Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5625 del 21/02/2022

Cassazione civile sez. un., 21/02/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 21/02/2022), n.5625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9083/2021 proposto da:

CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIOVANNI ANTONELLI 49, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

COLARIZI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO COLI;

– ricorrente –

contro

M.F., in proprio quale imprenditore agricolo professionale

e nella qualità di socio e legale rappresentate di FATTORIE SAN

PROSPERO S.S. SOCIETA’ AGRICOLA S.S., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 66, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO BOSO CARETTA, (STUDIO DLA Piper) rappresentato e difeso

dall’avvocato GERMANA CASSAR;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL

TURISMO, REGIONE EMILIA ROMAGNA, PROVINCIA DI REGGIO EMILIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 414/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il

13/01/2021,

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/12/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale Dott. FRANCESCO

SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite risolvano la questione

di giurisdizione devoluta dichiarando la giurisdizione del giudice

amministrativo e rigettando il ricorso presentato dal Consorzio del

Parmigiano Reggiano.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.F., in proprio e in qualità di legale rappresentante di Fattorie San Prospero S.S. Società Agricola S.S., impugnò avanti al T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sez. staccata di Parma la nota (n. 12/2019 PP del 18.2.2019) con cui il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano aveva rigettato la richiesta di proroga dell’assegnazione di quote latte per la produzione del parmigiano reggiano (QLPR), che era stata precedentemente disposta dal medesimo Consorzio a fronte dell’avvio di un piano di sviluppo aziendale (PSA) da parte di Fattorie San Prospero.

Il T.A.R., ritenute superate le questioni preliminari, ivi compresa quella di giurisdizione, respinse il ricorso sull’assunto che gli elementi giustificativi posti a sostegno del diniego emergevano dagli atti procedimentali.

Pronunciando sull’appello principale del M. e della società e su quello incidentale autonomo del Consorzio Parmigiano Reggiano, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha ritenuto infondata la questione di difetto di giurisdizione riproposta dall’appellante incidentale e, nel merito, ha accolto il gravame principale, ritenendo sussistente “la violazione del generalissimo principio del(la) partecipazione procedimentale da parte del Consorzio”, “resa ancora più marcata dalla motivazione (…) nella nota gravata, invero del tutto assente”, annullando pertanto la nota impugnata.

Ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 110 c.p.a., il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, contestando “la decisione del Consiglio di Stato che conferma e afferma la giurisdizione del Giudice Amministrativo”.

Ha resistito il M., sia in proprio che in qualità di legale rappresentante della società Fattorie San Prospero.

Il P.M. ha rassegnato, in data 3.11.21, conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

Con istanza congiunta del 26.11.21, i difensori delle parti costituite (avv. Paolo Coli per il Consorzio ricorrente e avv. Germana Cassar per i resistenti M. e Fattorie San Prospero) hanno dichiarato che le stesse hanno stipulato “un contratto di transazione mediante il quale hanno concordemente definito i rapporti sottesi alla controversia giudiziale in atto”, impegnandosi a chiedere “congiuntamente che i ricorsi siano definiti con declaratoria della cessazione della materia del contendere e con conseguente venir meno dell’efficacia delle sentenze impugnate, con integrale compensazione delle spese di lite”; tanto premesso e richiamata Cass., S.U. n. 8980/2018, hanno richiesto alla Corte di:

“a. dichiarare la cessazione della materia del contendere sul ricorso n. 9083/2021 R.G. di cui in epigrafe per intervenuto accordo negoziale di natura transattiva;

b. per l’effetto e per volontà espressa delle parti, dichiarare il venir meno dell’efficacia della sentenza n. 414/2021 pronunciata dal Consiglio di Stato, Sezione III, pubblicata in data 13 gennaio 2021 nonché dell’efficacia della sentenza n. 275/2019 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di Parma, pubblicata in data 25 novembre 2019;

c. dichiarare interamente compensate le spese di lite;

d. dare atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso”.

La Corte ha proceduto in Camera di consiglio ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con L. n. 176 del 2020, in mancanza di richieste di discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’istanza congiunta con cui le parti hanno dichiarato che è intervenuta la definizione della controversia mediante un accordo negoziale determina l’inammissibilità sopravenuta del ricorso per cessazione della materia del contendere, atteso che l’accordo raggiunto ha fatto venir meno l’interesse (soggettivo delle parti ed oggettivo, stante la definizione della res controversa) all’esame del ricorso (cfr. Cass., S.U. n. 21217/2021, in motivazione).

2. In conformità alle espresse richieste delle parti ed in linea sul punto – con Cass., S.U. n. 8980/2018, deve darsi atto del venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata e della precedente emessa dal T.A.R.; e ciò in quanto la circostanza che la controversia abbia un oggetto che le parti possono regolare convenzionalmente e che, per tale ragione, anche in Cassazione il processo sia dominato dall’interesse delle parti e dal loro potere dispositivo comporta che la Corte debba rispettare la loro richiesta concorde di dichiarare la controversia definita dall’intervenuto accordo negoziale; tanto impone, nell’esercizio dei poteri decisionali, di adottare una formula decisoria che realizzi detto interesse e che dunque dia atto della cessazione della materia del contendere per l’intervenuto accordo negoziale; e tale dichiarazione implica necessariamente, proprio perché la Corte accerta che la controversia è ormai oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell’automatica perdita di efficacia delle sentenze pronunciate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato (cfr. Cass. n. 3542/2017 e Cass. n. 20697/2021), atteso che le parti, regolando con l’accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia.

3. In conformità alla richiesta congiunta, deve disporsi l’integrale compensazione delle spese di lite;

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non è applicabile nel caso in cui l’inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta alla sua proposizione per intervenuta cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, le citate Cass., Su. 21127/2021, Cass. n. 20697/2021 e Cass. n. 3542/2017).

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Compensa integralmente le spese processuali

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022

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