Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5624 del 08/03/2010
Cassazione civile sez. II, 08/03/2010, (ud. 24/03/2009, dep. 08/03/2010), n.5624
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SUSA 1,
presso lo studio dell’avvocato DI DOMENICA IDA, rappresentato e
difeso dagli avvocati SCHIONA ADRIANO, CICCARELLI SERGIO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI CHIETI in persona del Prefetto pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 34/2006 del GIUDICE DI PACE di ATESSA del
2.3.06, depositata il 16/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/03/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. FRANCESCO LO VOI.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Che il Giudice di pace di Atessa ha respinto, con sentenza depositata il 16 marzo 2006, l’opposizione del sig. S.M. a verbale di contestazione di violazione del codice della strada;
che il sig. S. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza;
che l’amministrazione intimata ha resistito con controricorso;
che con ordinanza pronunciata all’esito dell’adunanza camerale del 24 marzo 2009 questa Corte si è riservata di decidere concedendo alle parti ed al PM, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 3, termine di trenta giorni per osservazioni sull’ipotesi, prospettata di ufficio, di declaratoria di inammissibilità del ricorso per essere la sentenza appellabile;
che entro il termine come sopra concesso non sono pervenute osservazioni.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che viene impugnata sentenza del giudice di pace su opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, appellabile a seguito dell’abrogazione – disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b), qui applicabile ratione temporis – della L. cit., art. 23, u.c.;
che il ricorso per Cassazione è pertanto inammissibile;
che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 400,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010