitazioni della zona censuaria nella quale e’ sito il fabbricato, i moltiplicatori di
cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Il riconoscimento di interesse storico/artistico ex L. 1089/1939 per il fabbricato in questione, determinato dal “grandioso esempio di facciata barocca”,- come accertato dalla CTRcomporta la determinazione della base imponibile nella misura di cui all’art. 2 comma 5
succitato, per l’intero immobile, in quanto la norma fa riferimento all’immobile nel suo
complesso, senza alcuna distinzione o limitazione in base alle parti dell’immobile riconosciute di interesse particolarmente importante.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va accolto il ricorso proposto dal Buggio avverso l’avviso di accertamento ICI 2005 relativo all’immobile in Lodi Corso Roma 74 e la condanna del Comune
alla rifusione, in favore del Buggig delle spese del giudizio di appello, nonché di quelle del
giudizio di cassazione, liquidando le prime in E 400,00 e le seconde in E 500,00, di cui E
100,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie
il ricorso proposto dal Buggio avverso l’avviso di accertamento ICI 2005 relativo
all’immobile in Lodi Corso Roma 74 e condanna il Comune di Lodi alla rifusione, in favore del Buggio delle spese del giudizio di appello, nonché di quelle del giudizio di cassazione, liquidando le prime in E 400,00 e le seconde in E 500,00, di cui E 100,00 per spese, oltre
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
accessori di legge.
oggi,
MAR. 2014
Così deciso in Roma, 20/2/2014
te est.

mulazione vigente al 2005, disponeva: Per gli immobili di interesse storico o artisti-

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