Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5622 del 28/02/2020
Cassazione civile sez. III, 28/02/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 28/02/2020), n.5622
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6298/2018 proposto da:
DOBANK SPA, quale mandataria di FINO 2 SECURITISATION SRL,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE U. TUPINI, 103, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCA CRIVELLARI, rappresentata e difesa
dall’avvocato FAUSTO TASCIOTTI;
– ricorrente –
contro
D.S.R., B.C., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA
IASONNA, rappresentati e difesi dall’avvocato DINA CARPENTIERI;
– controricorrenti –
e contro
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC COOP RL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 304/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 17/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
06/11/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
Fatto
RILEVATO
che:
la Banca di Roma s.p.a. (poi Unicredit Credit Banca di Roma) convenne in giudizio i coniugi D.S.R. e B.C. – suoi debitori in qualità di fideiussori della società Edilizia O.S.P. di L.G. & C. – per sentir dichiarare la simulazione assoluta o, in subordine, l’inefficacia ex art. 2901 c.c., dell’atto del 25.1.2007 con cui i convenuti avevano costituito un fondo patrimoniale in cui era confluito, fra gli altri, un immobile di loro proprietà sito in località (OMISSIS);
nel giudizio intervenne volontariamente il Credito Cooperativo di Roma soc. coop. a r.l., chiedendo che l’inefficacia dell’atto fosse dichiarata anche nei suoi confronti;
il Tribunale di Latina rigettò entrambe le domande;
la Corte di Appello di Roma ha respinto il gravame proposto dalla doBank s.p.a., quale mandataria della Unicredit s.p.a;
ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, la doBank s.p.a., quale mandataria della FINO2 Securitisation s.r.l., divenuta cessionaria, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, dei crediti pecuniari in sofferenza trasferiti dalla Unicredit s.p.a. e da Arena One s.r.l.; hanno resistito, con controricorso, D.S.R. e B.C..
Diritto
CONSIDERATO
che:
in data 23.5.2019, la doBank s.p.a. ha notificato ai controricorrenti atto di rinuncia al ricorso;
il 16.10.2019, i D.S. hanno notificato alla ricorrente atto di accettazione della rinuncia;
sussistono pertanto le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio e per compensare le spese (come concordato fra le parti);
non ricorrono le condizioni per applicare il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. n. 23175/2015 e Cass. n. 19071/2018).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione dei giudizio, con compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020