Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5622 del 11/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5622 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Comune Scanzano Ionico, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso
dall’avv. Maurizio Eustachio Sarra , giusta procura in atti

Ricorrente

Contro
Falcone Vittoria e Arit s.r.l.

Intimati

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n.
190/2011/3 depositata il 10/11/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 20/2/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Sarra

per il ricorrente
Svolgimento del processo

La controversia promossa da

Falcone Vittoria contro Arit s.r.l. è stata definita con la

decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune
sentenza della CTP di Matera n. 168/3/2009 che aveva accolto

contro la

il ricorso avverso

l’avviso di accertamento 636 Ici 2006

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 976/2013

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 11/03/2014

Il ricorso proposto

rintimad Il

si articola in

t op
due motivi. Nessuna attività difensiva ha’ svolto

relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento

del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 20/2/2014 per l’adunanza della Corte in
Camera di Consiglio.
Motivi della decisione

La censura è fondata: l’estrema concisione della motivazione in diritto rende impossibile
l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (cfr. Cass. nn. 15951/2003, 13990/2003, 2711/1990, 5101/1999, 3282/1999, 1944/2001)
Quanto sopra ha effetto assorbente sull’ulteriore motivo.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Basilicata
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione e CTR della Basilicata
Così deciso in Roma, 20/2/2014

Il

sidente

dott. LtL. obellis

Con primo motivo il ricorrente la nullità della decisione in quanto priva di motivazione.

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