Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5622 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 02/03/2021), n.5622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26383-2017 proposto da:

C.P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza

Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato

e difeso dall’avvocato ERASMO AUGERI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3609/2017 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 14/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO E CONSIDERATO

che:

1. C.P.E. ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, è stato ritenuto legittimo l’avviso con cui l’Agenzia delle entrate, disattendendo la proposta presentata da esso ricorrente con Docfa di attribuzione ad un immobile ad uso palestra della categoria D/6, ha mantenuto l’immobile nella originaria categoria Cl;

2. l’Agenzia delle entrate non ha svolto difese;

3. con il primo motivo di ricorso, il contribuente veicola la doglianza, fondata e assorbente, secondo cui la CTR ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia proposto oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c.. In effetti, come dedotto dal ricorrente e come la CTR ha trascurato di rilevare, l’appello è stato proposto tardivamente: la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 17 giugno del 2015; l’art. 327 c.p.c., richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, stabilisce, nella formulazione come modificata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, applicabile, ai sensi della stessa legge, art. 58, ai giudizi instaurati – come quello di specie – a decorrere dal 4 luglio 2009, che “Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nell’art. 395, nn. 4 e 5, non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”; ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 1., il decorso del termine di cui trattasi è sospeso dal 1 al 31 agosto (così secondo la disciplina applicabile al caso di specie, successiva alla riforma introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1 e 3, conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014); il termine semestrale, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, scadeva il giorno 18 gennaio 2016; emerge dalla ricevuta della raccomandata di spedizione postale dell’atto di appello che l’atto è stato consegnato dall’Agenzia all’ufficio postale effettuata il giorno 26 gennaio 2016. L’appello è stato ptoposto quando ormai la sentenza di primo grado era passata in giudicato (art. 324 c.p.c.);

2. in ragione di quanto precede il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, a norma dell’art. 382 c.p.c., trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito;

3. le spese del merito sono compensate in considerazione del complessivo sviluppo della vicenda processuale;

spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata;

compensa le spese del merito;

condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2500,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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