Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5623 del 21/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 21/02/2022, (ud. 14/01/2022, dep. 21/02/2022), n.5623
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16924-2021 proposto da:
V.M., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli
avvocati EUGENIO DALMOTTO, FILIPPO FERLISI;
– ricorrente –
contro
A.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POFI 6,
presso lo studio dell’avvocato PIO CORTI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIANFILIPPO BUCCELLA;
– controricorrente –
contro
C.E., P.M., S.B.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 449/2021 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 21/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
GRASSO.
Fatto
RITENUTO
Che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti:
“- V.M. citò in giudizio C.E. e S.B. chiedendo che fossero regolati in confini del posto-auto scoperto di sua proprietà in relazione a quello dei convenuti e apposti i termini, intervennero in giudizio P.M. e Va.Fr. a sostegno della posizione dei coniugi C.;
– il Tribunale, disposta ctu, accertò i confini e dispose l’apposizione dei termini a spese comuni, condannando l’attrice al pagamento delle spese legali;
– all’esito del giudizio d’appello, nel corso del quale C.L. (erede di Co.Ez., deceduto il (OMISSIS)) e S.B. vendettero, con atto del (OMISSIS), l’immobile abitativo e la pertinenza, costituita dal posto auto, a A.D., la Corte di Genova rigettò l’impugnazione;
– V.M., ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di tre motivi di doglianza, (ulteriormente illustrati da memoria,) A.D. resiste con controricorso.
Diritto
OSSERVA
Il primo motivo, con il quale la ricorrente denuncia essersi verificata pretermissione di litisconsorti necessari (indica tali Cr./ R.), è manifestamente destituito di giuridico fondamento.
E’ dato comprendere dagli atti qui consultabili che la ricorrente, sulla base della regolamentazione giudiziaria del confine, deve arretrare la linea di confine, che separa il suo posto auto da quello della A., ma ciò certamente non la legittima a invadere la proprietà di terzi, al fine di recuperare la superficie perduta.
Peraltro, la parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l’onere di indicare i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l’integrazione (Sez. L, n. 5679, 02/03/2020, Rv. 657513; conf: Cass. nn. 17589/2020, 5679/2020).
Il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione dell’art. 950 c.c., lamentando che la decisione aveva utilizzato una planimetria catastale del 1981 non contemplata nel titolo di provenienza, è anch’esso manifestamente infondato, avendo la Corte locale spiegato le ragioni per le quali, proprio nel rispetto dell’art. 950 c.c., comma 3, risultava necessario attingere alle predette mappe, senza contare che è la stessa ricorrente a dolersi del fatto che non sia stata privilegiata altra planimetria, fatta predisporre dal suo dante causa nel 1988.
Il terzo motivo, con il quale la V. denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, a parte ogni altra considerazione, è inammissibile poiché, in presenza di “doppia conforme”, trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf, ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. Di conseguenza, siccome affermato dalle S. U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c., e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della diposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti””.
La soccombente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese legali che, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, vengono liquidate siccome in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022