Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5625 del 11/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5625 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Comune di Taranto, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla
via Cosseria 2, presso lo studio dell’avv. Alfredo Placidi, rapp.to e difeso dall’avv. Roberto
Barberio , giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
Cementi del Jonio s.r.1., Soget s.p.a.

Intimate

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n.
166/2012/29

depositata il 19/9/2012 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 20/2/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Barberio

per il ricorrente
Svolgimento del processo

La controversia promossa da Cementi del Jonio s.r.l.

contro il Comune di Taranto e la

Soget s.p.a. è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello
proposto dal Comune

contro la sentenza della CTP di Taranto n. 49/6/20102 che ave-

va accolto il ricorso avverso l’avviso l’ingiunzione di pagamento 1764 per ICI 1998. La

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 1147/2013

I, i

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 11/03/2014

CTR rigettava l’appello sul rilievo della mancata prova dell’avvenuta notifica degli avvisi
di accertamento. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva
ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo
l’ accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 20/2/2014 per l’adunanza
della Corte in Camera di Consiglio.

Assume il ricorrente la violazione degli artt. 11 d.lgs. 504/92, 2729 c.c. e 1335 c.c. laddove
la CTR ha ritenuto priva di rilevanza la produzione della distinta delle raccomandate accettate dall’Ufficio postale il 19/11/2004.
La censura è fondata. La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che un telegramma
(cosi come una lettera raccomandata), anche in mancanza di avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta,
dalla quale consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della
spedizione anzidetta e dell’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo al
destinatario e di conoscenza dell’atto (v. Cass. 13488/2011; Cass. 3^, 4.6.2007 n. 12954; 2^,
13.3.2006 n. 8649; Lav. 16.1.2006 n. 758; 3^, 24.11.2004 n. 22133; 3″, 27.2.01 n. 10284,
conf. N. 3908/92, 1265/99, 4140/99, 13959/00). Siffatta produzione, ovviamente, non da
luogo ad una presunzione iuris et de iure di avvenuto ricevimento dell’atto, essendo sempre
possibile la specifica confutazione della circostanza e la prova contraria (quali la circostanza che il plico non contenga alcuna lettera o ne contenga una di contenuto diverso: Cass. n.
22133/04; assenza del destinatario dalla residenza o domicilio indicati nel telegramma all’epoca della convocazione: 8649/06) o sollecitati accertamenti (presso gli uffici dell’amministrazione postale) atti a verificare l’assunta mancata ricezione.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Puglia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR della Puglia
Così deciso in Roma, 20/2/2014

11Po:sicario Giu • ./

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

• esidente

Motivi della decisione

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