Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5623 del 08/03/2010
Cassazione civile sez. II, 08/03/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 08/03/2010), n.5623
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE (FI) in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo
studio dell’avvocato LORENZONI FABIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CAPPELLI ROBERTO, giusta Delib. G.C. 28
ottobre 2006, n. 86 e giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
G.S.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 176/2006 del GIUDICE DI PACE di BORGO SAN
LORENZO del 7.2.06, depositata il 21/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA Carlo;
udito per il ricorrente l’Avvocato Fabio Lorenzoni che si riporta
agli scritti;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. PRATIS Pierfelice, che
conferma le conclusioni scritte.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace ha accolto l’opposizione proposta dalla sig.ra G.S. a verbale di accertamento di violazione dell’art. 7 C.d.S. (sosta in zona temporaneamente vietata) elevato dalla Polizia Municipale di San Pietro a Sieve, affermando il difetto della coscienza e volonta’ dell’azione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 in considerazione della scarsa visibilita’ dei segnali di divieto, a causa dell’ora notturna, e del fatto che anche altre trenta persone erano state sanzionate per lo stesso motivo quello stesso giorno;
che il Comune di San Pietro a Sieve ha quindi proposto ricorso per Cassazione articolando un solo, complesso motivo, cui non ha resistito l’intimata;
che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso;
che il ricorrente ha presentato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che l’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione sotto due profili, e’ manifestamente fondato sotto il primo di essi, essendo del tutto privo di giustificazione logica inferire dalle circostanze sopra indicate, come ha fatto il giudice di merito, addirittura il difetto del requisito della coscienza e volonta’ della condotta, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 3 (che e’ cosa diversa dal carattere colposo o meno della condotta, cui si fa riferimento nelle conclusioni scritte del P.M. ma che non viene affatto menzionato nella sentenza impugnata), vale a dire, nella specie, della consapevolezza e volonta’ della sig.ra G. di parcheggiare la sua autovettura nel luogo in cui l’aveva parcheggiata;
che rimane in cio’ assorbito il secondo, subordinato profilo della censura, relativo alla eventualita’ – del resto qui esclusa – che la decisione sia interpretata come negazione dell’elemento della colpa nell’illecito contestato alla opponente;
che la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvedera’ anche sulle spese della fase di legittimita’.
PQM
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Borgo San Lorenzo in persona di altro giudicante.
Cosi’ deciso in Roma, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010