Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5621 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. III, 28/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 28/02/2020), n.5621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25725/2018 proposto da:

IMMOBILIARE P. SRL, in persona della sua amministratrice unica

P.M., P.F., P.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI N. 2 (STUDIO ASSOCIATO

PARTNERS & C AVV ORAZIO), presso lo studio dell’avvocato

CASTELLANA, rappresentati e difesi dall’avvocato TOMMASO SAVITO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 50/2018 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI

TARANTO, depositata il 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.

Fatto

RILEVATO

che:

Immobiliare P. S.r.l. ricorre, formulando tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 50/2018 della Corte d’Appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto – depositata il 5 febbraio 2018.

Equitalia Pragma, cui sono succedute, prima, Equitalia Sud e, poi, l’Agenzia delle entrate, assumendo di essere creditrice di Euro 521.085,38, come da cartelle esattoriali notificate dal 22 dicembre 2004 al 26 marzo 2010, nei confronti di P.F., aveva agito per ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., dell’atto con cui l’asserito debitore aveva trasferito un ramo di azienda all’odierna ricorrente e della vendita a favore del fratello C. di 1/3 della proprietà indivisa di un altro immobile.

Il giudice adito accoglieva la domanda e dichiarava inefficaci sia l’atto di cessione del ramo d’azienda sia la compravendita immobiliare a favore di P.C..

L’odierna ricorrente e P.C., con separati appelli, impugnavano la decisione di prime cure dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce, che, con la sentenza qui impugnata, confermava la pronuncia di primo grado.

In particolare, il giudice a quo riconosceva la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria sulla base della semplice modifica della situazione patrimoniale del debitore, l’esistenza implicita del pregiudizio delle ragioni del creditore del conferente di un bene in una società di capitali, perchè il conferimento di un bene in una società di capitali è un atto traslativo che sostituisce ad un bene un titolo di partecipazione a capitale di rischio, negava rilevanza al fatto che il bene conferito fosse gravato da due ipoteche ed alla successiva liberazione, peraltro, provata solo parzialmente con riferimento alla cancellazione del pignoramento in favore della ditta Consulenza e finanza di R.S., considerava parimente irrilevante il richiamo del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, perchè esso non garantiva il fisco da opposizioni del cessionario che, richiedendo un inevitabile accertamento tributario, avrebbero reso maggiormente difficoltoso il recupero del credito tributario, riteneva infondata l’eccezione di difetto di contraddittorio, in quanto l’unico soggetto legittimato a resistere alla domanda doveva ritenersi la società e non i singoli soci che avrebbero però potuto intervenire ai sensi dell’art. 105 c.p.c., comma 2 e perchè l’elemento soggettivo di cui all’art. 2901 c.c., deve essere provato nei confronti dei soci quando la società non abbia acquisito la soggettività giuridica e non sia dotata di una rappresentanza legale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 102 c.p.c., artt. 1391,2247 e 2901 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del contraddittorio, non essendo stati chiamati i soci che avevano costituito la società Immobiliare P. S.p.A. e P.P., parte dell’atto di compravendita del 24 maggio 2007.

La società immobiliare non aveva ancora acquistato la personalità giuridica e non aveva un rappresentante legale quando le era stata conferita l’azienda individuale di P.F., perciò l’elemento soggettivo della revocatoria avrebbe dovuto essere accertato in capo ai soci, con uno sdoppiamento della posizione del terzo acquirente: la società, quale destinataria dell’atto impugnato e legittimata passiva, ed i soci, quali compartecipi del consilium fraudis. Perciò, la Corte territoriale, presumendo la ricorrenza dell’elemento psicologico in capo ai soci, non consentendo loro di potersi difendere, non avendoli ritenuti parte necessaria del giudizio, si sarebbe posta in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte.

E quanto alla ragione per cui non era stata chiamata in giudizio P.P., socia al momento della costituzione della società, nemmeno come parte del contratto di compravendita del 24 giugno 2007, la Corte non avrebbe reso alcuna motivazione.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha seguito un indirizzo giurisprudenziale da cui non v’è ragione per discostarsi: ha cioè ritenuto che il conferimento di beni ad una società contestualmente costituita, oltre a rappresentare un atto dispositivo suscettibile di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., non abbisognava della proposizione dell’azione nel litisconsorzio necessario di tutti i soci conferenti, essendo la società, sia essa personale o di capitali, nella veste di parte acquirente “l’unico necessario e legittimo contraddittore della domanda volta a renderli inopponibili, salvo l’interesse dei primi all’intervento adesivo in ragione dell’affidamento riposto nel conferimento in natura, soprattutto se riguardi un bene essenziale all’attività sociale la cui eventuale perdita, per effetto dell’azione esecutiva del creditore particolare, ponga a rischio la stessa esistenza della società” (Cass. 22/10/2013, n. 23891; Cass. 06/11/2014, n. 23685) (Cass. 09/02/2016, n. 2536).

In maniera ancora più esplicita questa Corte, nella sentenza n. 23685 del 6/11/2014, oltre a premettere che i negozi traslativi diretti in favore della società fanno assumere alla stessa la veste di parte acquirente ed aver precisato che l’unico necessario e legittimo contraddittore della domanda volta a rendere inopponibili detti atti è la medesima società – in quanto centro unitario di imputazione di situazioni sostanziali e processuali distinte da quelle dei soci – e non i singoli soci, onde, solo la prima è legittimata passiva, salvo l’interesse di questi ultimi all’intervento adesivo (art. 105 c.p.c., comma 2), ha aggiunto “naturalmente, l’elemento psicologico della fattispecie revocatoria deve essere accertato in capo al legale rappresentante ovvero ai soci, con uno sdoppiamento della posizione del terzo acquirente: la società quale destinataria dell’atto impugnato è legittimata passiva – ed il legale rappresentante o i soci, quali compartecipi del consilium fraudis” e che l’accertamento dell’elemento psicologico attiene ad un accertamento di fatto non suscettibile di riesame in sede di legittimità.

E’ del tutto malposta, dunque, la censura dei ricorrenti, perchè un discorso è se l’elemento soggettivo necessario per l’accoglimento dell’azione revocatoria debba essere scrutinato nei riguardi della società ovvero nei riguardi delle persone fisiche dei soci conferenti, pervenendo alla conclusione che tali stati soggettivi, rilevanti rispetto ai conferimenti operati nel momento in cui la società viene costituita, quando la sua struttura organizzativa non è ancora operante, debbano essere verificati in capo alla società, quantunque desunti per il tramite di coloro che hanno partecipato alla costituzione di essa, ossia dei soggetti abilitati a gestire il patrimonio sociale, altro è invece se ricorra o meno una situazione di litisconsorzio necessario: questione quest’ultima risolta senza contraddizioni dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice nel senso fatto proprio dalla decisione impugnata. Del resto, è proprio la sentenza invocata da parte ricorrente (Cass. 05/02/2016, n. 2356), in motivazione, a sciogliere ogni eventuale dubbio, stabilendo che, dovendosi la ricorrenza del litisconsorzio necessario risolvere sulla scorta dell’accertamento del se una sentenza sia o meno utiliter data, l’accoglimento della domanda di revoca proposta dal creditore contro la sola società beneficiaria del conferimento, oltre che contro il proprio debitore, il quale, in concorso con gli ulteriori requisiti richiesti dall’art. 2901 c.c., abbia con il conferimento dei beni in società recato pregiudizio alle sue ragioni, determinando l’inefficacia relativa dell’atto di disposizione così compiuto, è dotata per lo stesso creditore di piena utilità, dal momento che gli consente di cautelarsi dall’atto di disposizione in tal modo posto in essere. Ne discende che deve essere esclusa la sussistenza del litisconsorzio necessario nei riguardi di un diverso socio pur conferente, ma non debitore di quel creditore e dunque non destinatario della domanda di revoca.

2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 2901 c.c., in relazione all’art. 9, comma 5 del T.U.I.R. e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè la violazione dell’art. 100 c.p.c., per carenza di interesse ad agire da parte di Equitalia Pragma e dei suoi successori.

La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della particolare natura del credito azionato da Equitalia, speciale rispetto alla norma generale di cui all’art. 1901 c.c., per cui il principio della responsabilità solidale per i crediti erariali della società conferitaria con il socio conferito, espressamente previsto dalla norma richiamata, non soffrirebbe le limitazioni del beneficium excussionis previsto a favore della prima, in quanto Equitalia aveva evidenziato che P.F. con il conferimento di alcuni immobili e con il trasferimento al fratello di 1/3 della proprietà di un altro immobile si sarebbe spogliato totalmente di ogni bene utilmente aggredibile dal Fisco.

I beni avrebbero potuto essere sottoposti a diretta ed immediata esecuzione esattoriale nei confronti della S.r.l. P. Immobiliare, in ragione della sua responsabilità solidale per il pagamento dei debiti erariali di P.F., perciò, secondo la ricorrente, non esisterebbero i presupposti dell’azione revocatoria.

Altro errore imputato al giudice a quo è quello di avere ritenuto irrilevante che la società conferitaria in tutto o in parte avesse pagato i debiti di P.F., per i quali era stata iscritta ipoteca, e di non avere tenuto conto della capienza dei beni rimasti per soddisfare le ragioni del fisco.

Infine, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che P.F. aveva sottoscritto quote pari al 92% del totale delle azioni della P. Immobiliare S.r.l. che potevano essere aggredite, in aggiunta all’azione diretta nei confronti della società obbligata in solido. Di conseguenza, avrebbe dovuto negare la sussistenza dell’eventus damni.

Benchè le articolate prospettazioni a supporto di tale motivo siano introdotte riferendosi al canone dell’error in iudicando, si tratta di una richiesta di riesame di accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, anzi compiuti con esito conforme da due giudici di merito, relativamente alla ricorrenza dell’eventus damni, che la Corte territoriale ha operato applicando la univoca giurisprudenza di questa Corte regolatrice, perciò il motivo risulta inammissibile, non essendo consentito forzare i caratteri morfologici e funzionali del giudizio per cassazione, trasformandolo in un terzo grado di giudizio.

3. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 1901,1322,1362 e 1371 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La tesi è che, tenuto conto del valore dei beni conferiti alla società P. Immobiliari e dell’entità dei crediti di Equitalia, non fosse necessario dichiarare parzialmente inefficace il trasferimento di 1/3 della proprietà a favore del fratello P.C. nè sarebbe stato considerato che i soldi ricavati da tale compravendita erano stati utilizzati per pagare debiti scaduti da parte di P.F., tutti preesistenti rispetto al debito nei confronti di Equitalia.

Anche questo ultimo motivo va incontro ad un giudizio di inammissibilità e per ragioni analoghe a quelle già evidenziate. La ricorrenza degli elementi che giustificano l’accoglimento dell’azione revocatoria è una tipica valutazione di merito insuscettibile di riesame da parte di questa Corte regolatrice, ove sorretta da una motivazione logica e adeguatamente supportata dalla Corte territoriale.

Ciò che il ricorrente sottopone all’attenzione di questa Corte sono dubbi e riserve sull’opportunità di raggiungere con l’azione revocatoria atti dispositivi che, a suo avviso, non avrebbero pregiudicato le ragioni creditorie dell’agente, ma fa difetto il supporto di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme asseritamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata.

4. In definitiva, il ricorso non merita accoglimento.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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