Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5624 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. III, 28/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 28/02/2020), n.5624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3689/2018 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

9, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO GRACIS;

– ricorrente –

contro

F.D., ZURICH INSURANCE PLC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2977/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/11/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

agendo in nome e per conto della figlia minore S.C., L. convenne in giudizio F.D. – che, alla guida della propria vettura, aveva investito la minore mentre iniziava un attraversamento stradale – e la sua assicuratrice Zurigo Assicurazioni s.a., chiedendo il risarcimento dei danni patiti dalla figlia per le gravi lesioni riportate nel sinistro;

il Tribunale accertò la corresponsabilità del conducente e del pedone, nelle rispettive misure del 70% e del 30%, e condannò i convenuti, in solido, al pagamento di oltre 83.000,00 Euro;

la Corte di Appello di Venezia ha riformato la sentenza accertando un concorso paritario della S. e del F. e condannando quest’ultimo e la sua assicuratrice a versare, a titolo risarcitorio, l’importo di 70.184,20 Euro, oltre accessori;

ha proposto ricorso per cassazione S.C., affidandosi a quattro motivi illustrati da memoria; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, art. 2056 c.c., comma 1 e art. 2054 c.c., comma 1, per avere la Corte determinato la nuova incidenza percentuale delle responsabilità applicando “la regola errata – dell’equità, al posto di quella -giusta – della gravità delle colpe e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate”; la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha affermato che “dai dati sopra esposti discende che equa appare una ripartizione della responsabilità della misura del 50%, a carico di ciascuna delle due parti coinvolte nel sinistro” e contesta che potesse farsi “ricorso nella ripartizione del grado di colpa (rectius: dell’entità dell’apporto causale) al principio dell’equità, poichè tale criterio poteva essere adottato solo a norma dell’art. 1226 c.c., in sede di liquidazione del danno, ma non anche per la determinazione delle singole colpe”; sotto altro punto di vista, assume che “l’assenza di prove che consentissero di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro (…) non poteva che condurre all’affermazione della colpa presunta del conducente, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 1”;

il motivo è infondato: benchè abbia fatto impropriamente riferimento all’equità, la Corte non ha effettivamente utilizzato un criterio equitativo per l’affermazione del concorso paritario fra l’automobilista e il pedone, ma ha compiuto un accertamento delle rispettive condotte colpose pervenendo ad una valutazione di equivalenza sul piano del concorso causale; nè risulta prospettabile la violazione dell’art. 2054 c.c., comma 1, in quanto la Corte ha compiuto un accertamento in concreto delle condotte colpose che, senza contraddire la regola della responsabilità presunta del conducente, ne ha accertato la sussistenza in termini di concorso con quella del pedone;

il secondo motivo denuncia la “violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del minimo motivazionale costituzionale e violazione dell’art. 38 C.d.S., comma 2, per non avere la sentenza considerato, alla luce di tale norma giuridica, richiamata nell’appello, la permanente efficacia della segnaletica relativa ad un attraversamento pedonale nel luogo dell’investimento, quand’anche la zebratura fosse stata momentaneamente cancellata dai lavori di rifacimento del manto stradale, col risultato aberrante di avere sovvertito le regole della precedenza tra pedone e automobilista”: assume la ricorrente che l’art. 38 C.d.S., stabilisce la prevalenza della segnaletica verticale su quella orizzontale e che “prima di decretare la precedenza dell’autista sulla pedone, in forza dell’art. 190 C.d.S., per la presunta soppressione della segnaletica orizzontale occorreva verificare alla luce della supremazia di quella verticale, la possibilità di sussumere la fattispecie di causa nella regola di cui all’art. 38 C.d.S., comma 2, u.p.”;

col terzo motivo (“mancata sussunzione della fattispecie concreta nell’ambito di operatività di alcune norme comportamentali tassative del C.d.S. ed omesso esame di un fatto decisivo consistente nella residenza dell’automobilista nel comune ove si è verificato l’incidente”), la S. lamenta che la Corte non ha saputo indicare tutte le norme comportamentali violate (individuabili nelle previsioni degli artt. 140,142,145 C.d.S., art. 40 C.d.S., comma 11, art. 191 C.d.S., commi 1 e 3), limitandosi a sintetizzarle nella locuzione “non teneva una velocità adeguata allo stato dei luoghi”; contesta, inoltre, alla Corte di Appello di non aver considerato il fatto che l’esistenza dell’attraversamento pedonale era nota al F. che, essendo del posto, era solito percorrere la via ove avvenne l’incidente;

il quarto motivo denuncia “motivazione irriducibilmente contraddittoria per avere dato conto della presenza del segnale che indicava un luogo frequentato da bambini ed avere poi escluso che la prevedibilità della loro presenza in loco fosse altissima, posto che il fatto si verificava alle ore 20,00, ossia quando le scuole erano chiuse”, in tal modo assumendo un “affievolimento” della cogenza della segnaletica a seconda delle ore del transito;

i tre motivi – che possono essere esaminati congiuntamente – risultano inammissibili in quanto, benchè prospettanti la violazione di norme di diritto o l’omesso esame di fatti decisivi, non individuano effettivi errori di diritto e appaiono volti – piuttosto – a contestare gli apprezzamenti di merito compiuti dalla Corte e a sollecitare una diversa lettura delle risultanze processuali;

va considerato, in particolare, che:

l’assunto della ricorrente circa la prevalenza della segnaletica verticale non risulta pertinente in una situazione in cui mancava del tutto (seppur per ragioni contingenti) la zebratura orizzontale ed in cui la Corte ha correttamente posto a carico del pedone l’obbligo di dare la precedenza in (temporanea) assenza di un attraversamento pedonale;

peraltro, l’esistenza della segnaletica verticale è stata considerata e valorizzata al fine di connotare la colpa del F. per non avere moderato la velocità in relazione allo stato di pericolo dalla stessa risultante;

la deduzione circa la mancata elencazione di specifiche violazioni del C.d.S., non vale a inficiare la valutazione della Corte che ha, comunque, apprezzato un comportamento complessivamente imprudente dell’automobilista, valorizzando il dato del superamento del limite di velocità in centro abitato e la necessità che, in relazione allo stato dei luoghi e alla segnalazione verticale, il F. regolasse la velocità al di sotto del limite consentito;

alla luce di tali addebiti di condotta colposa a carico dell’automobilista e della contestuale affermazione della colpa del pedone (“la bambina sbucava all’improvviso dalla laterale ed effettuava un subitaneo attraversamento della strada a una distanza così vicina dall’auto che sopraggiungeva, che il conducente della Golf nulla poteva fare per evitare l’urto”) non risulta decisiva la mancata considerazione del fatto che il F. risiedesse in zona e potesse conoscere la strada; nè risulta determinante, nella logica complessiva della sentenza, l’affermazione (del tutto marginale) che, data l’ora, non fosse altissima la prevedibilità di un attraversamento da parte di un bambino, giacchè la Corte ha comunque tenuto conto della necessità che il F. considerasse la situazione di pericolo al fine di regolare la velocità al di sotto del limite imposto;

il ricorso va pertanto rigettato, senza necessità di provvedere sulle spese di lite, in difetto di attività difensiva da parte degli intimati;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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