Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5625 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. III, 28/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 28/02/2020), n.5625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11794/2017 proposto da:

GENERALI ITALIA SPA, in persona dei Dirigenti e Legali Rappresentanti

pro tempore Dott. C.P. e P.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVUOR 17, presso lo

studio dell’avvocato MICHELE ROMA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato EMANUELA MINUTOLO;

– ricorrente –

contro

P.M., quale erede di L.T.E., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA 19, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO FRANZI’, che lo rappresenta e difende;

AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS) DI LANCIANO VASTO CHIETI,

S.M.;

– controricorrente –

e contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 40/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 12/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del 2, 3 e 4 motivo

p.g.r.; rigetto del 1 motivo, assorbiti il 5 e il 6 motivo;

udito l’Avvocato MICHELE ROMA;

udito l’Avvocato S.M.;

udito l’Avvocato FRANCESCO FAGNINI per delega.

Fatto

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. Con ricorso notificato il 5 maggio 2017, Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia, assicuratore s.p.a.) propone ricorso per cassazione della sentenza n. 922/2010 della Corte d’appello di l’Aquila, emessa nei confronti della ASL di Lanciano-Vasto, degli eredi di L.T.E. e di altri coassicuratori, depositata il 12.01.2017, e notificata in data 7/03/17, con la quale è stata dichiarata inammissibile la domanda o eccezione relativa alla intervenuta “consumazione”, in corso di causa, del massimale della polizza – per erosione del tetto massimo previsto nella polizza stipulata dalla ASL -, sull’assunto oggetto di impugnazione – che il rilievo di raggiungimento del limite massimo di copertura assicurativa fosse una questione nuova proposta per la prima volta nel giudizio di appello; inoltre, la società assicuratrice impugna la statuizione della sentenza nella parte in cui non sono state ammesse le nuove prove documentali indicate come indispensabili, pur nella vigenza della vecchia formulazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, sulla considerazione che la parte non sarebbe decaduta dal proporle nel giudizio di primo grado, e nella parte in cui è stata negata la produzione di una sentenza intervenuta tra le medesime parti, attestante, in tesi, l’intervenuta erosione del massimale convenuto tra la ASL e l’assicurazione qui ricorrente; infine, la ricorrente deduce che sia stata erroneamente accertata la sussistenza di un’obbligazione solidale della ricorrente in caso di obbligazioni plurime, essendo valevole parziariamente l’assicurazione stipulata con Groupama, chiamata nel giudizio da ASL per la manleva unitamente a Generali Italia s.p.a.. Il ricorso è affidato a sei motivi.

2. La ASL intimata è intervenuta notificando controricorso il 16/6/2017; ha notificato separato controricorso anche P.M., uno degli eredi subentrati nella posizione dell’attrice nel frattempo deceduta, emodializzata, la quale aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno alla persona evidenziatosi nel (OMISSIS), dopo una trasfusione di sangue infetto da virus HCV effettuata nel (OMISSIS) in una struttura ospedaliera della ASL, qui intimata. Il legale di P.M. deduce il proprio interesse a resistere e chiede la distrazione a proprio favore delle spese di lite. Groupama non è comparsa.

3. Le parti hanno successivamente presentato memorie; per P.M. è comparso un nuovo difensore. Il ricorrente ha dedotto la tardività dei controricorsi, notificati il 15 giugno 2017 e il 19/7/2017. La causa, portata alla pubblica udienza del 19/12/2018, su conforme richiesta del P.M. è stata rinviata a nuovo ruolo per la questione preliminare circa la ammissibilità del ricorso, stante la carenza, in atti, di certificazione attestante l’avvenuta ricezione della notifica della sentenza, avvenuta per via digitale in data 7/3/2017. Successivamente, veniva presentata dalla società assicuratrice ricorrente memoria con allegazione dell’attestazione della ricezione della notifica della sentenza. Il PM concludeva come in atti.

4. Per quanto qui di interesse, la Corte territoriale, dopo aver confermato la condanna della ASL per le lesioni subite da L.T.E. in seguito a trasfusione di sangue infetto, e dopo aver qualificato le diverse assicurazioni contratte dall’ente assicurato come assicurazioni plurime, regolate dall’art. 1910 c.c. e aver ritenuto l’obbligazione dei co-assicuratori di natura solidale, respingeva l’appello principale della ASL volto a riformare la pronuncia di condanna e l’appello incidentale della compagnia assicuratrice, volto a far rilevare, in via subordinata, il raggiungimento del massimale convenuto, e confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato Generali Assicurazioni S.p.A., già Ina Assitalia S.p.A., a manlevare la ASL nel pagamento degli importi risarcitori statuiti a suo carico e a favore degli appellati P.G. e P.M., eredi della parte lesa dializzata e contagiata dal virus dell’epatite, nel frattempo deceduta. Nel caso specifico, la Corte territoriale riteneva tardiva sia l’eccezione di erosione del massimale, rilevata dall’assicuratore solo in sede di appello, sia la produzione in giudizio di nuova documentazione e di una sentenza di primo grado, emessa tra le stesse parti in relazione a un diverso sinistro, divenuta giudicato, attestante l’erosione del massimale convenuto nella polizza di generali (già Ina Assitalia).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c.. L’assicuratore ricorrente, in particolare, deduce che non sia stata adeguatamente considerata l’eccezione relativa al superamento del massimale di polizza, nonostante essa fosse stata apposta sin dal primo atto difensivo, e reiterata nell’appello incidentale, ove la successiva richiesta “di dichiarare la carenza di copertura assicurativa per intervenuta consumazione del sottomassimale per sinistri pregressi” doveva ritenersi collegata alla iniziale deduzione, contenuta nella comparsa difensiva di primo grado, di “contenere l’importo eventualmente posto a carico della comparente società di assicurazioni nei termini di polizza e nei limiti dei massimali e sottomassimali assicurati, con la decurtazione della franchigia pattuita”, coltivata anche nella fase di appello.

2. Con il secondo motivo l’assicuratore denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il vizio di violazione di legge riguardo all’applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2, sull’assunto che la eccezione di incapienza del fondo costituisca una eccezione in senso lato, e non in senso stretto, in ciò riportando varie pronunce di questa Corte, tra cui Cass. 22893/2012 che ha stabilito, in tema di esaurimento del FGVS, che il massimale di polizza, del quale non è lecito predicare la natura di fatto processuale meramente impeditivo o estintivo, ha la funzione di configurare e delimitare normativamente il diritto del danneggiato, onde la conseguente rilevabilità (anche) officiosa da parte del giudice (ex pluribus, Cass. 9019/09; 7247/06; 4485/03).

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2, nella formulazione previgente alla riforma del 2012.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, e violazione di norme, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione all’art. 345, comma 2 e dell’art. 2909 c.c., con riguardo alla mancata ammissione, come prova documentale, di una sentenza passata in giudicato pronunciata tra le stesse parti, nonchè la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 e 116 c.p.c. e art. 2909 c.c.. La sentenza non ammessa come produzione documentale riguarda la sentenza del tribunale di Chieti del 3/05/2016 resa in un diverso giudizio tra le medesime parti, ove è stata constatata l’erosione del massimale. Sul punto i resistenti sostengono che si tratta di un giudicato non rilevante, in quanto comporterebbe una nuova indagine di fatto, oramai preclusa, in ordine alla questione se nel massimale sia stato incluso o meno quanto accertato e liquidato nel primo grado di giudizio.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme con riguardo all’art. 1910 c.c., in materia di assicurazione plurima, avendo ritenuto che l’obbligazione ha natura solidale.

6. Con il sesto motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 1917 c.c., comma 3, ex art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’assenza di idonea motivazione, sull’assunto che le compagnie assicuratrice sono state considerate soccombenti, mentre la soccombenza sostanziale era della ASL che aveva proposto l’impugnativa in merito alla condanna al risarcimento del danno in favore degli eredi L.T.. Anche in questo caso, poi, la Corte avrebbe dovuto tener conto dei massimali di polizza ex art. 1917 c.c., comma 3.

7. Preliminarmente si osserva che la questione preliminare di improcedibilità del ricorso risulta superata dalla produzione dell’attestazione della avvenuta ricezione della notifica della sentenza, prodotta in limine litis su copia analogica della sentenza, conformenete a quanto statuito dalle su di questa Corte nel gennaio 2019. I motivi nn. 1, 2, 3, 4 vanno trattati congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi.

7.1. Il primo motivo è fondato. La Corte di merito ha ritenuto inammissibile

la deduzione di sopraggiunta incapienza del massimale in quanto ritenuta nuova, tesa a modificare il titolo giuridico della pretesa fatta valere e ad introdurre nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si è svolto regolare contraddittorio nel primo grado, citando il precedente di cui a Cassazione n. 220/2012. In linea di diritto, costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 23415 del 27/09/2018; Cass. n. 8842 del 11/04/2013). Certamente non può ritenersi come nuova la richiesta di contenimento dell’accoglimento dell’altrui pretesa nei limiti contrattuali convenuti, se la deduzione risulta già allegata nel giudizio di primo grado, anche solo come tema di eccezione. Ed invero, la questione della sussistenza di un limite nella polizza è stata opposta dalla assicuratrice, terza chiamata, sin dal primo grado di giudizio, come materia di indagine in ordine alla condizione di capienza del massimale contrattuale, e quindi costituiva un rilievo che il giudice avrebbe dovuto considerare con riferimento al tempo della liquidazione del sinistro.

7.2. Ed infatti, la richiesta di contenere la manleva dell’assicuratore entro i limiti indicati nella polizza, con dichiarazione di carenza della copertura assicurativa per incapienza del sottomassimale, implica l’accertamento da parte del Giudice delle conseguenze che, in base agli accordi contrattuali, derivano sul diritto all’indennizzo; pertanto, se detti accordi prevedono un tetto massimo che si consuma progressivamente, l’accertamento deve includere siffatta verifica fattuale, dato che tale fatto si riverbera sull’indennità assicurativa e sui rispettivi diritti e oneri dei contraenti, sino a che essi non siano stati in concreto giudizialmente liquidati. Pertanto, la Corte territoriale, affrontando la questione limitatamente all’ammissibilità o meno della difesa relativa alla intervenuta incapienza del massimale, ha ridotto il tema di indagine originario, non considerando che già dal primo grado di giudizio era stato richiesto al giudicante di considerare la pretesa nei limiti dell’indennizzo contrattualmente dovuto, accertando la permanenza o meno dei presupposti della copertura assicurativa.

9. Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi, del pari, il suo assorbimento, in quanto la eccezione di massimale è presente nella difesa dell’assicuratore, costituendo motivo della sua difesa iniziale, reiterata nell’impugnazione.

Pertanto, in questa sede, non rileva se l’eccezione sia in senso stretto o ampio, percjhè comunque è stata svolta sin dalla prima difesa. Tuttavia, preme precisare che l’eccezione di incapienza del massimale non vale quale eccezione in senso lato, bensì in senso stretto, e pertanto va rilevata dalla parte interessata a farla valere – l’assicuratore -. In ordine al tema della natura della allegazione di incapienza del massimale occorre confrontarsi, da ultimo, con Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3173 del 18/02/2016 (Rv. 639075 – 01) che, nel ritenere che si tratti di eccezione in senso stretto, ha rilevato che “il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, che può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell’obbligo dell’assicuratore, sicchè grava su quest’ultimo l’onere di provare l’esistenza e la misura del massimale, dovendosi altrimenti accogliere la domanda di garanzia proposta dall’assicurato a prescindere da qualsiasi limite di massimale”. In tale pronuncia si è preso atto, infatti, che sulla questione si registra un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte. Secondo un primo orientamento, è sempre onere dell’assicuratore provare l’esistenza e l’ammontare del massimale: sicchè, ove l’assicuratore non lo assolva, la domanda di garanzia proposta dall’assicurato andrà accolta comunque, a prescindere da qualsiasi limite di massimale (Sez. 3, Sentenza n. 17459 del 31/07/2006, Rv. 592071). Questo orientamento si fonda sull’assunto che il limite del massimale è un fatto impeditivo o modificativo della pretesa dell’assicurato: sicchè è l’assicuratore ad avere l’onere di provarne il fatto costitutivo, ossia che il massimale pattuito tra le parti del contratto di assicurazione è inferiore all’indennizzo invocato dall’assicurato. Secondo un diverso orientamento, invece, nella controversia tra assicurato ed assicuratore è onere del primo dimostrare l’entità del massimale (Sez. 3, Sentenza n. 10811 del 17/05/2011, Rv. 618218). L’assunto è che nell’assicurazione della responsabilità civile la misura del massimale sia “elemento essenziale” del contratto, e di conseguenza rappresenti un “fatto costitutivo” della pretesa dell’assicurato, il cui onere ricade su quest’ultimo.

9.1. Ritiene questo Collegio che tra questi due contrastanti orientamenti debba essere preferito il primo. L’altro, infatti, non convince per due ragioni. La prima ragione è che la pattuizione d’un massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione della responsabilità civile. Nell’assicurazione sulla responsabilità civile il massimale esprime il limite della dell’obbligazione indennitaria dell’assicuratore, ed assolve sotto questo aspetto la medesima funzione del valore della cosa assicurata nelle assicurazioni di cose. Tuttavia, mentre, nell’assicurazione di cose, il valore della cosa assicurata è elemento essenziale del contratto, non altrettanto può dirsi delle assicurazioni sulla responsabilità. Nelle assicurazioni di cose, infatti, è vietata la soprassicurazione (art. 1908 c.c.), divieto che a sua volta è espressione del principio indennitario, coessenziale all’assicurazione contro i danni. La mancanza della pattuizione sul valore, pertanto, snaturerebbe la causa del contratto, nella misura in cui consentirebbe la percezione da parte dell’assicurato di indennizzi superiori al valore della cosa assicurata. Nelle assicurazioni sulla responsabilità, invece, non è nemmeno concepibile la nozione di sopra – o sottoassicurazione, e la misura del massimale garantito è lasciata alla libera pattuizione delle parti. Il contratto potrebbe essere, dunque, stipulato per un qualsiasi massimale, senza che ciò incida sulla natura o sulla causa del contratto, così come potrebbe essere stipulato per un massimale illimitato, ipotesi conosciuta dalla prassi commerciale.

9.2. Da ciò consegue che il massimale nell’assicurazione della responsabilità civile non costituisce un elemento essenziale del contratto, ben potendo quest’ultimo essere validamente stipulato senza la pattuizione di esso.

9.3. La seconda ragione per la quale non può essere condiviso il decisum di Cass. 10811/11, cit., è che il “fatto costitutivo” della pretesa dell’assicurato ad essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della responsabilità civile è l’avverarsi d’un sinistro che abbia le caratteristiche descritte nel contratto. L’esistenza del massimale e la sua misura non costituiscono dunque i fatti generatori del credito dell’assicurato, ma piuttosto i fatti limitativi del debito dell’assicuratore. In quanto tali, essi debbono essere allegati e provati da quest’ultimo, secondo la regola di cui all’art. 2697 c.c.. Da quanto esposto consegue che, nel presente giudizio, la mancata dimostrazione della misura del massimale nuoce all’assicuratore, e non all’assicurato, e non è ostativa all’accoglimento della domanda di garanzia da questi proposta. Tuttavia, come si è visto, la deduzione risulta essere stata effettuata dall’assicuratore, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito.

10. Il terzo motivo è fondato. La Corte ha ritenuto che non possa darsi ingresso a nuova documentazione ex art. 345 c.p.c., anche se attestante una liquidazione di sinistri avvenuta nel corso del giudizio di primo grado che avrebbe, in tesi, dimostrato l’erosione del massimale intervenuto tra le stesse parti, rilevando che nel giudizio di primo grado detta documentazione fosse a disposizione della parte, ritenendo che il concetto di “indispensabilità della prova” debba essere apprezzato in relazione al modo in cui essa si è formata, tenendo conto delle preclusioni in cui è incorsa la parte, in ciò citando il precedente della Corte di cassazione n. 24408/14. In tal modo la Corte di merito ha ritenuto di dovere impedire alla parte deducente di provare, tardivamente, un fatto che le competeva provare già nel giudizio di primo grado, ovvero l’intervenuta consumazione del massimale in corso di causa.

10.1. In tale materia, invero, occorre fare riferimento alla decisione delle Sez. U -, Sentenza n. 10790 del 04/05/2017, intervenuta successivamente alla decisione de qua, che, a definizione di una querelle giurisprudenziale, ha affermato che nel giudizio di appello, costituisce “prova nuova indispensabile”, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (cfr. anche Sez. 6 – L, Ordinanza n. 7883 del 20/03/2019; Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 24164 del 13/10/2017). Sul punto v. anche Sez. 2 – Sentenza n. 6590 del 14/03/2017 (Rv. 643372 – 01):”La modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, dell’art. 345 c.p.c., comma 3, operata dal D.L. n. 83 del 2012, trova applicazione, mancando una disciplina transitoria, e dovendosi ricorrere al principio “tempus regit actum”, solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di conv. del D.L. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012″. Atteso che la sentenza di primo grado è stata pubblicata nel 2010, pertanto, al caso de quo avrebbe dovuto applicarsi la disciplina anteriore alla riforma dell’art. 345 c.p.c., secondo il principio sopra enunciato dalle sezioni unite di questa Corte. La questione, tuttavia, nel merito, risulta in parte assorbita dalla fondatezza del quarto motivo di seguito analizzato.

11. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, e violazione di norme ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, con riguardo all’art. 345, comma 2, e dell’art. 2909 c.c., con riguardo alla mancata ammissione, come prova documentale, di una sentenza, passata in giudicato pronunciata tra le medesime parti, nonchè la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 e 116 c.p.c. e art. 2909 c.c.. La sentenza in questione è stata emessa dal Tribunale di Chieti del 3/05/2016 e riguarda un giudizio tra le medesime parti ove è stata constatata l’intervenuta erosione del massimale di polizza in corso di causa.

11.1. Il motivo è fondato, in quanto si tratta di un giudicato esterno per il quale non vi sono limiti di produzione in corso di causa: in proposito, è sufficiente considerare che, anche nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c., limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante qualora la parte invochi l’efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo. (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 1534 del 22/01/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006), intervenuta successivamente alla decisione.

11.2. Il principio di efficacia del giudicato esterno non può trovare applicazione solo laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata al fine di dimostrare l’effettiva sussistenza, o meno, di fatti, poichè, in tal caso, il giudicato ha valenza non già di regola di diritto cui conformarsi bensì solo in relazione a valutazioni di stretto merito (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 2735 del 02/02/2017). Tuttavia, nella fattispecie in esame, si fa valere l’accertamento giudiziale di intervenuta erosione di un massimale di polizza, in ragione del quale l’assicurato non può più esercitare la manleva assicurativa per il sinistro di cui è causa, essendosi determinata la condizione contrattuale impediente l’esercizio del suo diritto, o della parte residua di esso ancora da soddisfare, nel caso in cui nel frattempo il sinistro sia stato liquidato, in via anticipata, sulla base di un titolo provvisoriamente esecutivo.

12. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme con riguardo all’art. 1910 c.c., in materia di assicurazione plurima, avendo ritenuto che l’obbligazione ha natura solidale.

12.1. Il motivo è infondato.

12.2. L’obbligazione è plurima: in base al disposto dell’art. 1910 c.c., una pluralità di assicurazioni possono essere stipulate per lo stesso interesse, contro lo stesso rischio (o contro gli stessi rischi) e per lo stesso periodo di tempo, con il limite di non poter far comunque ottenere all’assicurato un risarcimento superiore all’entità effettiva del danno patito; le assicurazioni cumulative sono destinate ad operare congiuntamente, e non via sussidiaria o complementare, l’una rispetto all’altra, dato che ciascun assicuratore è tenuto all’indennità fino al limite della somma assicurata e, nel complesso, fino all’ammontare totale del danno, salvo il regresso dell’assicuratore stesso nei confronti degli altri coobbligati (Sez. 3, Sentenza n. 7349 del 13/04/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14962 del 28/06/2006).

13. Con il sesto motivo si denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c., nella liquidazione delle spese, che tuttavia risulta assorbito dall’accoglimento del ricorso.

14. Conclusivamente il ricorso è accolto quanto ai primi quattro motivi, per quanto di ragione, mentre viene rigettato in relazione al 5, con assorbimento dell’ultimo; per l’effetto, la sentenza va cassata e questa Corte, decidendo nel merito, rigetta la domanda di manleva della ASL nei confronti della società assicuratrice Generali Italia s.p.a.; compensa le spese tra le parti, stante il contrasto tra le sentenze di merito.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso quanto ai primi quattro motivi, per quanto di ragione; rigetta il ricorso in relazione al quinto motivo, con assorbimento dell’ultimo; per l’effetto, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di manleva della ASL nei confronti della società assicuratrice Generali Italia s.p.a.; compensa le spese tra le parti, stante il contrasto tra le sentenze di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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