Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5624 del 08/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5624 Anno 2018
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 19901-2016 proposto da:
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso l’UFFICIO
RAPPRESENTANZA, rappresentata e difesa dagli avvocati
CORRADO GRANDE, ELENA LAURITANO;
– ricorrente contro

FALLIMENTO DEL CORSO AMELIO N.12/2011, in persona del
Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA REGINA
MARGHERITA 27, presso lo studio dell’avvocato ISAIA SALES,
rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO CASTALDI;
– controricorrenti –

avverso il decreto n. R.G. 4497/2016 del TRIBUNALE di
SALERNO, depositato il 16/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.
FATTI DI CAUSA

Data pubblicazione: 08/03/2018

Con istanza del 19 novembre 2012, la Regione Campania
chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento Del Corso
Amelio, in via privilegiata, di un credito di C 1.681.576,97,
deducendo di avere revocato nel 2011 un contributo
concessogli nel 2006 per l’adeguamento strutturale dell’azienda

obbligazioni assunte.
Con decreto del 13 aprile 2013, il giudice delegato dichiarava
esecutivo lo stato passivo ed escludeva il credito,
considerandolo incerto e ritenendo che mancasse un titolo
idoneo opponibile al fallimento.
L’opposizione della Regione veniva rigettata dal Tribunale di
Salerno con decreto del 22 giugno 2016, secondo il quale il
presupposto della revoca del finanziamento, cioè l’inosservanza
dell’obbligo di non mutare la destinazione dell’azienda casearia
e di non alienarla o concederla in godimento a terzi, non
ricorreva nel caso di fallimento dell’impresa beneficiaria, il cui
valore aziendale rimaneva acquisito all’attivo fallimentare,
essendo possibile la continuazione dell’attività economica dopo
la dichiarazione di fallimento.
Avverso il suddetto decreto la Regione Campania ha
proposto ricorso per cassazione, affidato . a due motivi; il
Fallimento Del Corso Amelio ha resistito ccin controricorso. Le
parti hanno presentato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la Regione Campania ha denunciato la
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato, in relazione agli artt. 98, 99 e 101 legge fall., 112
e 345 c.p.c. e 24 Cost., essendosi il Tribunale pronunciato su
questioni non dedotte dal Fallimento e sulla base di

Ric. 2016 n. 19901 sez. MI – ud. 24-10-2017
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casearia, poiché il Del Corso non aveva soddisfatto le

argomentazioni scollegate dalle ragioni di esclusione indicate
dal giudice delegato.
Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, comma
1, n. 1, c.p.c., avendo il decreto impugnato deciso in senso
conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale

nonostante la sua natura .impugnatoria, la preclusione di cui
all’art. 345 c.p.c. in materia di ius novorum, con riguardo alle
nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a
cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria
proprio della verifica, demandatò al giudice dell’opposizione, se
esclude l’immutazione del thema disputandum e non ammette
l’introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non
ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la
formulazione di eccezioni non sottoposte all’esame del giudice
delegato (Cass. n. 8929/2012, n. 3110/2015). Né incorre nella
violazione dell’art. 112 c.p.c. il Tribunale che, esercitando il
proprio potere d’ufficio di accertare la fondatezza della
domanda proposta, rigetti l’opposizione allo stato passivo
proposta dal creditore, dovendo l’accertamento sull’esistenza
del titolo dedotto in giudizio essere compiuto dal giudice ex
officio in ogni stato e grado del processo, nell’ambito proprio di,

e oghuna >delle sue fasi, in base alle risultanze britezzei=reetze
acquisite, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso
in dipendenza di apposite regole processuali (Cass. n.
24972/2013).
Con il secondo motivo, la Regione lamenta omesso esame di
un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le
parti, in ordine alla mancata prosecuzione dell’attività
aziendale da parte del fallito.
Il motivo è fondato.
Ric. 2016 n. 19901 sez. M1 – ud. 24-10-2017
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nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera,

Come ha ammesso il Fallimento nel controricorso (a pag. 9),
l’attività aziendale non è proseguita dopo il fallimento e
tuttavia il Tribunale ha fondato la decisione di ritenere
insussistente il presupposto della revoca del contributo
sull’astratta eventualità della prosecuzione dell’attività, senza

fatto decisivo per il giudizio, nell’accezione di cui al novellato
art. 360 n. 5 c.p.c. Inoltre, il giudice di merito non ha spiegato
perché la cessazione dell’attività non possa assimilarsi alle
ipotesi, previste come causa di revoca, del mutamento della
destinazione dell’azienda casearia e della alienazione o
concessione dell’azienda in godimento a terzi.
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo, il
decreto impugnato è cassato con rinvio al Tribunale di Salerno
anche per le spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo e, in accoglimento del
secondo motivo, cassa il decreto impugnato e rinvia al
Tribunale di Salerno, anche per le spese.
Roma, 24 ottobre 2017.

Il Presidente

un accertamento in concreto al riguardo, pur trattandosi di un

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