Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5623 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. III, 28/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 28/02/2020), n.5623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2570/2018 proposto da:

R.N., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIANPAOLO BUONO;

– ricorrente –

contro

M.C., M.D., DUOMO UNIONE ASSICURAZIONE SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4366/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/11/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

M.C., in proprio e in nome e per conto del figlio minore D., agì in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti ad un sinistro stradale che aveva visto coinvolti il ciclomotore di sua proprietà condotto dal figlio ed un autocarro Piaggio di proprietà di R.N. ed assicurato presso la UniOne Assicurazioni s.p.a.;

dedusse che il sinistro era da ascrivere ad esclusiva responsabilità del conducente dell’autocarro e convenne avanti al Tribunale di Napoli, Sez. Distaccata di Ischia il R. e la sua assicuratrice, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni;

il Tribunale rigettò la domanda attorea, condannando la parte attrice al pagamento delle spese di lite;

provvedendo sul gravame di M.C. e di M.D. (nel frattempo divenuto maggiorenne), la Corte di Appello ha riformato la sentenza di primo grado, accertando una responsabilità paritaria dei due conducenti – x art. 2054 c.c., comma 2 e condannando il R. e la UniOne Assicurazioni s.p.a., in solido, al pagamento di 50.112,50 Euro in favore di M.D. e di 1.100,00 Euro in favore di M.C., ai quali ha riconosciuto anche il rimborso della metà delle spese di lite;

ha proposto ricorso per cassazione R.N., affidandosi a cinque motivi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 163,183,345 e 115 c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost. e dell’art. 2967 c.c. e censura la sentenza impugnata per avere ritenuto ammissibile la “nuova (e diversa) prospettazione” del sinistro compiuta dagli attori in sede di appello, laddove avevano sostenuto che il ciclomotore aveva già impegnato l’incrocio e che l’impatto fra i mezzi era avvenuto al centro della carreggiata, mentre in primo grado avevano affermato che il motorino era fermo sul ciglio della strada, in attesa di immettersi nel flusso della circolazione, e che l’urto aveva interessato la parte anteriore e centrale del motorino”; assume pertanto il ricorrente che risulta violato il principio di immodificabilità degli elementi costitutivi della domanda;

il motivo è infondato: la prospettazione in sede di gravame di una dinamica del sinistro parzialmente diversa da quella dedotta in primo grado non vale a modificare l’originaria domanda e a violare il divieto di introduzione di nova in appello allorquando – come nel caso – resti invariata la causa petendi, che è rimasta immutata nella deduzione di un urto del ciclomotore da parte dell’autocarro; invero – come la Corte territoriale ha correttamente osservato – non è stato introdotto nel giudizio un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio (cfr. Cass. n. 1585/2015; cfr. anche Cass. n. 18275/2014);

il secondo motivo (con una rubrica identica a quella del primo, salvo l’ulteriore riferimento all’art. 112 c.p.c.) lamenta che la Corte “ha dichiarato ammissibile la domanda subordinata, basata sulla responsabilità concorsuale ex art. 2054 c.p.c., comma 2 (rectius: c.c.), che gli attori hanno introdotto, per la prima volta, con l’atto di appello”, mentre in primo grado avevano chiesto unicamente che venisse accertata la responsabilità esclusiva in capo al R.;

il motivo è infondato, in quanto la domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, ex se, che il giudice possa applicare la previsione dell’art. 2054 c.c., comma 2, laddove ritenga che non siano emersi elementi idonei a superare la presunzione di concorso paritario: deve escludersi dunque che gli appellanti abbiano introdotto una domanda nuova in sede di gravame e che la Corte sia incorsa in vizio di ultrapetizione, giacchè l’accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell’originaria domanda di affermazione della responsabilità esclusiva del convenuto;

col terzo motivo (“violazione degli artt. 163,183,184,345,112 e 115 c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost.”), il ricorrente censura la Corte per avere tratto elementi di giudizio da verbale del Vigili Urbani, rilevando che il documento era stato prodotto dagli attori al solo fine di comprovare la legittimazione e di documentare che M.D. era stato ricoverato in diversi nosocomi;

il motivo è privo di fondamento a fronte del principio generale di acquisizione della prova, in virtù del quale “un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell’onere probatorio” (Cass., S.U. n. 28498/2005) e, a maggior ragione, dalle finalità per cui una delle parti abbia introdotto la prova; il tutto a prescindere dall’evidente incompletezza della censura, per il fatto che il ricorrente non si è confrontato con l’affermazione della Corte secondo cui il verbale era stato depositato anche dal R.;

il quarto motivo (che deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.) censura la sentenza per avere ritenuto non credibili le dichiarazioni del teste R.A. in quanto contrastanti con le sommarie informazioni rese dal medesimo al momento dei fatto; il ricorrente contesta alla Corte di avere “attribuito alle “sommarie informazioni” lo stesso valore probatorio della testimonianza e rileva, peraltro, che non rispondeva al vero l’assunto che il teste avesse reso dichiarazioni contrastanti;

il motivo è inammissibile in quanto investe l’apprezzamento circa l’attendibilità del teste (che la Corte ben poteva effettuare valutando la deposizione testimoniale alla luce delle prime sommarie informazioni) che costituisce un tipico accertamento di fatto rimesso al giudice di merito (ex multis, Cass., n. 11511/2014); nè, comunque, risulta utilmente dedotta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto un’eventuale erronea valutazione del materiale istruttorio non determina, di per sè, la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., che ricorre solo allorchè si deduca che il giudice di merito abbia posto alla base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso (valutandole secondo il suo prudente apprezzamento) delle prove legali oppure abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass. n. 27000/2016);

il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 2,145 e 154 C.d.S., assumendo che “la decisione impugnata è illegittima per la parte in cui i Giudici a quibus hanno affermato che il motocarro condotto dall’odierno ricorrente non avesse la precedenza (…) malgrado abbiano rilevato che al momento del sinistro detto veicolo stesse percorrendo la Strada Statale n. (OMISSIS)” ed evidenziando che “i veicoli che transitano lungo una strada statale hanno sempre il diritto di precedenza (…) a meno che la segnaletica presente in loco non disponga diversamente” e, altresì, che “nell’area interessata dal sinistro non v’era alcuna segnaletica “derogatoria””;

il motivo è inammissibile giacchè non investe un profilo decisivo della motivazione, dato che le considerazioni sulla spettanza o meno del diritto di precedenza ad uno dei veicoli sono state svolte dalla Corte di Appello in via ipotetica e residuale, in un contesto in cui la stessa ha premesso la mancanza di certezze circa l’effettiva provenienza del ciclomotore; dal che consegue che il motivo presuppone un nuovo accertamento in fatto sulla dinamica che ha originato lo scontro, che non può essere demandato alla Corte di legittimità;

in difetto di attività difensiva da parte degli intimati, non deve provvedersi sulle spese di lite;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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