Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5621 del 11/03/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5621 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Comune di Loreto, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall’avv.
Ricorrente
Franco Canile , giusta procura in atti
Contro
Hotel Giardinetto Gatti Angelina di Benedetti Giorgio & C. 9.u.., in persona del legale
rapp.te pro tempore,
Intimata
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n.
124/2011/4
depositata il 21/9/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 20/2/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 26108/2012
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Data pubblicazione: 11/03/2014
La controversia promossa da
Hotel Giardinetto contro il Comune di Loreto è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla
aveva respinto
contro la sentenza della CTP di Ancona n. 289/2/2007 che ne
il ricorso avverso gli avvisi di accertamento n. 618 per icí 2000 e n. 623
per ici 2001.
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto la società.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso
. Il presidente ha fissato l’udienza del 20/2/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di
Consiglio.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 112 c.p.c. laddove la CTR ha
annullato gli avvisi di accertamento nonostante l’impugnativa facesse riferimento alle sole
sanzioni.
La censura è infondata risultando dalla sentenza impugnata che la Società , con l’atto di
appello, abbia richiesto di “dichiarare nulli gli avvisi impugnati”.
Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 74 L.342/2000, nonché la
insufficiente motivazione laddove la CTR ha accolto l’appello nonostante la rendita catastale risultasse attribuita anteriormente al 31/12/1999.
La censura è fondata nei limiti che seguono. Questa Corte ha affermato (Sez. 5, Ordinanza
n. 10953 del 18/05/2011; Sez. 5, Sentenza n. 16031 dell’ 8/07/2009) che, in tema di imposta
comunale sugli immobili (ICI), per gli atti comunque attributivi e modificativi delle rendite
catastali per terreni e fabbricati la necessità della notificazione, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, costituisce condizione di efficacia degli stessi solo a decorrere dal
primo gennaio 2000, mentre per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il
31 dicembre 1999 il Comune può legittimamente richiedere l’imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella dì notificazione. La decisione
impugnata non risulta conforme a tali principi laddove, senza alcuna motivazione in ordine
al momento di attribuzione della rendita catastale — che il Comune ha dichiarato documen-
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– RG. n. 26108/2012
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società contribuente
tata anteriormente al 31/12/1999- ha accolto l’appello della società sul rilievo che “il Comune aveva portato a conoscenza della società le avvenute modifiche alle rendite catastali
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR delle
Marche
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione de
Così deciso in Roma, 20/2/2014
TR delle Marche.
Il residente est.
solo in data 19/11/2005”.